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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20423/2023

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NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23018/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO ANNA elettivamente domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 21 presso lo studio de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA N. 1057/2014 , depositata il9 maggio 2014. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenzia delle entrate l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura g enerale dello Stato; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],unitamente allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e ad Anna Consiglio, entrambi in qualità di soci, ricorrono con sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. rigettava l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2007 era stato recup era t a a tassazione maggiori imposte.

Considerato che:

1. I ricorrenti, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha nno chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’i stanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23018/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO ANNA elettivamente domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 21 presso lo studio de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA N. 1057/2014 , depositata il9 maggio 2014. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenzia delle entrate l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura g enerale dello Stato; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],unitamente allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e ad Anna Consiglio, entrambi in qualità di soci, ricorrono con sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. rigettava l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2007 era stato recup era t a a tassazione maggiori imposte. Considerato che: 1. I ricorrenti, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha nno chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’i stanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 20423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris