CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1973
Cassazione n. 08498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1973 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 novembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c) e 2-sexies, d.Lgs. 285/1992, commesso in Palermo il 15 ottobre 2017, proponendo nove motivi. Rilevato che il ricorrente deduce: a) vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto delle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate dalla difesa nell'ambito dell'appello; b) inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto mediante etilometro perché l'apparecchio non risulta essere omologato ed è privo di revisione; c) violazione dell'art. 379, d.P.R. 495/1992 perché l'accertamento tecnico è consistito in una sola misurazione valida anziché due; d) violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. con conseguente illegittimità dell'accertamento mediante etilometro; e) vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; f) vizio di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; g) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; h) omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida; i) illegittima omessa statuizione della detrazione del periodo presofferto della sospensione della patente di guida disposta dal prefetto in via cautelare. Rilevato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che in maniera argomentata e conforme ai principi di diritto evocati, confuta tutte le censure indicate. Il ricorso, di contro, prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R