CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 marzo 1976
Cassazione n. 02479/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1976, 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1987, 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1973 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la revoca della confisca di un immobile, sito in Pescara alla via Sacco 253, disposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 dal Tribunale di Pescara con decreto del 7 aprile 2015, divenuto irrevocabile a seguito di provvedimento di conferma della Corte di appello di L'Aquila del 10 giugno 2016: richiesta con la quale i tre prevenuti avevano sostenuto che la confisca del loro immobile era divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 24 del 2019 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), dello stesso provvedimento legislativo. Rilevava il Tribunale come l'istanza di revoca di quella misura di prevenzione patrimoniale dovesse essere disattesa, tenuto conto che la misura di prevenzione era stata disposta in ragione della riconosciuta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi della lett. b) del suddetto art. 1; e che i tre istanti non potevano beneficiare della intervenuta sentenza di revoca della confisca disposta nei riguardi di altri soggetti interessati, perché statuizione fondata su ragioni personali riguardanti solo i beneficiari di tale pronuncia. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dge loro comune difensore, i quali hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Pescara errato nel valutare gli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e per avere omesso di considerare gli effetti estensivi che avrebbe dovuto riconoscere in ragione della sentenza favorevole emessa dalla Corte di cassazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], altra destinataria di misura di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato come il provvedimento oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, è stato emesso dal Tribunale di Pescara in totale difetto di competenza funzionale. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (così Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01).2. La riconosciuta incompetenza funzionale del Tribunale di Pescara a decidere sull'originaria richiesta di revocazione avanzata dagli odierni ricorrenti - incompetenza rilevabile d'ufficio dalla Cassazione a mente dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - comporta la declaratoria di annullamento senza rinvio del decreto impugnato. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte di appello di Campobasso per competenza funzionale ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso, competente ai sensi dell'art. 1