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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47599/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe «riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino condannando l'imputato per il reato contestato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto».

La sentenza impugnata, prosegue letteralmente il ricorrente, sarebbe stata dunque «emessa in violazione dell'art. 63 c.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata».

2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto svincolata dalle emergenze processuali laddove fa riferimento a una riforma della sentenza di primo grado invece insussistente, avendo invece la Corte confermato la decisione di condanna appellata, oltre che tale da non prospettare né violazione di legge né vizi motivazionali ovvero altre censure contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente a una mera prospettazione di una mancata assoluzione per non aver commesso il fatto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il ier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. In particolare, la Corte territoriale avrebbe «riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino condannando l'imputato per il reato contestato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto». La sentenza impugnata, prosegue letteralmente il ricorrente, sarebbe stata dunque «emessa in violazione dell'art. 63 c.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata». 2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto svincolata dalle emergenze processuali laddove fa riferimento a una riforma della sentenza di primo grado invece insussistente, avendo invece la Corte confermato la decisione di condanna appellata, oltre che tale da non prospettare né violazione di legge né vizi motivazionali ovvero altre censure contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente a una mera prospettazione di una mancata assoluzione per non aver commesso il fatto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il ier
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