CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33528/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado, con la quale la ricorrente era stata condannata per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7; Rilevato che, il primo motivo di ricorso — con cui si contesta il rigetto della richiesta di concordato in appello formulata dalle parti in udienza — è manifestamente infondato, perché denunzia carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme alla disamina dei dati probatori; questa Corte, infatti, non trascura il dibattito sviluppatosi di recente nella giurisprudenza di legittimità sulla ricorribilità per cassazione della statuizione del giudice di secondo grado che rigetti la richiesta concordata di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., nell'ambito del quale, all'orientamento tradizionale che nega l'ammissibilità di una doglianza di questo tipo (ex multis Sez. 7 - Ord. n. 20085 del 02/02/2021 Rv. 281512 - 01), si è consapevolmente contrapposto un indirizzo che non rinviene ostacoli normativi all'impugnativa del punto della sentenza che ha respinto la richiesta di concordato in appello (Sez. 6, Sent. n. 31556 del 13/07/2022, Rv. 283610- 01); nondimeno, anche a voler ammettere la proponibilità di questo tipo di doglianza, nel caso dell'odierno ricorrente il motivo risulta in ogni caso manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha motivato diffusamente sulle ragioni per cui la richiesta non poteva essere accolta, mettendo in evidenza l'erronea qualificazione giuridica suggerita dalle parti, che avevano concordato di escludere le contestate aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, quando invece queste dovevano ritenersi inequivocabilmente sussistenti (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato) Considerato che, conseguentemente, il secondo e il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza delle aggravanti summenzionate, sono rispettivamente non deducibili in sede di legittimità e manifestamente infondati; in particolare, il secondo motivo, che concerne l'aggravante della violenza sulle cose di cui al n. 2) dell'art. 625, è, infatti, costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rilettura del materiale probatorio, quando la motivazione della sentenza gravata risulta invece lineare e coerente circa l'accertamento della rimozione dell'adesivo antitaccheggio dalla merce sottratta; il terzo motivo, che invece denuncia l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, è manifestamente infondato, atteso che "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen."; (Sez. 5 - • n- , Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 Rv. 280157 - 01); nel caso di specie, la videocamera di sorveglianza non copriva l'intera area del locale e, a segnalare l'azione furtiva alla persona offesa, era intervenuta un'altra cliente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]