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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 20539/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••n• . .n-• lette/sect4te le conclusioni del PG Cos Q.)Le_ n (A-9 c..x3A-te Ci >.0 ret 1'A-11J—m ..e."—t i i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto, con decisione del 29 giugno 2023, la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in tema di computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 25 novembre 2022). 1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma che l'avvenuto riconoscimento della continuazione (tra più segmenti temporali di condotta associativa) non può comportare deroga alcuna al principio espresso nel testo dell'art.657 comma 4 cod.proc.pen. in tema di fungibilità (per cui la commissione del reato deve precedere la privazione di libertà da calcolare come fung i bile).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che,essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le decisioni relative alla condotta di partecipazione alla associazione mafiosa iva ritenuto consumato un 'unico reato permanente' (sia pure frazionato in più imputazioni) a partire dal 2010, sicchè l'intera custodia sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe fungibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l'effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. : il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez.

I n.17531 del 22.2.2023, rv 284435). 3.2 In caso di reato permanente (anche a voler accedere alla tesi della continuità dell'apporto associativo, sostenuta dal ricorrente), ad essere rilevante è il momento della «cessazione della permanenza (v. tra le molte Sez.

I n. 17829 de01 10.4.2008, rv 240288), lì dove secondo il ricorrente andrebbe computato solo it momento iniziale e non anche quello finale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••n• . .n-• lette/sect4te le conclusioni del PG Cos Q.)Le_ n (A-9 c..x3A-te Ci >.0 ret 1'A-11J—m ..e."—t i i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto, con decisione del 29 giugno 2023, la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in tema di computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 25 novembre 2022). 1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma che l'avvenuto riconoscimento della continuazione (tra più segmenti temporali di condotta associativa) non può comportare deroga alcuna al principio espresso nel testo dell'art.657 comma 4 cod.proc.pen. in tema di fungibilità (per cui la commissione del reato deve precedere la privazione di libertà da calcolare come fung i bile). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che,essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le decisioni relative alla condotta di partecipazione alla associazione mafiosa iva ritenuto consumato un 'unico reato permanente' (sia pure frazionato in più imputazioni) a partire dal 2010, sicchè l'intera custodia sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe fungibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l'effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. : il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez. I n.17531 del 22.2.2023, rv 284435). 3.2 In caso di reato permanente (anche a voler accedere alla tesi della continuità dell'apporto associativo, sostenuta dal ricorrente), ad essere rilevante è il momento della «cessazione della permanenza (v. tra le molte Sez. I n. 17829 de01 10.4.2008, rv 240288), lì dove secondo il ricorrente andrebbe computato solo it momento iniziale e non anche quello finale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris