CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25416/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente al primo motivo di ricorso; lette le memorie conclusionali dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Pubblico Ministero e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava la inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 6 ottobre 2021, confermata dalla Corte di appello di Ancona 23/il 19 giugno 2023 e divenuta definitiva, con cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata dal danno di rilevante entità. 2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 634 cod. proc. pen., presupponendo la manifesta infondatezza una situazione evidente che emerga ictu ocu/i. La Corte di appello, invece, per giungere alla declaratoria di inammissibilità aveva effettuato una valutazione comparativa complessa ( incentrata sulla entità del danno e sulla configurabilità o meno del profitto ingiusto; - vizio di motivazione per omissione in relazione agli elementi costituivi del reato; la documentazione allegata alla istanza di revisione e la prova dichiarativa indicata avrebbero consentito di escludere l'artificio e il raggiro nonché il danno i patrimoniale e il profitto ingiusto, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] provvide a bonificare sul conto corrente della società "Vallesina" s.r.l. l'importo di 466,360,33 euro a fronte del danno stimato nella sentenza di primo grado di 417.500,00 euro, con una maggiorazione di 48 mila euro circa; -vizio di motivazione per travisamento della prova. Dalle sentenze di merito emergeva che la somma sottratta, con modalità truffaldine, dalle casse della società fosse pari all'importo di 417.500,00 euro; la Corte di appello, incorrendo in un evidente travisamento, aveva, invece, ritenuto che la somma "sottratta" e incassata fosse di importo superiore a tale cifra. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltrato conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza ìmpugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Sono conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 2. L'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] era diretta a rimettere in discussione la condanna per il reato di truffa aggravata sulla base di prova dichiarativa e di documentazione, mai sottoposta e mai valutata nel corso dell'iter giudiziario, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe stata in gradodi escludere sia il raggiro sia il profitto ingiusto del reato, provando l'avvenuto trasferimento, mediante bonifici sui conti della società, di somme di danaro per importi superiori a quelli acquisiti con modalità truffaldine. 2.1. La Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti a cui è subordinata la revisione ex art. 634 cod. proc. pen. ed ha dichiarato inammissibile l'istanza per manifesta infondatezza. Ha argomentato che la documentazione - peraltro non prodotta nei precedenti gradi di giudizioí sebbene già nella disponibilità del ricorrente - non intaccasse la validità dell'impianto motivazionale quanto alla sussistenza dell'ingiusto profitto della truffa, in considerazione del fatto che l'importo pari a 466.360,33, se effettivamente restituito alle casse societarie, era in ogni caso inferiore rispetto alle somme di danaro illecitamente acquisite. La somma pari ad euro 417.500,00 non rappresentava il profitto della truffa, come sostenuto del ricorrente sulla base di quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, ma rappresentava in realtà la giacenza presente sul conto corrente della società "Vallesina" s.r.l. nel corso dell'anno 2015. 2.2. Ha concluso la Corte territoriale che, per tale ragione, la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della istanza di revisione e la stessa prova dichiarativa, sebbene comprovassero la trasmigrazione in data 11 febbraio del 2016 sul conto societario dell'importo di euro 466.360,33, non avrebbero comunque escluso il danno e il profitto della truffa. 3. Tale incedere argomentativo non è immune da censure, perchè non ha fatto corretta applicazione del quadro di principi delineato dalla giurisprudenza di legittimità. 3.1. Il giudizio di revisione - che si svolge dinanzi alla Corte di appello, giudice ratione matenae funzionalmente competente - si caratterizza per la distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria. La prima ha ad oggetto il vaglio di ammissibilità, funzionale alla verifica che l'istanza non sia stata proposta fuori dalle ipotesi previste dalla legge e/o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero non sia "manifestamente infondata" ex art. 634, comma 1, cod. proc. La seconda - solo eventuale - si instaura mediante la citazione del condannato e il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). 3.2. A fronte di tale struttura, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, nella fase rescindente, la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta va fatta apprezzando l'astratta capacità 3demolitoria del giudicato da parte del novum e la potenzialità delle prove (nuove) a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. In altri termini, il compito affidato al [OSCURATO:PERSONA] della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (cfr. Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Rimane, dunque, del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (ex multis, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477 - 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro e altro, Rv. 245718 - 01; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Feroreli e altro, Rv. 248463 - 01). 3.3. Nel caso in esame, il nuovo contributo cognitivo consentirebbe, nella prospettiva difensiva, di escludere gli elementi strutturali del reato di truffa. Sembra, dunque, trattarsi di elementi di prova, estranei e diversi rispetto a quelli valutati negli atti processuali, non inconferenti, dotati di autonoma attitudine dimostrativa e potenzialmente idonei, per le prospettate implicazioni, a ribaltare l'esito decisorio. Né rileva il dato della "tardività" della prova che in un passaggio motivazionale del provvedimento la Corte territoriale pare intenda valorizzare; in sede di revisione, infatti, per prova nuova deve considerarsi quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal [OSCURATO:PERSONA] per omessa deduzione delle parti, ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio (ex multis, Sez. 1, n. 830 del 27/02/1993, Rv. 193994). 3.A.. Nel descritto contesto, la Corte d'appello non si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di 4revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Ha, invero, svolto complesse valutazioni inerenti alla entità del profitto e del correlato danno, quantificando il danno sulla base di una comparazione tra le somme contestate, quelle che, secondo il difensore, sarebbero state restituite e quelle che, secondo la sentenza di primo grado, avrebbero rappresentato il profitto del reato. In tal modo, la Corte ha anticipato l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria della documentazione e della prova testimoniale; valutazione -questa-che per quanto detto non è consentita nella fase preliminare ed è, invece, riservata al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. 4. Sulla base delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio va individuato nella Corte di appello di Campobasso trovando applicazione le regole previste dall'art. 11 cod. proc. pen. Ed infatti, nella ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] della revisione abbia dichiarato, con ordinanza, la inammissibilità della richiesta di revisione - come nel caso in esame - trova applicazione la speciale previsione dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., che appunto rimanda all'art. 11 cit. ai fini della individuazione del [OSCURATO:PERSONA] del rinvio. Trattandosi di norma speciale, la previsione non è estensibile oltre i casi previsti, di guisa che, là dove l'inammissibilità e/o il rigetto vengano dichiarati con sentenza, il rinvio deve essere disposto - a norma dell'art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - ad altra Sezione della medesima Corte di appello il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686). P.Q.M. Annulla l'ordin P.Q.M