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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 38556/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Formia avverso la ordinanza del 31/03/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Roma (Settima Sezione penale), rilevata la richiesta di assegnazione del procedimento da parte del Magistrato del P.M. titolare del fascicolo, rinviava il procedimento (R.G. dib. 1404/2022) per la sua trattazione avanti ad una diversa Sezione collegiale del medesimo Tribunale (ossia alla II Sezione, Collegio I), chiedendo, previa verifica della correttezza delle premesse poste a fondamento della su indicata richiesta, la riassegnazione del processo nel rispetto delle disposizioni tabellari.A seguito della riassegnazione del fascicolo al Collegio cui risultava abbinato il P.M. titolare delle indagini, disposta per effetto di un provvedimento assunto dal Presidente delegato della Sezione G.I.P. in data 25 marzo 2022, il Presidente del Tribunale (Sezione Settima, I Collegio) ne ordinava la trasmissione alla Seconda Sezione penale (I Collegio), invitando le parti a comparirvi di nuovo.

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti d'impugnazione, ii difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, l'abnormità del provvedimento, per essersi verificata un'illegittima interferenza del Pubblico Ministero nell'assegnazione degli affari penali, in violazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice, con il conseguente effetto di una indebita regressione del procedimento, già incardinato dinanzi al Tribunale collegiale.

Con l'ordinanza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, il Presidente del Collegio, dopo aver dato atto della revoca della citazione di un perito nominato in occasione della precedente udienza del 8 marzo 2022 per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, avvisava i difensori dell'avvenuta riassegnazione del procedimento ad altra Sezione, su disposizione adottata dal Presidente delegato della Sezione G.I.P. in data 25 marzo 2022, in considerazione della richiesta, formulata dal Magistrato del P.M. titolare del fascicolo in data 9 marzo 2022, di seguire personalmente il dibattimento.

Si lamenta, al riguardo, che la sostituzione del Collegio è avvenuta in violazione delle regole che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento giudiziario nell'assegnazione degli affari penali, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato ex artt. 178, lett. a), 525 e 179 cod. proc. pen., per avere il Tribunale indebitamente accolto l'istanza del P.M. titolare di spostare il procedimento, già incardinato, dinanzi ad altra Sezione, con la conseguente, non prevista, riassegnazione dello stesso, così consentendo al P.M. di scegliere l'organo giudicante in violazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 e 111 Cost., atteso che il Giudice individuato nel decreto che ha disposto il giudizio aveva già dato impulso alla fase probatoria con la nomina di un perito per la trascrizione delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, dovendosi nel caso in esame escludere qualsiasi profilo di abnormità, strutturale o funzionale, dell'atto impugnato (secondo i canoni fissati da Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), che trova invece il suo legittimo fondamento nell'esigenza, rispondente a criteri di funzionalità del dibattimento, di permettere al Pubblico Ministero che ha condotto le indagini di seguire personalmente la fase dibattimentale del giudizio, nel rispetto delle previsioni tabellari.

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte si è già pronunciata, affermando il principio di diritto secondo cui non è abnorme il decreto con cui, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini preliminari ed incaricato di sostenere l'accusa in giudizio, venga designato, in luogo di quello originario, altro Collegio della medesima Sezione di Tribunale ai fini della celebrazione del dibattimento, trattandosi di un provvedimento che non esorbita dai poteri organizzativi interni alla Sezione individuata quale giudice naturale e non determinativo di indebita regressione o stasi del procedimento (Sez. 6, n. 21052 del 24/06/2020, Lotti, Rv. 279557) Il principio è stato affermato in relazione ad una vicenda procedimentale analoga, sulla base del rilievo che l'assegnazione del processo ad un collegio diverso da quello inizialmente investito aveva corrisposto alla legittima esigenza di permettere al Pubblico Ministero che aveva condotto le indagini di seguire personalmente la fase del giudizio, secondo il criterio di tendenziale continuità delle funzioni requirenti desumibile dall'art. 53, comma 2, cod. proc. pen.

Nella richiamata sentenza si ribadisce, inoltre, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in forza dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni riguardanti, fra l'altro, le assegnazioni dei processi a sezioni, collegi e giudici, né possono di norma ricondursi all'ipotesi della nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. le eventuali violazioni delle regole tabellari dettate in materia, salvo il caso in cui si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079).

