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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06340/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 04/10/2022 della Corte di appello di Genova, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo b) estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Imperia in data 29/03/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 648, 61 n. 2 (capo A) e 474 cod. pen. (capo B), entrambi commessi in data 22/11/2014.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione degli articoli 157 e 161 cod. pen., 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione maturata prima della sentenza di appello in relazione al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (capo B), commesso in data 22/11/2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, già al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, il reato di cui al capo B (art. 474 cod. pen.) risultava essersi estinto per prescrizione, maturata in assenza di cause di sospensione, alla data del 22/05/2022.

In accoglimento del ricorso difensivo, va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., con conseguente eliminazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per tale titolo, pari a mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa.Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 04/10/2022 della Corte di appello di Genova, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo b) estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Imperia in data 29/03/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 648, 61 n. 2 (capo A) e 474 cod. pen. (capo B), entrambi commessi in data 22/11/2014. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione degli articoli 157 e 161 cod. pen., 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione maturata prima della sentenza di appello in relazione al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (capo B), commesso in data 22/11/2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, già al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, il reato di cui al capo B (art. 474 cod. pen.) risultava essersi estinto per prescrizione, maturata in assenza di cause di sospensione, alla data del 22/05/2022. In accoglimento del ricorso difensivo, va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., con conseguente eliminazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per tale titolo, pari a mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa.Così deciso in