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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 9 dicembre 2012, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 648-bis cod. pen., applicando la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa e la confisca di denaro, beni e altre utilità fino alla concorrenza di euro 3.444.160,80 ex art. 648-quater, secondo comma, cod. pen.

La difesa del Vandelli aveva proposto ricorso innanzi a questa Suprema Corte, che annullava la decisione limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Modena, ritenendo l'espressione impiegata dal Tribunale - che faceva riferimento al "provento del reato contestato" - eccessivamente generica e, perciò, inidonea ad individuare il criterio seguito per quantificare la somma complessiva da sottoporre a misura patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena che, decidendo in sede di rinvio di questa Suprema Corte, ha ordinato nei suoi confronti la confisca di denaro, beni e altre utilità per un ammontare pari a euro 3.444.160,80, in quanto corrispondente al valore dell'oggetto di riciclaggio costituente il profitto effettivamente conseguito dall'imputato.

2. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui la decisione non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, dando adito ad una sentenza priva dei necessari elementi atti ad individuare l'ammontare della confisca e le ragioni giuridiche a ciò sottese, sostanzialmente confermando la precedente statuizione sulla base degli stessi elementi del provvedimento annullato che erano stati ritenuti apparenti.

Il Tribunale, infatti si sarebbe limitato a riportare un precedente conforme indirizzo della Corte di cassazione senza però individuare in concreto la somma da confiscare e le ragioni a sostegno di tale individuazione.

Nel caso oggetto di esame, infatti, era compito del Giudice provvedere alla individuazione la somma da confiscare visto che con il precedente ricorso era stato dedotto che il denaro era stato restituito al reale titolare e transitato sui conti correnti senza rimanere nella disponibilità del Vandelli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve premettersi che il Tribunale di Modena, Ufficio G.i.p., in sede di rinvio, ha disposto la confisca delle somme di denaro pari ad euro 3.444.160,80, dei beni o delle altre utilità nella disponibilità, anche per interposta persona, del Vandelli sul presupposto che costui avesse personalmente ed interamente disposto della somma di denaro oggetto di riciclaggio, in quanto unico autore delle manovre volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal delitto di truffa dell'intero importo di euro 3.444.160,80, somma inferiore al valore delle truffe perpetrate da Ansaloni, autore del reato presupposto; concludeva ritenendo il vantaggio effettivamente e direttamente conseguito pari all'intero valore del bene riciclato.

3. Deve essere richiamato l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441), visto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568).

4. Si osserva che l'art. 648-quater, secondo comma, cod. pen. prevede che il giudice, quando non sia possibile procedere ai sensi del primo comma della medesima norma, ordini la confisca di somme di denaro, beni o altre attività nella disponibilità del reo per un valore equivalente al prodotto, profitto o del prezzo dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., con la conseguente necessità di individuare in concreto la somma da confiscare.

L'annullamento di questa Corte era stato determinato dalla mancata precisazione dell'elemento normativo (prodotto, profitto o prezzo del reato) indicato dall'art. 648-quater cod. pen., circostanza che non consentiva di individuare il criterio applicato per quantificare la somma di denaro di cui si disponeva la confisca.

Ciò posto, la censura rivolta dal ricorrente alla parte della decisione impugnata che ha rilevato che l'intera somma fosse quella di cui aveva personalmente ed interamente disposto, non ha costituito oggetto di adeguata confutazione.

Il ricorrente, invero, dopo aver genericamente dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di specificare quale fosse l'ammontare della somma da confiscare, ha rivolto critiche alle modalità attraverso cui era stata fornita risposta, in particolare lamentando che la stessa fosse avvenuta attraverso il solo richiamo di giurisprudenza di questa Corte.

