CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 11052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11186/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B18 Z216D), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, piazza delle [OSCURATO:PERSONA], n. 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T71 A486K), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. P.S. Mancini, n. 2; - controricorrente - avverso le sentenze della Corte di appello di Roma n. 4999/2017 (depositata l’8 settembre 2015) e n. 1231/2017 (depositata il 24 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva due distinti giudizi civili dinanzi al Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Tribunale di Roma nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetti due contratti con lo stesso stipulati, consecutivi l’uno all’altro: - il primo concernente un contratto di opzione, del 4 agosto 2000, sino al 15 settembre 2000 per la vendita di un appartamento sito in Roma, v. Bertoloni n. 1 (pag. G, int. 10), di cui il convenuto si dichiarava effettivo ed esclusivo proprietario al prezzo di lire 1.120.000.000, previo versamento della somma di lire 10.000.000, da detrarre all’atto del futuro atto di compravendita; - il secondo, in data 15 settembre 2000, costituente il contratto di compravendita di tale immobile, in cui il Pietrantoni interveniva in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale le parti convenivano termini e modalità per la stipula del contratto definitivo, con la corresponsione, da parte del promissario acquirente, a titolo di anticipo sul prezzo, della somma di lire 210.000.000. In entrambi i giudizi erano stati convenuti anche la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché il suddetto appartamento, al momento della sottoscrizione dei due contratti, risultava di proprietà della Napoli a cui era stato ceduto dall’anzidetta società con rogito del 9 maggio 1997, senza che tale circostanza fosse stata ritenuta dal Bettini ostativa al suo acquisto, poiché il Pietrantoni si era dichiarato amministratore unico della citata società, di cui era titolare effettivo del 99% delle quote, come dichiarato nel contratto di opzione, ed aveva anche esibito una procura speciale a vendere rilasciata dalla medesima Napoli ed allegata al contratto preliminare di compravendita. 2. Il primo giudizio veniva incardinato nel 2001 a seguito del mancato rispetto, da parte del promittente venditore, dei termini per la stipula del contratto definitivo e in tale giudizio veniva convenuto anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], poiché, in base ad una visura dei RR.II, era emerso che quest’ultimo aveva trascritto un atto di citazione contro la Napoli contenente domanda ex art. 2932 c.c. riguardante proprio l’immobile in questione con riferimento ad altro preliminare. Sulla base di questa rappresentazione dei fatti il Bettini chiedeva che venisse dichiarata la simulazione del contratto intervenuto con il predetto rogito del 9 maggio 1997 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Napoli e la persistente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 proprietà dell’immobile costituentene l’oggetto in capo al Pietrantoni, con Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 conseguente affermazione della validità del preliminare concluso tra lo stesso Bettini e il Pietrantoni, e, quindi, dichiarare inopponibile ad esso attore l’asserito preliminare intervenuto tra la simulante Napoli ed il Pradissitto in data 31 marzo 2000, nonché la sua simulazione ed inesistenza, con tutte le conseguenti statuizioni, anche di carattere risarcitorio. A seguito della costituzione del solo Pietrantoni e constatata la rinuncia del Pradissitto ad altro giudizio connesso, il Bettini, con la memoria ex art. 183 c.p.c., riformulava la sua domanda, chiedendo di emettere sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. in ordine al trasferimento dell’immobile in oggetto di proprietà della Napoli, con condanna di quest’ultima e del Pietrantoni al pagamento delle penalità concordate e con l’adozione di tutti i correlati conseguenti provvedimenti. Nel corso dello svolgimento del giudizio la Napoli proponeva querela di falso relativamente alla procura allegata al contratto preliminare di compravendita sottoscritto dal Pientrantoni, assumendo la falsificazione della propria apparente firma e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16700/2010, previa dichiarazione della sua ammissibilità, l’accoglieva dichiarando la falsità dell’impugnata sottoscrizione. 3. Con altro atto di citazione del 2005, il Bettini conveniva in giudizio – dinanzi allo stesso Tribunale di Roma - il Pietrantoni, la Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir dichiarare la simulazione della compravendita riportata nel rogito del 9 maggio 1997 avente sempre ad oggetto l’immobile in discorso, con la conseguente declaratoria della qualità di proprietario in capo al Pietrantoni ed ordinare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento dello stesso in favore di esso attore, previa corresponsione del saldo del prezzo convenuto, oltre al risarcimento dei danni. Resisteva a tale domanda la sola Napoli. 