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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 166/1993

ECLI:IT:COST:1993:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Parma, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 21 della legge 319 del 1976 per avere effettuato, nel caseificio di cui sono titolari, scarichi di liquame sul suolo per fertirrigazione senza autorizzazione e oltre i limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla detta legge, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 29 gennaio 1983, n. 7, modificata dalle successive leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 25, 117 e 3 della Costituzione, perché:

a) la legge regionale, qualificando insediamento civile quello gestito dagli imputati ed esonerandone la gestione dall'obbligo dell'autorizzazione, avrebbe sottratto una fattispecie penalmente punita alla legge statale, alla quale è, invece, riservata la relativa disciplina (violazione artt. 25 e 117 della Costituzione);

b) perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e a nocività dello scarico (violazione art. 3 della Costituzione).

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo e, nel merito, per la infondatezza, osservando che la qualificazione come insediamenti civili delle imprese agricole in possesso dei requisiti in questione deriva dalla normativa statale (art. 1-quater del decreto-legge n. 544 del 1976, convertito in legge n. 690 del 1976) e dalla deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, competente (art. 6 e 17 della legge n. 650 del 1979) a classificare le imprese agricole suddette, alla quale, peraltro, si è uniformata la norma impugnata.

3. - La medesima questione è stata sollevata, con riferimento, però, agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione distaccata di Scandiano- con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 439, 440, 441, 673 del 1992), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di altri titolari di caseifici imputati dello stesso reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

Il giudice remittente, dopo avere richiamato le norme statali e regionali disciplinatrici della fattispecie, ha osservato che, avendo la Corte di cassazione disapplicato la deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, per mancanza nella legge statale dei criteri direttivi generali, la legge regionale avrebbe autonomamente legiferato in materia riservata alla legge statale siccome penalmente punita.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della questione perché il giudice a quo non ha preso posizione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione degli insediamenti di cui trattasi; e, nel merito, per la infondatezza.

Nelle memorie presentate nell'imminenza della udienza la difesa della Regione ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già svolte.

Ha presentato altresì memoria uno degli imputati, ma fuori termine.

1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modificazioni, nella parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, sottraendoli in tal modo alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976, violi gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della materia di cui trattasi, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza regionale ma è riservata allo Stato, e perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e nocività dello scarico.

3. - La questione è inammissibile.

Si rileva che, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche per gli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, cioè successivi all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 (13 giugno 1976).

Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 della detta legge è rivolto contro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi abusivamente.

Esso non opera alcuna distinzione né oggettiva né soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla novità dello scarico, non dalla provenienza di questo ultimo o dalla qualità del soggetto operante.

La necessità dell'autorizzazione non può assolutamente farsi dipendere dalla volontà degli organi regionali e solo la legge statale può prevedere eventuali esoneri ed eccezioni in modo uniforme per tutto il territorio statale, così come solo lo Stato può stabilire un sistema sanzionatorio unico ed uniforme per tutti. [OSCURATO:PERSONA] non è dato interferire in campo penale.

Anche la nozione di nuovo scarico, come quello successivo all'entrata in vigore della suddetta legge, è fornita dallo Stato in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

In tale situazione, quindi, il giudice remittente avrebbe dovuto accertare se gli insediamenti di cui trattasi devono o meno considerarsi nuovi, cioè successivi alla legge n. 319 del 1976 o invece preesistenti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Parma, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 21 della legge 319 del 1976 per avere effettuato, nel caseificio di cui sono titolari, scarichi di liquame sul suolo per fertirrigazione senza autorizzazione e oltre i limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla detta legge, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 29 gennaio 1983, n. 7, modificata dalle successive leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 25, 117 e 3 della Costituzione, perché: a) la legge regionale, qualificando insediamento civile quello gestito dagli imputati ed esonerandone la gestione dall'obbligo dell'autorizzazione, avrebbe sottratto una fattispecie penalmente punita alla legge statale, alla quale è, invece, riservata la relativa disciplina (violazione artt. 25 e 117 della Costituzione); b) perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e a nocività dello scarico (violazione art. 3 della Costituzione). 2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo e, nel merito, per la infondatezza, osservando che la qualificazione come insediamenti civili delle imprese agricole in possesso dei requisiti in questione deriva dalla normativa statale (art. 1-quater del decreto-legge n. 544 del 1976, convertito in legge n. 690 del 1976) e dalla deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, competente (art. 6 e 17 della legge n. 650 del 1979) a classificare le imprese agricole suddette, alla quale, peraltro, si è uniformata la norma impugnata. 3. - La medesima questione è stata sollevata, con riferimento, però, agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione distaccata di Scandiano- con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 439, 440, 441, 673 del 1992), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di altri titolari di caseifici imputati dello stesso reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976. Il giudice remittente, dopo avere richiamato le norme statali e regionali disciplinatrici della fattispecie, ha osservato che, avendo la Corte di cassazione disapplicato la deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, per mancanza nella legge statale dei criteri direttivi generali, la legge regionale avrebbe autonomamente legiferato in materia riservata alla legge statale siccome penalmente punita. 4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della questione perché il giudice a quo non ha preso posizione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione degli insediamenti di cui trattasi; e, nel merito, per la infondatezza. Nelle memorie presentate nell'imminenza della udienza la difesa della Regione ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già svolte. Ha presentato altresì memoria uno degli imputati, ma fuori termine. 1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione. 2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modificazioni, nella parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, sottraendoli in tal modo alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976, violi gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della materia di cui trattasi, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza regionale ma è riservata allo Stato, e perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e nocività dello scarico. 3. - La questione è inammissibile. Si rileva che, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche per gli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, cioè successivi all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 (13 giugno 1976). Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 della detta legge è rivolto contro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi abusivamente. Esso non opera alcuna distinzione né oggettiva né soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla novità dello scarico, non dalla provenienza di questo ultimo o dalla qualità del soggetto operante. La necessità dell'autorizzazione non può assolutamente farsi dipendere dalla volontà degli organi regionali e solo la legge statale può prevedere eventuali esoneri ed eccezioni in modo uniforme per tutto il territorio statale, così come solo lo Stato può stabilire un sistema sanzionatorio unico ed uniforme per tutti. [OSCURATO:PERSONA] non è dato interferire in campo penale. Anche la nozione di nuovo scarico, come quello successivo all'entrata in vigore della suddetta legge, è fornita dallo Stato in modo uniforme per tutto il territorio nazionale. In tale situazione, quindi, il giudice remittente avrebbe dovuto accertare se gli insediamenti di cui trattasi devono o meno considerarsi nuovi, cioè successivi alla legge n. 319 del 1976 o invece preesistenti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 166/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris