CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 aprile 2021, la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa del 27 febbraio 2020, rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto in abitazione, così qualificato anche il fatto sub a), originariamente contestato ai sensi degli artt. 56, 61 n. 5, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena. Si rappresenta, sul punto, che la pena - (ri)determinata in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500 di multa - si discosta dalla proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., non accolta per ragioni formali, ed è stata computata partendo da una pena base pari ad anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 500 di multa, elevata per effetto della continuazione sino ad anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 750 di multa, ridotta per la scelta del rito nella misura indicata, rivelando il predetto iter una motivazione illogica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure svolte nell'unico motivo sono aspecifiche e non sorrette dal necessario interesse. 1.1. Il ricorrente contesta non tanto l'entità della pena, quanto piuttosto l'iter di determinazione. Siffatta articolazione della censura erge, da un lato, ad inammissibile parametro di riferimento il diverso computo contenuto in una proposta di concordato che, in quanto non accolta, si risolve in una mera prospettazione di parte, priva di alcuna efficacia vincolante nella dosimetria della pena, o anche solo di rilievo indiziante di irragionevolezza della concreta determinazione della sanzione; dall'altro, lo stesso ricorrente non si confronta con la rilevanza pro reo dell'errore che, effettivamente, inficia il relativo punto, laddove la Corte territoriale ha omesso di operare, sulla pena base detentiva, l'aumento a titolo di continuazione. Sicchè - in assenza di deduzioni relative a macroscopiche sproporzioni del trattamento sanzionatorio - il ricorrente si limita a rilievi puramente formali, non sorretti dal necessario interesse. 1.2. Sotto l'ultimo profilo evocato, va, invero, ribadito come la nozione di interesse ad impugnare sia correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Sicchè il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110). Ne consegue che ove si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato; Sez. U, n. 9616, 24 marzo 1995 Boido; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; tra le ultime sezioni semplici Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630). «La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire» (così in motivazione Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 1.3. Nella delineata prospettiva, il ricorrente non prospetta quale utile risultato possa derivare dal rilievo di un errore di computo di cui ha, invece, beneficiato; il che - in assenza di critiche mirate al quatum di pena irrogato rispetto al concreto disvalore delle plurime condotte illecite - rende priva di interesse l'impugnazione di legittimità.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,