CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 19916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'01./04/1994, avverso la sentenza del 22/01/2021. della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 9 giugno 2020 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di rapina, tentate lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Dopo aver commesso un furto, i ricorrenti ed altri due complici separatamente giudicati, vistisi accerchiati dai carabinieri, avevano tentato la fuga con l'automobile di provenienza furtiva in loro possesso puntando verso i militari cercando di investirli e costringendoli a gettarsi per terra per non essere travolti, per poi opporre resistenza al loro arresto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti, attraverso i quali deducono violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di rapina ed in quello di tentate lesioni personali, posto che ai due ricorrenti non avrebbe potuto attribuirsi la repentina e non prevedibile condotta del complice alla guida dell'automobile che aveva determinato l'evoluzione del reato di furto in rapina impropria e le tentate lesioni personali ai carabinieri. Avrebbe dovuto comunque trovare applicazione la norma di cui all'art. 116, comma secondo, cod.pen. (cosiddetto concorso anomalo). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. Deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima) (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479). Nel caso in esame, la Corte di appello, sulla base di incontestati elementi di fatto tratti dal merito del giudizio non rivedibile in questa sede e dei quali il ricorso non fa menzione -- segnatamente dal comportamento violento e resistente verso i carabinieri tenuto da tutti e quattro i correi una volta fermati nella loro fuga - ha tratto il convincimento che la violenza nei confronti delle persone dei militari ed il tentativo di investirli integranti i reati di rapina impropria e lesioni personali tentate, fossero uno sviluppo prevedibile dell'azione delittuosa iniziale, orientata a commettere un furto da tutti gli imputati condiviso. Ne consegue la corretta individuazione di una ipotesi di concorso ex art. 110 cod.pen. a carico dei ricorrenti rispetto alla condotta compiuta dal complice che guidava l'autovettura. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510 ektre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.04.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente