CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce la carenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente risulta reiterativo di analoga doglianza già corredamente confutata dalla Corte territoriale che ha evidenziato che nessun elemento poteva indurre Antonelli a ritenere che la misura fosse stata revocata visto che la concessa autorizzazione riguardava il solo spostamento del luogo di residenza; rilevato che inconferente risulta il riferimento della motivazione della sentenza impugnata alla necessità di coinvolgere il P.M. in ipotesi di modifica del regime custodiale, visto che detto elemento non risulta essere stato determinante (come quello sopra evidenziato) ai fini della confutazione del motivo che si ripropone negli identici termini in questa sede; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva semplice, avendo la Corte territoriale evidenziato come la stessa trovasse fondamento nell'unico precedente penale che però aveva ad oggetto plurime ipotesi di rapina commesse con armi da fuoco, compendio di delitti tale da far ritenere la violazione agli obblighi custodiali da pochi giorni concessi, evidente segnale di proclività ai delitto; rilevato che nessun elemento positivo la Corte di merito ha potuto apprezzare ai fini della invocata richiesta delle circostanze attenuanti generiche; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 1.6/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.