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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 30999/2026

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a CORTE DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte di cassazione proceda alla rettifica dell’ordinanza, nei termini indicati nelrilievo d'ufficio;letta la memoria fatta pervenire dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Premesso che con rilievo d’ufficio in data 26 giugno 2026 è statosegnalato che, nel dispositivo dell'ordinanza pronunciata da questa Corte,Settima Sezione penale, all'udienza del 19 maggio 2026, nel procedimento n.4804/2026 R.G., per mero errore materiale, è stata omessa la statuizione sullespese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituitaMelchionna [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA];2.

Osservato che, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., laCorte di cassazione, entro novanta giorni dalla deliberazione, può procedered’ufficio alla correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei propriprovvedimenti, quando essi non incidano sul processo formativo della volontàdecisoria né sul contenuto sostanziale della statuizione;3.

Ritenuto che l'omissione segnalata è riconoscibile ictu oculi dal raffrontotra il dispositivo e le conclusioni rassegnate dalla parte civile costituita, e nonincide sul decisum sostanziale del provvedimento, sicché essa è emendabile conla procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.;4. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, può procedersi alla correzione del dispositivodell’ordinanza pronunciata in riferimento al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA],iscritto al n. 4804/2026 NRG, siccome riportato sul ruolo dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA];5.

Rimarcato, infine, che le deduzioni sviluppate nell’interesse di Tripodinon sono conferenti rispetto all’errore oggetto dell’odierno esame.

P.Q.MDispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 19 maggio2026 della settima sezione relativo al ricorso n. 4804/2026, nel senso che dopole parole "delle ammende." si aggiungano la seguenti parole "Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di ReggioCalabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.".

Manda allacancelleria per gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte di cassazione proceda alla rettifica dell’ordinanza, nei termini indicati nelrilievo d'ufficio;letta la memoria fatta pervenire dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso che con rilievo d’ufficio in data 26 giugno 2026 è statosegnalato che, nel dispositivo dell'ordinanza pronunciata da questa Corte,Settima Sezione penale, all'udienza del 19 maggio 2026, nel procedimento n.4804/2026 R.G., per mero errore materiale, è stata omessa la statuizione sullespese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituitaMelchionna [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA];2. Osservato che, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., laCorte di cassazione, entro novanta giorni dalla deliberazione, può procedered’ufficio alla correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei propriprovvedimenti, quando essi non incidano sul processo formativo della volontàdecisoria né sul contenuto sostanziale della statuizione;3. Ritenuto che l'omissione segnalata è riconoscibile ictu oculi dal raffrontotra il dispositivo e le conclusioni rassegnate dalla parte civile costituita, e nonincide sul decisum sostanziale del provvedimento, sicché essa è emendabile conla procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.;4. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, può procedersi alla correzione del dispositivodell’ordinanza pronunciata in riferimento al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA],iscritto al n. 4804/2026 NRG, siccome riportato sul ruolo dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA];5. Rimarcato, infine, che le deduzioni sviluppate nell’interesse di Tripodinon sono conferenti rispetto all’errore oggetto dell’odierno esame. P.Q.MDispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 19 maggio2026 della settima sezione relativo al ricorso n. 4804/2026, nel senso che dopole parole "delle ammende." si aggiungano la seguenti parole "Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di ReggioCalabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.". Manda allacancelleria per gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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