Dettat4ura, per quanto sopra rilevato in ordine alla parte della decisione che ha invece esplicitamente rilevato che l'intera somma di euro 3.444.160,80 corrispondesse, da un canto, alla cifra del profitto di riciclaggio e, d'altro canto, al vantaggio patrimoniale effettivamente e direttamente conseguito, risulta apodittica visto che, a prescindere dalle contrapposte linee interpretative di questa Corte che si intenda percorrere (Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Marchesan, Rv. 282957 secondo cui, in materia di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro 3 ubt provenienza delittuosa, ovvero Sez. 2, n. 2879, del 26/11/2021, Rv. 282519, Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 per cui non vi sarebbe alcuna ragione per ritemere che il "riciclatore" debba rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, quando a conseguire vantaggio sia stato un terzo così sanzionando il riciclatore con la ablazione di un profitto cui non ha mai goduto) in punto di limiti quantitativi del sequestro per equivalente, nulla dice per confutare detta circostanza finendo per esporre critiche meramente lessicali alle modalità redazionali della decisione impugnata.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 9 dicembre 2012, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 648-bis cod. pen., applicando la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa e la confisca di denaro, beni e altre utilità fino alla concorrenza di euro 3.444.160,80 ex art. 648-quater, secondo comma, cod. pen. La difesa del Vandelli aveva proposto ricorso innanzi a questa Suprema Corte, che annullava la decisione limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Modena, ritenendo l'espressione impiegata dal Tribunale - che faceva riferimento al "provento del reato contestato" - eccessivamente generica e, perciò, inidonea ad individuare il criterio seguito per quantificare la somma complessiva da sottoporre a misura patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena che, decidendo in sede di rinvio di questa Suprema Corte, ha ordinato nei suoi confronti la confisca di denaro, beni e altre utilità per un ammontare pari a euro 3.444.160,80, in quanto corrispondente al valore dell'oggetto di riciclaggio costituente il profitto effettivamente conseguito dall'imputato. 2. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui la decisione non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, dando adito ad una sentenza priva dei necessari elementi atti ad individuare l'ammontare della confisca e le ragioni giuridiche a ciò sottese, sostanzialmente confermando la precedente statuizione sulla base degli stessi elementi del provvedimento annullato che erano stati ritenuti apparenti. Il Tribunale, infatti si sarebbe limitato a riportare un precedente conforme indirizzo della Corte di cassazione senza però individuare in concreto la somma da confiscare e le ragioni a sostegno di tale individuazione. Nel caso oggetto di esame, infatti, era compito del Giudice provvedere alla individuazione la somma da confiscare visto che con il precedente ricorso era stato dedotto che il denaro era stato restituito al reale titolare e transitato sui conti correnti senza rimanere nella disponibilità del Vandelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve premettersi che il Tribunale di Modena, Ufficio G.i.p., in sede di rinvio, ha disposto la confisca delle somme di denaro pari ad euro 3.444.160,80, dei beni o delle altre utilità nella disponibilità, anche per interposta persona, del Vandelli sul presupposto che costui avesse personalmente ed interamente disposto della somma di denaro oggetto di riciclaggio, in quanto unico autore delle manovre volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal delitto di truffa dell'intero importo di euro 3.444.160,80, somma inferiore al valore delle truffe perpetrate da Ansaloni, autore del reato presupposto; concludeva ritenendo il vantaggio effettivamente e direttamente conseguito pari all'intero valore del bene riciclato. 3. Deve essere richiamato l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441), visto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568). 4. Si osserva che l'art. 648-quater, secondo comma, cod. pen. prevede che il giudice, quando non sia possibile procedere ai sensi del primo comma della medesima norma, ordini la confisca di somme di denaro, beni o altre attività nella disponibilità del reo per un valore equivalente al prodotto, profitto o del prezzo dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., con la conseguente necessità di individuare in concreto la somma da confiscare. L'annullamento di questa Corte era stato determinato dalla mancata precisazione dell'elemento normativo (prodotto, profitto o prezzo del reato) indicato dall'art. 648-quater cod. pen., circostanza che non consentiva di individuare il criterio applicato per quantificare la somma di denaro di cui si disponeva la confisca. Ciò posto, la censura rivolta dal ricorrente alla parte della decisione impugnata che ha rilevato che l'intera somma fosse quella di cui aveva personalmente ed interamente disposto, non ha costituito oggetto di adeguata confutazione. Il ricorrente, invero, dopo aver genericamente dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di specificare quale fosse l'ammontare della somma da confiscare, ha rivolto critiche alle modalità attraverso cui era stata fornita risposta, in particolare lamentando che la stessa fosse avvenuta attraverso il solo richiamo di giurisprudenza di questa Corte. Dettat4ura, per quanto sopra rilevato in ordine alla parte della decisione che ha invece esplicitamente rilevato che l'intera somma di euro 3.444.160,80 corrispondesse, da un canto, alla cifra del profitto di riciclaggio e, d'altro canto, al vantaggio patrimoniale effettivamente e direttamente conseguito, risulta apodittica visto che, a prescindere dalle contrapposte linee interpretative di questa Corte che si intenda percorrere (Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Marchesan, Rv. 282957 secondo cui, in materia di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro 3 ubt provenienza delittuosa, ovvero Sez. 2, n. 2879, del 26/11/2021, Rv. 282519, Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 per cui non vi sarebbe alcuna ragione per ritemere che il "riciclatore" debba rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, quando a conseguire vantaggio sia stato un terzo così sanzionando il riciclatore con la ablazione di un profitto cui non ha mai goduto) in punto di limiti quantitativi del sequestro per equivalente, nulla dice per confutare detta circostanza finendo per esporre critiche meramente lessicali alle modalità redazionali della decisione impugnata. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 28998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris