CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 14448/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26012-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/05/2020 R.G.N. 215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di reversibilità sulla pensione diretta [OSCURATO:PERSONA] di reversibilità, vivenza a carico R.G.N.26012/2020 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC del padre per non esservi prova della vivenza dell’istante a carico di quest’ultimo; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con i quattro motivi di censura, il ricorrente denuncia rispettivamente violazione dell’art. 13, r.d.l. n. 636/1939, dell’art. 30 Cost., dell’art. 147 c.c. e degli artt. 315-bise 316- bisc.c. per avere i giudici di merito ritenuto che non vi fosse prova della sua vivenza a carico del genitore; che i motivi sono inammissibili, proponendosi all’evidenza (e ad onta del riferimento a presunte violazion i di legge) di veicolare una censura all’accertamento di fatto concernente il difetto di prova in concreto della dipendenza economica dell’odierno ricorrente dal genitore defunto, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo dell’omesso esame circa un qualche fatto decisivo, vertendosiin specie in ipotesi di doppia conforme e operando dunque la preclusione di cui all’art. 348-terult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisd