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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26031/2026

Testo disponibile della fonte

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/03/1967 a Roma avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio sul punto relativo alla sostituzione della pena e sulla richiesta di concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti tre motivi.

2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione della legge processuale in relazione a: - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., alla luce della sentenza Corte cost. n. 172 del 2025, non essendo stato tenuto in alcun conto il motivo aggiunto presentato contestualmente alla memoria difensiva conclusionale in appello, in cui si era rilevato come la Corte costituzionale avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., nella parte in cui escludeva dal proprio ambito di operatività i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341- bis cod. pen., rilevando altresì che il fatto realizzato doveva essere considerato di particolare tenuità; - la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., la sentenza impugnata essendosi limitata a richiamare la pronuncia del Tribunale, senza spiegare la ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - l'errata commisurazione della pena, non essendo il Giudice di merito sceso al di sotto del minimo edittale in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - la mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, avendo la Corte d'appello escluso la sostituzione della pena sul solo assunto dell'omessa dimostrazione da parte dell'imputato di disporre di sostanze reddituali atte a garantirne la solvibilità, sebbene, peraltro, l'imputato, nel corso dell'esame, avesse dichiarato di lavorare a tempo indeterminato come autotrasportatore.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 601 e 598-bis cod. proc. pen., non avendo sla Corte d'appello considerato il nuovo motivo di impugnazione presentato dall'appellante con le memorie conclusive per l'udienza cartolare.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione sulla mancata sospensione condizionale della pena e sulla mancata concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

La Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

Peraltro, il precedente penale, relativo a condanna a sei mesi per omicidio stradale, discende da sentenza di patteggiamento ed è 2ampiamente estinto per positivo decorso del quinquennio; comunque, non avrebbe ostato alla concessione del beneficio, non superando, in uno con il reato per cui si procede, i limiti temporali di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., e non precludendo una prognosi positiva, poiché risalente (riguarda un reato commesso nel 1997), di diversa specie e in nessun modo connesso al reato per cui si procede.

Per le stesse ragioni avrebbe dovuto essere concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, su cui, del pari, i Giudici di secondo grado non si sono pronunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Manifestamente infondate sono le deduzioni — contenute nel primo e nel secondo motivo — sull'omessa risposta al motivo aggiunto in cui sarebbe stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente trascura come la sent.

Corte Cost. n. 172 del 2025 abbia dichiarato illegittima tale disposizione esclusivamente in rapporto alla mancata previsione della sua applicabilità agli artt. 336 e 337 cod. pen.: e non anche con riferimento alla fattispecie di oltraggio, reato ostativo alla non punibilità del fatto, per il quale è stato condannato il ricorrente.

In relazione a tale fattispecie la questione non è stata decisa o, per meglio dire, non è stata ancora decisa.

Essa risulta, infatti, all'attenzione della Consulta, che si dovrebbe pronunciare in data 5 ottobre 2026, con la conseguenza che la deduzione potrà essere, eventualmente, di nuovo formulata dall'imputato, ove la questione sia accolta dalla Corte costituzionale, in sede del giudizio di rinvio, che si renderà necessario per quanto di seguito rilevato, a proposito di altra eccezione difensiva.

Per gradi.

2. Del pari manifestamente infondate, e comunque inammissibili, sono le deduzioni sul trattamento sanzionatorio sempre svolte nel contesto topografico del primo motivo.

In particolare, i rilievi sulla mancata applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. sono formulati in termini affatto generici, il ricorrente lamentando il difetto di motivazione, senza spiegare, dal canto suo, le ragioni dell'asserita meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Mentre, l'eccezione sull'errata commisurazione della pena (ex art. 133 cod. pen.) non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale la Corte d'appello rappresenta come la pena fosse già stata fissata nel minimo, di talché non era ulteriormente riducibile. 3 (r Qp3.

Fondata appare, invece, la censura concernente l'omessa sostituzione della pena, la cui richiesta è stata respinta dalla Corte d'appello sulla base della mancata prova della sufficiente capacità patrimoniale dell'imputato, tale da rassicurare sull'adempimento del versamento della multa.

3.1. Tale motivazione non soddisfa, vieppiù alla luce della recentissima decisione - della quale ad oggi consta esclusivamente l'informazione provvisoria - assunta dalle Sezioni Unite lo scorso 25 giugno, che (sempre in base a quanto risulta dalla citata informazione provvisoria) ha recepito l'orientamento secondo cui per cui il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato (v.

Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194, in cui si spiega che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e, in motivazione, osserva che a tale conclusione induce il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testo novellato dall'art. 71, comma 1, lett. u, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, "al momento della esecuzione").

3.2. Va sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici di merito.

4. Sono assorbite le deduzioni svolte nel terzo motivo, sulla mancata sospensione della pena e sull'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, dal momento che le relative questioni presuppongono sul piano logico, la decisione, in sede di rinvio, sulla sostituzione della pena ed andranno quindi valutate, in quella sede, nel solo caso in cui i giudici di merito oppongano a tale sostituzione un nuovo diniego.

