CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34574/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28469/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – e Agenzia delle Entrate, Regione Lazio e Comune di Fiumicino; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4471/2016, depositata in data 11 luglio 2016, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaPaola Filippi, che ha chiesto il rigettodel ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 4471/2016, depositata in data 11 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di intimazione emessi in relazione a presupposte cartelle di pagamento. 1.1 – Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che: -le cartelle di pagamento presupposte (n. 097 2003 1044105541; n. 097 2010 0312390512; n. 097 2010 0049966647 ) erano state emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa automobilistica (relativa agli anni 2004, 2005 e 2006), di tassa smaltimento rifiuti ( relativa all’anno 2009 ) e di Irpef, [OSCURATO:PERSONA] ed Ilor (relativi al periodo di imposta 1997); - come già rilevato dal primo giudice, la rituale notifica di dette cartelle trovava riscontro nei prodotti avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oltrechè negli estratti di ruolo (pur) prodotti;- il « disconoscimento di conformità all’originale delle copi e delle relate prodotte»era stato, poi, operato in termini generici ed aspecifici; -risultando le cartelle regolarmente notificate, e non impugnate in sede giudiziale, dalla loro definitività conseguiva che «il termine di prescrizione si "converte" in quello decennale di cui agli arti. 2953 e 2946 c.c. proprio degli atti passati in giudicato», così che destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di prescrizione delle pretese impositive. 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della se ntenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio ed ilComune di Fiumicino non hanno svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e f alsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2953 e 2946 cod. civ. deducendo, in sintesi, che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la mera definitività dell’atto impositivo, ovvero della cartella di pagamento, non determina alcuna immutazione del règime di prescrizione cui il tributo è legalmente sottoposto e, in particolare, l’applicazione della disciplina correlata alla prescrizione del giudicato (art. 2953 cod. civ.).Il secondo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2718, 2719 e 2967 cod. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 21 e 26, c. 4, sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto assolta la prova della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) dietro produzione degli avvisi di ricevimento e dell’estratto di ruolo, quest’ultimo privo , peraltro, della dichiarazione di conformità all’originale, ed in difetto di produzione delle cartelle di pagamento. 2. –Il primo motivo di ricorso è fondato e va senz’altro accolto. LeSezioni Unite della Corte, difatti, hanno statuito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis , Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800).Alla definitività delle cartelle di pagamento non impugnate si correlava, dunque, la cd. irretrattabilità del credito portato dal titolo esecutivo con riferimento alle ragioni che avrebbero potuto dedursi a fondamento della sua illegittimità , - così come per l’estinzione per prescrizione (ovvero per decadenza) della pretesa impositiva, quali fattispecie già perfezionatesi al momento della notifica delle cartelle di pagamento,- ma non anche l’effetto sostanziale rilevato dalla gravata sentenza in ordine alla immutazione (in quello decennale exart. 2953 cod. civ.) del termine di prescrizione applicabile ai tributi che, nella fattispecie, venivano in considerazione. 3. –Il secondo motivo è, per converso, destituito di fondamento. La Corte, difatti, ha statuito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell’atto che, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (v., in tema di notifica di cartella esattoriale, Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795); ed ha rimarcato che la produzione in discorso può riguardare anche (solo) la copia dell’atto, - tenuto conto d ell’efficacia probatoria sancita dall’art. 2719 cod. civ., - posto che, come ben rilevato dal giudice del gravame, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775). Le censure che parte ricorrente articola con riferimento alla connotazione (contenutistica e formale) dell’estratto di ruolo risultano, pertanto, del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi che, come appena rilevato, consegue dalla gravata sentenza, e posto che lo stesso prospettato potere di asseverazione (in ordine alla conformità dell’estratto di ruolo) non interferiscecon la disposizione di cui all’art.2719 cod. civ., così che la copiadell’atto , certificata o meno conforme dall’agente della riscossione, non cessa, sol per ciò, di rimanere una copia rilevante ai sensi di detta disposizione codicistica. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. Va, difatti, rimarcato che per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato (v. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238); e, nella fattispecie, l’eccezione di prescrizione, - la cui disciplina è stat a definita, rispetto alla lite contestata, nei termini in cui è stato accolto il primo motivo di ricorso, -implica la verifica delle interrelazioni fattuali tra le date di notifica degli atti che si assumono emessi (cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione exd.p.r. n. 602 del 1973, art. 50), ed il rispettivo contenuto, secondoaccertamenti da ricondurre, poi, alla disciplina della prescrizione propria di ciascun tributo. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributa