CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3183/2021 depositata il 23/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La presente controversia origina dall’avviso di accertamento n.TK3035101174, relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Agenzia delleNumero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026Entrate rettificava la detrazione IVA operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo utilizzate fatture soggettivamenteinesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., societàqualificate dalla Guardia di Finanza come missing traders nell’ambito diuna più ampia frode c.d. “carosello”. Dagli atti di causa risulta che lacontestazione si inseriva in una verifica pluriennale (anni 2008–2011) eche le società emittenti venivano ritenute “cartiere/missing traders”,inserite tra un cedente intracomunitario e il cessionario nazionale, secondola ricostruzione tipica della frode carosello.L’atto impositivo traeva fondamento dal processo verbale di constatazionedel 17 settembre 2015, relativo agli anni dal 2008 al 2011, che a sua voltaseguiva un precedente PVC riferito agli anni 2007–2008. L’indagine avevaricondotto le operazioni contestate ad un medesimo sodalizio di societàformalmente operative ma prive di reale struttura imprenditoriale.Il contribuente, sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore dellasocietà estinta, impugnava l’avviso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, deducendo: la prescrizione del potere diaccertamento; la carenza di motivazione dell’atto, fondato su un acriticorecepimento del PVC; l’inconsapevole partecipazione a qualsiasi schemafraudolento, atteso che gli acquisti erano stati effettuati tramite canalitipici del commercio elettronico B2B, regolarmente pagati con mezzitracciabili e a prezzi conformi o superiori ai valori di mercato, comedimostrato mediante copiosa documentazione e perizia giurata giàvalorizzate nei procedimenti penali archiviati.La CTP di Roma, con sentenza n. 21094/17/2017, accoglieva il ricorso,sottolineando come il procedimento penale (n. 15/45115) fosse statodefinitivamente archiviato per assenza dell’elemento psicologico e comenon emergessero elementi idonei a provare un ruolo consapevole delcontribuente nella frode.Numero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sostenendo che la sentenza di primo grado avevaillegittimamente fatto propria la decisione penale, senza valutare glielementi indiziari risultanti dal PVC e senza considerare la ripartizionedell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.Il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e proponevaappello incidentale sulla statuizione relativa alle spese. La CTR del Lazio,con sentenza n. 3183/17/2021, depositata il 23 giugno 2021, respingeval’appello dell’Ufficio, ritenendo dirimente la circostanza che gli acquistifossero stati effettuati a prezzi pari o superiori a quelli di mercato,escludendo così la conoscibilità in concreto della frode.Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia propone ricorso percassazione articolato in due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, depositando successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perviolazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.,assumendo che la decisione impugnata sarebbe affetta da motivazionemeramente apparente. La CTR avrebbe, secondo l’Ufficio, aderito in modoacritico alla prospettazione del contribuente, omettendo di illustrare l’iterlogico-giuridico seguito, di considerare le censure formulatedall’Amministrazione e di confrontarsi con gli elementi indiziari richiamatinel PVC e nell’avviso di accertamento.Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, DPR 633/1972, nonché degliartt. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene che la CTR avrebbe attribuito rilievoesclusivo alla circostanza del “prezzo di mercato”, senza valutareNumero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026unitariamente i molteplici indizi gravi, precisi e concordanti raccoltidall’Amministrazione e idonei, a suo avviso, a dimostrare la conoscibilitàdella frode da parte del cessionario; e che, così facendo, il giudiced’appello avrebbe sostanzialmente invertito l’onere della prova, nonriconoscendo l’efficacia presuntiva degli elementi raccolti dalla Guardia diIn via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle entrate è inammissibile.Occorre premettere, invero, che la disciplina dettata dall’art. 28, comma4, del d.lgs. n. 175 del 2014 introduce una peculiare fictio iuris disopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese, la qualemantiene – ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, riscossionee contenzioso tributario – una soggettività e capacità processuale limitatae temporalmente circoscritta. La giurisprudenza di questa Corte hachiarito che tale disposizione, lungi dal costituire una mera facilitazionedelle notificazioni, opera quale vera e propria prorogatio ex lege dei poterirappresentativi dell’ente estinto, demandati al liquidatore (Cass. 2 aprile2015, n. 6743), il quale è legittimato non solo a ricevere gli atti, ma anchea proporre ricorsi, opporsi e conferire mandato alle liti, comeespressamente riconosciuto anche da successivi arresti (Cass. 31 maggio2022, n. 17492; Cass. 3 giugno 2021, n. 15320).Tale cornice ermeneutica va calata nella vicenda concreta, dai cui attirisulta che DM S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata cancellata dalregistro delle imprese il 24 luglio 2015. Non essendo indicata una dataanteriore di presentazione della domanda di cancellazione, e nonemergendo atti che attestino un diverso dies a quo, deve ritenersi che ilquinquennio decorra da tale data. La circostanza della cancellazione indata 24 luglio 2015 è espressamente richiamata sia nel controricorso sianel ricorso per cassazione dell’Agenzia, che dà atto della consegna del PVCNumero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026del 17.9.2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ultimo rappresentante e della cessazionedella società.Ne consegue che il termine quinquennale di sopravvivenza fiscale previstodall’art. 28, comma 4, si è compiuto il 24 luglio 2020. Entro questo arcotemporale la società, pur estinta agli altri fini, continuava a essereconsiderata esistente nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria,con conservazione, in capo al liquidatore, di tutti i poteri rappresentativinecessari per assicurare la validità e l’efficacia degli atti del contenziosotributario (Cass. 2 aprile 2015, n. 6743).La natura eccezionale e derogatoria della disposizione comporta, tuttavia,che la fictio sia di interpretazione stretta. Come osservato da questa Corte(Cass. 