4. I due instaurati giudizi venivano definiti con due distinte (la prima recante il n. 16668/2010 e la seconda il n. 16625/2010) ma uguali sentenze quanto all’esito, con cui veniva dichiarata l’inefficacia dell’atto di vendita stipulato il 9 maggio 1997 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 con rigetto di tutte le altre domande attoree e compensazione delle spese Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 giudiziali. 5. Decidendo, previa riunione, sugli appelli principali ed incidentali proposti dalle parti costituite, la Corte, con sentenza n. 4999/2015 (depositata l’8 settembre 2015), in riforma delle impugnate decisioni, respingeva tutte le domande formulate dal Bettini nei confronti della Napoli; approvava il conto reso dal custode e disponeva che il saldo al 1° luglio 2015 del c/c intestato alla custodia giudiziale venisse versato alla Napoli; condannava il Pietrantoni al pagamento, in favore del Bettini, della somma di euro 433.823,04, oltre interessi legali dalla singole scadenze al saldo, rigettando ogni altra sua domanda; regolava le spese processuali del doppio grado, condannando il Bettini alla rifusione delle stesse in favore della Napoli e compensandole con riferimento al rapporto processuale tra il Bettini e il Pietrantoni. 6. Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2015 a [OSCURATO:PERSONA], il 12 ottobre 2016 a [OSCURATO:PERSONA] l’11 febbraio 2016 alla [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] impugnava per revocazione, dinanzi alla stessa Corte di appello di Roma, la citata sentenza n. 4999/2015, formulando un primo motivo – ricondotto all’art. 395 n. 4) c.p.c. – mediante il quale deduceva il travisamento delle domande da lui proposte nei confronti della Napoli, nonché delle conseguenti posizioni processuali, ed un secondo motivo con cui prospettava il travisamento della domande dallo stesso proposte nei riguardi della medesima Napoli, con il concorso attivo di quest’ultima con il Pietrantoni nella frode, nonché delle conseguenti posizioni processuali. L’adita Corte di appello – con sentenza n. 1231/2017 (depositata il 24 febbraio 2017) - riteneva che, con queste due doglianze, il Bettini avesse, in effetti, inteso denunciare un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e che, quindi, esse erano da ritenersi inammissibili non essendosi configurati i dedotti errori di fatto revocatori. Altrettanto inammissibili erano da considerarsi gli altri motivi siccome attinenti a censure di merito che avrebbero dovuto interessare la (eventuale) fase rescissoria, ove fosse stata superata positivamente – il che era rimasto escluso – la fase rescindente. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 7. Avverso entrambe le citate sentenze nn. 4999/2015 e 1231/2017 della Numero sezionale 530/2022 Numero di raccolta generale 11052/2022 Corte di Roma, il Bettini ha proposto un unico ricorso per cassazione Data pubblicazione 05/04/2022 riferito a dieci motivi. Ha resistito con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. I difensori di entrambe queste parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto – come nella vicenda processuale in esame - con unico atto avverso sentenze diverse, pronunciate, tra le stesse parti e in ordine alla stessa controversia, dal medesimo organo giurisdizionale, quale giudice dell’appello e giudice della successiva istanza di revocazione (cfr. Cass. n. 16861/2013, Cass. n. 19470/2014 e Cass. n. 33895/2019). 2. Ciò premesso, va evidenziato che, dal punto di vista cronologico, risulta incontestabilmente documentato che: - la sentenza di appello di merito n. 4999 del 2015 è stata depositata l’8 settembre 2015; - la citazione per la sua revocazione è stata notificata il 6 ottobre 2015; - il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione è stato notificato il 23 aprile 2017. Orbene, sulla base di questa sequenza temporale, secondo l’uniforme giurisprudenza di questa Corte, la prima sentenza di appello (sul merito) n. 4999/2015 avrebbe dovuto essere impugnata per cassazione entro il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. a decorrere dal 6 ottobre 2015 (coincidente la indicata data di notificazione della domanda di revocazione della stessa sentenza) e, pertanto, entro il 5 dicembre 2015, dal momento che (cfr. Cass. 7261/2013 e Cass. n. 22220/2019) la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno (oltre al periodo di sospensione feriale dei termini F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 processuali) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, c.p.c. . Senonché, nella fattispecie, non risulta che sia stata adottato alcun provvedimento di sospensione al riguardo, né il ricorrente ha fornito adeguato riscontro al riguardo, emergendo solo dalla impugnata sentenza emessa sulla domanda di revocazione (v. pag. 8) che, con ordinanza del 4 gennaio 2018, era stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della gravata sentenza con riferimento alla statuizione condannatoria sulle spese giudiziali. Peraltro, anche ove si volesse porre riferimento al c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (un anno e 46 giorni, “ratione temporis” applicabile), esso sarebbe venuto a scadenza il 2 novembre 2016, prendendosi in considerazione, quale “dies a quo”, il 16 settembre 2015, tenuto conto che la sentenza di appello n. 4999/2015 era stata depositata l’8 settembre 2015. Pertanto, il ricorso avverso quest’ultima sentenza – la n. 4999/2015 – si deve ritenere inammissibile siccome notificato il 23 aprile 2017, e, quindi, oltre i termini perentori previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., rispetto alla notificazione dell’atto di citazione per revocazione (6 ottobre 2015) o alla data di deposito della sentenza stessa (8 settembre 2015). Deve, quindi, trovare in questa sede conferma il principio, già reiteratamente affermato da questa Corte, in virtù del quale, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., la proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza d’appello non determina la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione; pertanto, qualora la sospensione non sia stata disposta dal giudice e non sia stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione, la sentenza di merito acquista efficacia di cosa giudicata. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Tale conclusione si desume anche dal principio statuito dalle Sezioni unite Numero sezionale 530/2022 Numero di raccolta generale 11052/2022 di questa Corte (con la sentenza n. 21874/2019), sulla scorta del quale il Data pubblicazione 05/04/2022 citato art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice. L’applicabilità di tale principio presuppone, però, non solo che sia stata formulata un’apposita istanza ai sensi dell’indicato art. 398, comma 4, del codice di rito, ma anche che – ai fini dell’operatività della sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - il giudice l’abbia accolta, determinandosi, altresì, la decorrenza dell’effetto sospensivo solo dal momento in cui sia intervenuta la comunicazione del provvedimento stesso. Ma, nel caso di specie, non è nemmeno emerso che via stata anche la sola proposizione della citata istanza di sospensione 3. Da questo complessivo impianto argomentativo logico-giuridico consegue che anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della domanda di revocazione n. 1231/2017 della sentenza n. 4999/2015 deve essere dichiarato conseguentemente inammissibile in virtù dell’assorbente principio (v. Cass. n. 12703/2007 e, per correlati riferimenti, Cass. n. 12701/2014 e Cass. n. 18913/2020), secondo cui, non determinando la proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza d’appello la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione, qualora la sospensione non sia stata disposta dal giudice (e nel nostro caso, come detto, non è stata fornita alcuna prova che ciò sia avvenuto) e non sia stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione, acquistando la sentenza di merito l’efficacia di giudicato, deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la revocazione (come nella F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 fattispecie) con il quale si censura la sentenza di merito, da ritenersi, per Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l’appunto, ormai incontrovertibile per effetto del giudicato. Osserva, in ogni caso, il collegio che – pur qualora si volesse prescindere dall’applicazione del richiamato principio - il ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione risulta, comunque, infondato perché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che i relativi motivi non rientravano in quelli legittimanti la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., tendendo essi piuttosto a sollecitare una rivalutazione nel merito delle questioni già decise con la sentenza oggetto di revocazione e ad introdurre inammissibili questioni relative all’interpretazione della domande dedotte nei giudizi. In particolare, il Bettini, quale ricorrente in sede di revocazione, ha inteso denunciare l’eventuale travisamento delle domande dallo stesso proposte nei confronti della Napoli, nonché delle conseguenti posizioni processuali, anche avuto riguardo al prospettato concorso attivo di quest’ultima con il Pietrantoni ed il Pradissitto nella denunciata frode in suo danno. È evidente che, con tali doglianze, il Bettini ebbe a formulare dinanzi alla Corte di appello supposti vizi riconducibili alla contestazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali e probatorie in particolare, senza, perciò, che tali censure potessero integrare un errore di fatto propriamente revocatorio come imposto dal citato art. 395, n. 4, c.p.c. In proposito si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che il nostro sistema processuale non prevede come causa di revocazione né l’eventuale errore di diritto, sostanziale o processuale, né il possibile errore di giudizio o di valutazione, precisandosi che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti Numero sezionale 530/2022 Numero di raccolta generale 11052/2022 dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto Data pubblicazione 05/04/2022 all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia (cfr. tra le più recenti, Cass. SU n. 30994/2017, Cass. SU n. 8984/2018 e Cass. n. 14610/2021). 4. In definitiva, i ricorsi, così come proposti congiuntamente dal Bettini sia avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4999/2015 che contro la sentenza n. 1231/2017 della stessa Corte di appello (con la quale è stata respinta la domanda di revocazione della prima), devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi unitariamente proposti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 Numero registro generale 11182/2017 Numero sezionale 530/2022 Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 Numero di raccolta generale 11052/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S