CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1982
Cassazione n. 11160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/02/1982 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, in considerazione della arbitrario allontanamento giustificato da motivi del tutto futili; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te