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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03583/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAen,v)>0 ,9UA udita udita la relazione svolta dal iConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze generiche, confutative e versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio della motivazione dell'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

Lamenta il ricorrente come tale decisione abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la difesa aveva evidenziato la medesima indole dei fatti ascritti, tutti volti al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il soddisfacimento del bisogno di sostanza stupefacente, nonché l'omogeneità delle condotte, le concrete circostanze di tempo e luogo e, infine, il bene giuridico aggredito).

2. Dette censure sono, come sopra detto, tutte attinenti al merito della questione e appaiono, altresì, meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate ed estemporanee volizioni.

Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo.

La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - zii versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAen,v)>0 ,9UA udita udita la relazione svolta dal iConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze generiche, confutative e versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio della motivazione dell'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Lamenta il ricorrente come tale decisione abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la difesa aveva evidenziato la medesima indole dei fatti ascritti, tutti volti al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il soddisfacimento del bisogno di sostanza stupefacente, nonché l'omogeneità delle condotte, le concrete circostanze di tempo e luogo e, infine, il bene giuridico aggredito). 2. Dette censure sono, come sopra detto, tutte attinenti al merito della questione e appaiono, altresì, meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate ed estemporanee volizioni. Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo. La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - zii versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembr
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