Evenienze, quelle or ora indicate, che non possono sotto alcun profilo ritenersi configurabili nel caso in esame.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Formia avverso la ordinanza del 31/03/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Roma (Settima Sezione penale), rilevata la richiesta di assegnazione del procedimento da parte del Magistrato del P.M. titolare del fascicolo, rinviava il procedimento (R.G. dib. 1404/2022) per la sua trattazione avanti ad una diversa Sezione collegiale del medesimo Tribunale (ossia alla II Sezione, Collegio I), chiedendo, previa verifica della correttezza delle premesse poste a fondamento della su indicata richiesta, la riassegnazione del processo nel rispetto delle disposizioni tabellari.A seguito della riassegnazione del fascicolo al Collegio cui risultava abbinato il P.M. titolare delle indagini, disposta per effetto di un provvedimento assunto dal Presidente delegato della Sezione G.I.P. in data 25 marzo 2022, il Presidente del Tribunale (Sezione Settima, I Collegio) ne ordinava la trasmissione alla Seconda Sezione penale (I Collegio), invitando le parti a comparirvi di nuovo. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti d'impugnazione, ii difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, l'abnormità del provvedimento, per essersi verificata un'illegittima interferenza del Pubblico Ministero nell'assegnazione degli affari penali, in violazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice, con il conseguente effetto di una indebita regressione del procedimento, già incardinato dinanzi al Tribunale collegiale. Con l'ordinanza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, il Presidente del Collegio, dopo aver dato atto della revoca della citazione di un perito nominato in occasione della precedente udienza del 8 marzo 2022 per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, avvisava i difensori dell'avvenuta riassegnazione del procedimento ad altra Sezione, su disposizione adottata dal Presidente delegato della Sezione G.I.P. in data 25 marzo 2022, in considerazione della richiesta, formulata dal Magistrato del P.M. titolare del fascicolo in data 9 marzo 2022, di seguire personalmente il dibattimento. Si lamenta, al riguardo, che la sostituzione del Collegio è avvenuta in violazione delle regole che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento giudiziario nell'assegnazione degli affari penali, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato ex artt. 178, lett. a), 525 e 179 cod. proc. pen., per avere il Tribunale indebitamente accolto l'istanza del P.M. titolare di spostare il procedimento, già incardinato, dinanzi ad altra Sezione, con la conseguente, non prevista, riassegnazione dello stesso, così consentendo al P.M. di scegliere l'organo giudicante in violazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 e 111 Cost., atteso che il Giudice individuato nel decreto che ha disposto il giudizio aveva già dato impulso alla fase probatoria con la nomina di un perito per la trascrizione delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, dovendosi nel caso in esame escludere qualsiasi profilo di abnormità, strutturale o funzionale, dell'atto impugnato (secondo i canoni fissati da Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), che trova invece il suo legittimo fondamento nell'esigenza, rispondente a criteri di funzionalità del dibattimento, di permettere al Pubblico Ministero che ha condotto le indagini di seguire personalmente la fase dibattimentale del giudizio, nel rispetto delle previsioni tabellari. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte si è già pronunciata, affermando il principio di diritto secondo cui non è abnorme il decreto con cui, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini preliminari ed incaricato di sostenere l'accusa in giudizio, venga designato, in luogo di quello originario, altro Collegio della medesima Sezione di Tribunale ai fini della celebrazione del dibattimento, trattandosi di un provvedimento che non esorbita dai poteri organizzativi interni alla Sezione individuata quale giudice naturale e non determinativo di indebita regressione o stasi del procedimento (Sez. 6, n. 21052 del 24/06/2020, Lotti, Rv. 279557) Il principio è stato affermato in relazione ad una vicenda procedimentale analoga, sulla base del rilievo che l'assegnazione del processo ad un collegio diverso da quello inizialmente investito aveva corrisposto alla legittima esigenza di permettere al Pubblico Ministero che aveva condotto le indagini di seguire personalmente la fase del giudizio, secondo il criterio di tendenziale continuità delle funzioni requirenti desumibile dall'art. 53, comma 2, cod. proc. pen. Nella richiamata sentenza si ribadisce, inoltre, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in forza dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni riguardanti, fra l'altro, le assegnazioni dei processi a sezioni, collegi e giudici, né possono di norma ricondursi all'ipotesi della nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. le eventuali violazioni delle regole tabellari dettate in materia, salvo il caso in cui si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079). Evenienze, quelle or ora indicate, che non possono sotto alcun profilo ritenersi configurabili nel caso in esame. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così d
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