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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 26956/2026

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della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letti i motivi nuovi di cui all’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pervenutotelematicamente in pari data) a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto lasentenza in data 22 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erastata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato diricettazione di un assegno bancario (art. 648 cod. pen.) commesso in epocaanteriore e prossima al giorno 11 novembre 2015.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, comma 2, cod. pen. (comemodificato) e 157 cod. pen. per essersi il reato estinto alternativamente primadella pronuncia della sentenza di appello e, comunque, prima del deposito dellamotivazione della stessa;2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen., 624, ultimocomma, cod. pen. e 195 cod. proc. pen. non essendo stata sporta querela dalsoggetto legittimato in relazione al reato di furto del titolo di credito ed essendopiù plausibile sulla base della ricostruzione dei fatti che ci si trovi in presenza diuna dazione volontaria del titolo stesso;3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, comma 2, cod. pen. (comemodificato) e 131-bis cod. pen. nella parte in cui è stata negato il riconoscimentodella invocata causa di non punibilità;4.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. laddovenon è stata considerata dalla Corte di appello l’elevata distanza temporale tra ifatti e la decisione ai fini della corretta determinazione del trattamentosanzionatorio.Con l’atto datato 14 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha dedotto iseguenti “motivi nuovi”:1.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt. 127 c.p.p., 611 c.p.p. e 614 c.p.p., 162 c.p.p., 419 c.p.p. e 179 c.p.p. peromessa notifica dell’udienza all’imputato; omessa notifica di richiesta ditrattazione, orale all’imputato, omessa notifica di possibilità di redazione dimotivi nuovi e aggiunti all’imputato;2.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt.127 c.p.p., 611 c.p.p. e 614 c.p.p., 162 c.p.p. e 179 c.p.p. per omessoavviso di possibilità di richiesta di trattazione orale anche al difensore.3.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt. 127, 611 e 614, 162 e 179 cod. proc. pen. e art 2 comma 1 e 2 cod. pen.per omesso avviso di possibilità di richiesta di motivi aggiunti anche al difensore.4.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648 cod. pen. e all’art. 157 cod. pen., art. 2 cod. pen.. e 125cod. proc. pen. - Intervenuta prescrizione – pro reo - successione di leggi neltempo - lex mitior – per relationem.5.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648, art. 624 ultimo comma cod. pen., art. 195 c.p.p. e art.530 secondo comma cod. proc. pen. del ricorso per Cassazione in quanto,contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte i motivi di gravame delricorso per Cassazione non sono mere doglianze in punto di fatto.6.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648 comma 2 cod. proc. pen. (anche come modificato) eall’art. 131-bis cod. pen. del ricorso in Cassazione, in quanto (testualmente)«contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte i motivi di gravame delricorso per Cassazione non sono mere doglianze in punto di fatto vertendo su:inapplicabilità pur se astrattamente applicabile, importo contenuto non minimalee cifra modesta ma non applicabile all'ipotesi attenuata ex art. 648 co. 2 cod.pen. è una mera congettura difensiva (verosimiglianza), ma non è provata la tesidel Giudicante» (sviluppo argomentativo legato al terzo motivo del ricorso percassazione);7.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 62 bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen. (sviluppoargomentativo legato al quarto motivo del ricorso per cassazione);8.

Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 62-bis e all’art. 133 cod. pen. in quanto non è statoesaminato il motivo n. 5 del ricorso per Cassazione, né è stata dichiarata la suaeventuale inammissibilità (sviluppo argomentativo legato al quarto motivo delricorso per cassazione);[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchéprospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e conla consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che «In tema di ricettazione,l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. noncostituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanzadeve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo»(ex ceteris: Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01), e,ancora, che «Ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva il momentodella lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo,del deposito della sua motivazione» (ex ceteris: Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025,dep. 2026, Conte, Rv. 289147-02)., con la conseguenza che al momento dellapronuncia della sentenza in grado di appello il termine di prescrizione del reatonon era ancora maturato;che, anche gli altri tre motivi del ricorso principale sono manifestamenteinfondati atteso che sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che contesta lacorrettezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, èindeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso;che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965);che, secondo consolidata giurisprudenza, «Il delitto di ricettazionesussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non siapunibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv.276668-01);considerato poi che il mancato riconoscimento della applicazione deldisposto dell’art. 131-bis cod. pen. è stato motivato congruamente e logicamentedalla Corte di appello (pag. 5) in applicazione dei principi dettati da questa Cortedi legittimità ed implicando valutazioni di merito in assenza di ulteriori vizirilevabili non è sindacabile in questa sede;considerato ancora che la valutazione di manifesta infondatezza investeanche il quarto motivo di ricorso avendo la Corte territoriale adeguatamentemotivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sultrattamento sanzionatorio in applicazione dei principi secondo i quali «Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentegiustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, èsufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. conespressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", comepure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).Rilevato, quanto ai motivi nuovi di ricorso:che i primi tre motivi nuovi sono inammissibili in quanto nel caso inesame si procede de plano ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen.norma che non prevede la possibilità di richiesta di trattazione orale delprocedimento e che al difensore risulta essere stato regolarmente dato l’avvisocontenente gli elementi previsti da detta disposizione di legge;che con riferimento al quarto dei motivi nuovi si è già data sopra rispostaallorquando si è trattato del primo motivo di ricorso principale e deve solo essereosservato che nel caso in esame l’assunto giurisprudenziale richiamato daldifensore non è assolutamente pertinente al caso in esame trattando dellaproblematica legata alla prescrizione del reato sulla base delle disposizioni dellacd.

“legge Orlando” qui non applicabile;che con riferimento agli ulteriori motivi nuovi sopra indicati non possonoche ribadirsi le valutazioni già effettuate allorquando si è trattato degli altrimotivi del ricorso principale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Per solo dovere di completezza occorre ricordare che l'inammissibilità delricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi nonconsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.256463).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letti i motivi nuovi di cui all’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pervenutotelematicamente in pari data) a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto lasentenza in data 22 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erastata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato diricettazione di un assegno bancario (art. 648 cod. pen.) commesso in epocaanteriore e prossima al giorno 11 novembre 2015.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, comma 2, cod. pen. (comemodificato) e 157 cod. pen. per essersi il reato estinto alternativamente primadella pronuncia della sentenza di appello e, comunque, prima del deposito dellamotivazione della stessa;2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen., 624, ultimocomma, cod. pen. e 195 cod. proc. pen. non essendo stata sporta querela dalsoggetto legittimato in relazione al reato di furto del titolo di credito ed essendopiù plausibile sulla base della ricostruzione dei fatti che ci si trovi in presenza diuna dazione volontaria del titolo stesso;3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, comma 2, cod. pen. (comemodificato) e 131-bis cod. pen. nella parte in cui è stata negato il riconoscimentodella invocata causa di non punibilità;4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. laddovenon è stata considerata dalla Corte di appello l’elevata distanza temporale tra ifatti e la decisione ai fini della corretta determinazione del trattamentosanzionatorio.Con l’atto datato 14 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha dedotto iseguenti “motivi nuovi”:1. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt. 127 c.p.p., 611 c.p.p. e 614 c.p.p., 162 c.p.p., 419 c.p.p. e 179 c.p.p. peromessa notifica dell’udienza all’imputato; omessa notifica di richiesta ditrattazione, orale all’imputato, omessa notifica di possibilità di redazione dimotivi nuovi e aggiunti all’imputato;2. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt.127 c.p.p., 611 c.p.p. e 614 c.p.p., 162 c.p.p. e 179 c.p.p. per omessoavviso di possibilità di richiesta di trattazione orale anche al difensore.3. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agliartt. 127, 611 e 614, 162 e 179 cod. proc. pen. e art 2 comma 1 e 2 cod. pen.per omesso avviso di possibilità di richiesta di motivi aggiunti anche al difensore.4. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648 cod. pen. e all’art. 157 cod. pen., art. 2 cod. pen.. e 125cod. proc. pen. - Intervenuta prescrizione – pro reo - successione di leggi neltempo - lex mitior – per relationem.5. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648, art. 624 ultimo comma cod. pen., art. 195 c.p.p. e art.530 secondo comma cod. proc. pen. del ricorso per Cassazione in quanto,contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte i motivi di gravame delricorso per Cassazione non sono mere doglianze in punto di fatto.6. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 648 comma 2 cod. proc. pen. (anche come modificato) eall’art. 131-bis cod. pen. del ricorso in Cassazione, in quanto (testualmente)«contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte i motivi di gravame delricorso per Cassazione non sono mere doglianze in punto di fatto vertendo su:inapplicabilità pur se astrattamente applicabile, importo contenuto non minimalee cifra modesta ma non applicabile all'ipotesi attenuata ex art. 648 co. 2 cod.pen. è una mera congettura difensiva (verosimiglianza), ma non è provata la tesidel Giudicante» (sviluppo argomentativo legato al terzo motivo del ricorso percassazione);7. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 62 bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen. (sviluppoargomentativo legato al quarto motivo del ricorso per cassazione);8. Violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 62-bis e all’art. 133 cod. pen. in quanto non è statoesaminato il motivo n. 5 del ricorso per Cassazione, né è stata dichiarata la suaeventuale inammissibilità (sviluppo argomentativo legato al quarto motivo delricorso per cassazione);[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchéprospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e conla consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che «In tema di ricettazione,l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. noncostituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanzadeve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo»(ex ceteris: Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01), e,ancora, che «Ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva il momentodella lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo,del deposito della sua motivazione» (ex ceteris: Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025,dep. 2026, Conte, Rv. 289147-02)., con la conseguenza che al momento dellapronuncia della sentenza in grado di appello il termine di prescrizione del reatonon era ancora maturato;che, anche gli altri tre motivi del ricorso principale sono manifestamenteinfondati atteso che sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che contesta lacorrettezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, èindeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso;che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965);che, secondo consolidata giurisprudenza, «Il delitto di ricettazionesussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non siapunibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv.276668-01);considerato poi che il mancato riconoscimento della applicazione deldisposto dell’art. 131-bis cod. pen. è stato motivato congruamente e logicamentedalla Corte di appello (pag. 5) in applicazione dei principi dettati da questa Cortedi legittimità ed implicando valutazioni di merito in assenza di ulteriori vizirilevabili non è sindacabile in questa sede;considerato ancora che la valutazione di manifesta infondatezza investeanche il quarto motivo di ricorso avendo la Corte territoriale adeguatamentemotivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sultrattamento sanzionatorio in applicazione dei principi secondo i quali «Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentegiustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, èsufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. conespressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", comepure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).Rilevato, quanto ai motivi nuovi di ricorso:che i primi tre motivi nuovi sono inammissibili in quanto nel caso inesame si procede de plano ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen.norma che non prevede la possibilità di richiesta di trattazione orale delprocedimento e che al difensore risulta essere stato regolarmente dato l’avvisocontenente gli elementi previsti da detta disposizione di legge;che con riferimento al quarto dei motivi nuovi si è già data sopra rispostaallorquando si è trattato del primo motivo di ricorso principale e deve solo essereosservato che nel caso in esame l’assunto giurisprudenziale richiamato daldifensore non è assolutamente pertinente al caso in esame trattando dellaproblematica legata alla prescrizione del reato sulla base delle disposizioni dellacd. “legge Orlando” qui non applicabile;che con riferimento agli ulteriori motivi nuovi sopra indicati non possonoche ribadirsi le valutazioni già effettuate allorquando si è trattato degli altrimotivi del ricorso principale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Per solo dovere di completezza occorre ricordare che l'inammissibilità delricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi nonconsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.256463). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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