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass. 4 novembre 2021, n. 31846;Cass. 25 luglio 2024, n. 20692), e come significativamente ribadito dalleSezioni Unite (Cass., Sez. U, 3625/2025), al decorso del quinquennio lafinzione legale cessa automaticamente i suoi effetti e riprende pienamentevigore la disciplina generale dell’art. 2495 c.c. La società è, dunque,definitivamente estinta anche agli effetti tributari e l’ex liquidatore perdeogni potere di rappresentanza, non potendo più essere consideratosoggetto legittimato a ricevere notificazioni di atti impositivi o processuali,né a costituirsi per la società.Contestualmente, si consolida il fenomeno successorio già delineato daquesta Corte: le obbligazioni sociali non si estinguono, ma si trasferisconoai soci, responsabili nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazioneovvero illimitatamente, secondo la natura della responsabilità pregressa(principio espresso in Cass., Sez. U, 3625/2025). Coerentemente, lagiurisprudenza ha più volte precisato che, durante il quinquennio, l’unicosoggetto legittimato a rappresentare la società è il liquidatore (Cass. 24luglio 2023, n. 22070; Cass. 27 giugno 2023, n. 18310; Cass. 16dicembre 2022, n. 36892; Cass. 21905/2024), mentre dopo la suascadenza tale legittimazione non sopravvive. Si tratta di un corollarioNumero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026pienamente coerente con il principio, espresso da questa Corte, secondocui la mera ricezione fisica di un atto intestato alla società da parte di unapersona fisica — ivi compreso il soggetto che l’Amministrazione assumacome rappresentante — non vale, di per sé, a radicare una sualegittimazione ad causam in proprio, neppure per contestare la qualitàrappresentativa attribuitagli (Cass. n. 12864/2025).Nel caso in esame, come risulta dalla “relazione di notifica a mezzo PEC” edai rapporti di accettazione e consegna, allegati al ricorso, l’Agenzia delleEntrate ha notificato il proprio ricorso per cassazione il 31 dicembre 2021all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato nei gradi dimerito, il quale ha ricevuto la consegna dell’atto senza dichiarare l’eventoestintivo conseguente al decorso del quinquennio previsto dall’art. 28,comma 3, cit. Deve, tuttavia, ritenersi che detta notifica non fosse idoneaad instaurare il giudizio di legittimità, non potendo trovare applicazione ilprincipio della ultrattività del mandato ad litem, che legittima ilprocuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notificadella sentenza o della impugnazione, alla stregua dell'insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte (n. 15295 del 2014 e n. 29812 del 2024).Al riguardo va ribadito il recente orientamento di questa Corte, secondo ilquale, “In tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità delricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate e/o dall’ADER aldifensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della societàestinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale,previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendoapplicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, chelegittima il procuratore costituito della parte estinta a riceverevalidamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante latemporanea artificiosità della permanenza in vita della società che nonesiste più ad ogni altro effetto.” (Cass. n. 10393 del 2026).Numero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026Alla data del 31 dicembre 2021 (oltre un anno dalla scadenza delquinquennio, compiutosi – come detto – il 24 luglio 2020), quindi, la fictioiuris aveva ormai cessato ogni effetto e la società risultava definitivamenteestinta anche nei confronti dell’Erario. Ne deriva che l’ex liquidatore eraprivo di qualsivoglia potere rappresentativo e non poteva più esserequalificato quale legittimato passivo della notifica, che avrebbe dovutoinvece essere indirizzata ai soci, unici successori, ex art. 2495 c.c., delrapporto tributario residuo. La soluzione si pone, del resto, nel solco deiprincipi più generali appena sopra richiamati, secondo cui la perdita dellacapacità processuale dell’ente estinto è evenienza insuscettibile di derogheoltre l’ambito temporale stabilito dal legislatore; ed è, simmetricamente,coerente con l’affermazione per cui il mero destinatario fisico di un attointestato alla società non può, uti singulus, impugnarlo (Cass. n.12864/2025).L’atto notificato all’ex liquidatore oltre il quinquennio risulta pertantoindirizzato a un soggetto ormai privo di capacità processuale e deveessere ritenuto inidoneo a instaurare il contraddittorio, con conseguenteinammissibilità del ricorso per difetto di valida notifica, non potendosi farvalere il principio di ultrattività del mandato alle liti. Tale conclusione ècoerente con la natura strettamente temporanea dell’eccezione introdottadall’art. 28, comma 4, e con la logica della giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata, posto che il differimento quinquennale degli effetti dellacancellazione non costituisce un evento interruttivo vero e proprio, mauna mera finzione, essendosi il reale evento interruttivo consumato con lapregressa cancellazione, a conoscenza di entrambe le parti, per cui non ènecessaria la dichiarazione del difensore, essendo rilevabile dagli atti.Nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, va dispostal’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità,stante la novità delle questioni trattate.Numero registro generale 743/2022Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 13544/2026Data pubblicazione 10/05/2026 P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak