CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 36765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 26 aprile 2021 dal Tribunale di Asti, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. ai danni di due beneficiari di complessivi 20 effetti cambiari falsamente accusati dei delitti di sostituzione di persona e falso di firma con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 367 cod. pen. in quanto la denuncia di sostituzione di persona presentata dall'imputato non permetteva un'univoca ricostruzione dei fatti, perché in base ad essa si può ipotizzare con uguale probabilità sia che il falso firmatario possa essere il prenditore, sia che possa essere un terzo, presentatosi al prenditore sotto falso nome. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e sostanziale reiterazione della questione proposta in appello alla quale la Corte di merito ha dato una incensurabile risposta (v. par. 4.2. della sentenza) ritenendo evidente che l'imputato, riconosciuto autore delle sottoscrizioni delle cambiali, denunciando l'apocrifia della firma apposta sulle cambiali medesime rilasciate alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla signora Triolo, abbia implicitamente individuato quali responsabili della sottoscrizione i beneficiari dei titoli di credito interessati a portarli all'incasso. 2. La Corte si è, pertanto, conformata al risalente costante orientamento che ha affermato - in caso analogo in cui l'imputato dichiarò contrariamente al vero che la firma apposta su alcune cambiali non era la sua - che per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre che l'accusa sia rivolta nei confronti di persona determinata, ma è sufficiente che il soggetto esponga circostanze non vere dalle quali si desuma che l'illecito e stato commesso da persona facilmente identificabile (Sez. 6, n. 7185 del 14/03/1975 Rv. 130404; Sez. 6, n. 10710 del 12/10/1984, Rv. 166915). E' stato anche costantemente affermato che il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni, Rv. 242819). Cosicchè non rileva ai fini della qualificazione della condotta che l'imputato non abbia, nella sua falsa denuncia, indicato i prenditori quali autori della falsificazione della sua sottoscrizione comunque direttamente attinti dalla falsa accusa avendo posto all'incasso le cambiali. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d