5. In conclusione, e con le precisazioni appena svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ai giudici di merito per nuova valutazione. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/1967 a Roma avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio sul punto relativo alla sostituzione della pena e sulla richiesta di concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione della legge processuale in relazione a: - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., alla luce della sentenza Corte cost. n. 172 del 2025, non essendo stato tenuto in alcun conto il motivo aggiunto presentato contestualmente alla memoria difensiva conclusionale in appello, in cui si era rilevato come la Corte costituzionale avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., nella parte in cui escludeva dal proprio ambito di operatività i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341- bis cod. pen., rilevando altresì che il fatto realizzato doveva essere considerato di particolare tenuità; - la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., la sentenza impugnata essendosi limitata a richiamare la pronuncia del Tribunale, senza spiegare la ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - l'errata commisurazione della pena, non essendo il Giudice di merito sceso al di sotto del minimo edittale in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - la mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, avendo la Corte d'appello escluso la sostituzione della pena sul solo assunto dell'omessa dimostrazione da parte dell'imputato di disporre di sostanze reddituali atte a garantirne la solvibilità, sebbene, peraltro, l'imputato, nel corso dell'esame, avesse dichiarato di lavorare a tempo indeterminato come autotrasportatore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 601 e 598-bis cod. proc. pen., non avendo sla Corte d'appello considerato il nuovo motivo di impugnazione presentato dall'appellante con le memorie conclusive per l'udienza cartolare. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione sulla mancata sospensione condizionale della pena e sulla mancata concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Peraltro, il precedente penale, relativo a condanna a sei mesi per omicidio stradale, discende da sentenza di patteggiamento ed è 2ampiamente estinto per positivo decorso del quinquennio; comunque, non avrebbe ostato alla concessione del beneficio, non superando, in uno con il reato per cui si procede, i limiti temporali di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., e non precludendo una prognosi positiva, poiché risalente (riguarda un reato commesso nel 1997), di diversa specie e in nessun modo connesso al reato per cui si procede. Per le stesse ragioni avrebbe dovuto essere concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, su cui, del pari, i Giudici di secondo grado non si sono pronunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Manifestamente infondate sono le deduzioni — contenute nel primo e nel secondo motivo — sull'omessa risposta al motivo aggiunto in cui sarebbe stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente trascura come la sent. Corte Cost. n. 172 del 2025 abbia dichiarato illegittima tale disposizione esclusivamente in rapporto alla mancata previsione della sua applicabilità agli artt. 336 e 337 cod. pen.: e non anche con riferimento alla fattispecie di oltraggio, reato ostativo alla non punibilità del fatto, per il quale è stato condannato il ricorrente. In relazione a tale fattispecie la questione non è stata decisa o, per meglio dire, non è stata ancora decisa. Essa risulta, infatti, all'attenzione della Consulta, che si dovrebbe pronunciare in data 5 ottobre 2026, con la conseguenza che la deduzione potrà essere, eventualmente, di nuovo formulata dall'imputato, ove la questione sia accolta dalla Corte costituzionale, in sede del giudizio di rinvio, che si renderà necessario per quanto di seguito rilevato, a proposito di altra eccezione difensiva. Per gradi. 2. Del pari manifestamente infondate, e comunque inammissibili, sono le deduzioni sul trattamento sanzionatorio sempre svolte nel contesto topografico del primo motivo. In particolare, i rilievi sulla mancata applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. sono formulati in termini affatto generici, il ricorrente lamentando il difetto di motivazione, senza spiegare, dal canto suo, le ragioni dell'asserita meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Mentre, l'eccezione sull'errata commisurazione della pena (ex art. 133 cod. pen.) non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale la Corte d'appello rappresenta come la pena fosse già stata fissata nel minimo, di talché non era ulteriormente riducibile. 3 (r Qp3. Fondata appare, invece, la censura concernente l'omessa sostituzione della pena, la cui richiesta è stata respinta dalla Corte d'appello sulla base della mancata prova della sufficiente capacità patrimoniale dell'imputato, tale da rassicurare sull'adempimento del versamento della multa. 3.1. Tale motivazione non soddisfa, vieppiù alla luce della recentissima decisione - della quale ad oggi consta esclusivamente l'informazione provvisoria - assunta dalle Sezioni Unite lo scorso 25 giugno, che (sempre in base a quanto risulta dalla citata informazione provvisoria) ha recepito l'orientamento secondo cui per cui il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato (v. Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194, in cui si spiega che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e, in motivazione, osserva che a tale conclusione induce il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testo novellato dall'art. 71, comma 1, lett. u, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, "al momento della esecuzione"). 3.2. Va sentenza va quindi annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici di merito. 4. Sono assorbite le deduzioni svolte nel terzo motivo, sulla mancata sospensione della pena e sull'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, dal momento che le relative questioni presuppongono sul piano logico, la decisione, in sede di rinvio, sulla sostituzione della pena ed andranno quindi valutate, in quella sede, nel solo caso in cui i giudici di merito oppongano a tale sostituzione un nuovo diniego. 5. In conclusione, e con le precisazioni appena svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ai giudici di merito per nuova valutazione. 4 P.Q.M
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