CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17444/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessandra Giovannetti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.617/2019 depositata il 13/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte rigettaval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE), nonché quello incidentale dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anchesolo la SMAT) in punto spese di lite, confermando la sentenza di primogrado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso diaccertamento catastale dell’Ufficio che, nell’ambito di una proceduraNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026DOCFA esperita dalla SMAT, aveva rettificato la categoria proposta E/9(altri edifici a destinazione particolare) in D/7 (fabbricati atti alle specialiesigenze di un’attività industriale) in relazione ad un compendioimmobiliare destinato alla potabilizzazione e immissione nella rete idricapubblica delle acque del fiume Po. In particolare, il giudice di appello,riteneva che siffatto compendio e gli impianti oggetto dell’accertamentopresentassero particolari caratteristiche tipologiche e funzionali e diinteresse collettivo che giustificavano l’attribuzione della categoria “E”,quali immobili a destinazione particolare.2. Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’ADE che siaffida ad un unico motivo di censura.3. La SMAT resiste con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (r.d.l. n.652/1939 e ss. mm. d.P.R. 1142/1949),sostenendo che i giudici di appello, fondando la propria decisione in ordinealla conferma della categoria “E” in base alla valutazione dell’assenza delfine di lucro e del soddisfacimento di esigenze pubbliche, anziché allastregua delle caratteristiche oggettive del bene, avessero erroneamenteviolato le norme che regolano il classamento catastale di cui al r.d.l.n.652/1939 e ss. mm. e d.P.R. n. 1142/1949.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La questione relativa alla classificazione catastale degli impianti didepurazione e smaltimento di acque reflue è stata già affrontata e decisada questa Corte con soluzione uniforme - salvo un isolato e più risalenteprecedente di segno contrario (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio 2015, n.3358) - a cui si ritiene di poter dare continuità in questa sede ( in sensoNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026conforme: vedi Cass.n 9427/2019; Cass.n. 2247/2021; Cass. n.19393/2021; Cass.n.19873/2021; Cass.39594/2021), come ribadito daCass.21295/2025 che recentemente ha riaffermato che, in tema diclassificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico hanatura economica, i relativi impianti industriali di depurazione esmaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliaricatastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricaticon una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaletale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logicacommerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico dellecostruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore,nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possaritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta dasocietà a rilevante partecipazione pubblica.1.3. Come si è già evidenziato (Cass. 8/02/2022, n. 3921; Cass.13/12/2021, n. 39594), la qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale:"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4,E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni diimmobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale". Dal che si evince come la legge instauri una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, edestinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale.1.4. Tale assunto trova convalida giurisprudenziale nel consolidatoindirizzo di questa Corte secondo il quale " In tema di classamento, aiNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026sensi dell' art. 2, comma 4, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, conmodificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censitenelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possonoessere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla lucedel combinato disposto degli artt. 5 del r.D.L. n. 652 del 1939 e 40 delD.P.R. n. 1142 del 1949 , immobili per se stessi utili o atti a produrre unreddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'entetitolare" ( Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019).1.5. Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio inmateria di impianti di depurazione delle acque, che " dal che si evincecome la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell' immobilead uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente,ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare sela gestione dell' impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteridella economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucrooggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavinel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattoriproduttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).Diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è irrilevante ladestinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblicointeresse. Difatti, l' interesse generale allo svolgimento dell'attività nonesclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temaNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).1.6. La normativa di settore ( L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1:" I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cuiall'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazionedell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, comedefinito dall'art. 4, comma 1, lett. f ), al fine di garantirne la gestionesecondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall' insiemedei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usicivili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve esseregestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispettodelle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto col D.P.R. 23 marzo 2011 , dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ,art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idricae del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione dellearee di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi difunzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa delservizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimentoalla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza,efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi arilevanza economica" ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testonovellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizipubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibileall'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi digestione e di creare un utile d' impresa che non deve essere di modestaNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026entità, l' inquadramento de servizio idrico integrato in tale schema è statoconfermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene lariconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tuteladell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa delloStato ( art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s). Del pari, lagiurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizioidrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazionecommerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativodirettamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto diutenza ( Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno2014, n 12769), confermando l' ispirazione della relativa gestione a criteridi efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale ( art.2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanatadall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par.3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali miratial trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o,comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobiliche le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Né la natura economicadell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblicosia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata ouna società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini delclassamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la suadestinazione funzionale "(cfr. Cass. 2247/2021).1.7. Orbene, in considerazione di quanto sin qui esposto, la CTR hachiaramente fatto mal governo delle disposizioni in materia diaccatastamento del compendio immobiliare e impiantistico oggetto dicausa, essendo destituiti di fondamento i rilievi di cui alla gravatasentenza, che fanno leva, sulle caratteristiche tipologiche e funzionali diNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubblica utilità e interesse collettivo. Ciò perché, le costruzioni tese adospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sonotipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, lacategoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nelgruppo "D", dovendosi ribadire l’irrilevanza, ai fini dell'inquadramentocatastale dell'immobile destinato ad un servizio di interesse generaleofferto con modalità imprenditoriali in un determinato mercato,dell'affidamento del servizio ad una società partecipata.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nell'affermare che gliimpianti vanno inseriti nella categoria del gruppo "E" anziché in categoria"D", sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosseincompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da unasocietà a rilevante partecipazione pubblica.1.9. Invero, la pubblica utilità e l’interesse collettivo ai quali allude lagravata sentenza non escludono né l'autonomia funzionale e reddituale diunità immobiliari ad uso commerciale - secondo lo specifico ordinamentocatastale - né la loro stessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario -intema di aiuti di Stato e di concorrenza - sotto il profilo dell' identificazionedi un' impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo statusgiuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE,6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, ScuolaElementare [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017,causa C-74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28;CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04,Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE,12 settembre 2000, procedimenti riuniti da-180/98 a C-184/98, Pavlov ealtri, punti 74 e 75).1.10. Infine, con riferimento alla fattispecie in analisi, deve rilevarsi ancheNumero registro generale 36963/2019Numero sezionale 4614/2026Numero di raccolta generale 17444/2026Data pubblicazione 02/06/2026che il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale è acclarato dal fattoche la stessa SMAT abbia costituito catastalmente l'immobile, che dunquedeve essere considerato come un'unità immobiliare dotata di autonomia.2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatacon conseguente rinvio, stante la sussistenza di questioni rimasteassorbite proposte dalla contribuente nelle controdeduzioni in appello(paragrafi 3.1 e 3.2), alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delPiemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 28/5/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]