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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02565/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 14993 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del l egale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) come da procura speciale in calceal ricorso per cassazione; –ricorrente – Contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempor e ra ppresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale autenticata dal Segretario Generale di detto Ente il 22.06.2021 elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Appiano 33; (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: ricorso per cassazioneimprocedibile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - cont roricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA] E , in persona del legale rappresentante protempore; -intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 190 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 10 / 0 2 /20 2 1 e notificata in data29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche : - la P arrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di accertamento notificatole per ICI 2011 con ilquale era disconosciuta l'esenzione di cui all'art . 7 c. 1 lett. a) del d.

Lgs. n. 504 del 1992 relativ amente all’immobile sito in CastelSan Pietro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38 ; - laCTP rigett ava il ricorso; appellava la contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata conferma va la sentenza di primogrado; - ricorre a questa Corte la P arrocchia di cui si è detto co n atto affidatoa due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memori e illustrativedelle proprie eccezioni e difese; Consideratoche: - ilricorso è improcedibile; - invero,parte ricorrente solo con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. haprodotto la sentenza notificata , ch e non risulta quindi prodotta all’attodel deposito del l’impugnazione per cassazione ; - questa Corte ritiene , essendosi sul punto di recente espressa in sede massimamente nomofilattica (Cass. Sez.U, Sentenza n. 21349 del 06/07/20 2 2) , di dover qui confermare che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneoa far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultimaa subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgerein capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; - pertanto,il ricorso va dichiarato improced i bile; - stantela recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale dicui sopra si è detto, determinatosi in epoca ben successiva alla proposizione dell’impugnazione , le spese vanno integralmente compensate tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a pronunciasulle spese con riferimento alla parte rimasta intimata; p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso.

Compensa le spese processuali tra le particostituite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14993 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del l egale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) come da procura speciale in calceal ricorso per cassazione; –ricorrente – Contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempor e ra ppresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale autenticata dal Segretario Generale di detto Ente il 22.06.2021 elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Appiano 33; (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: ricorso per cassazioneimprocedibile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - cont roricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA] E , in persona del legale rappresentante protempore; -intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 190 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 10 / 0 2 /20 2 1 e notificata in data29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche : - la P arrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di accertamento notificatole per ICI 2011 con ilquale era disconosciuta l'esenzione di cui all'art . 7 c. 1 lett. a) del d. Lgs. n. 504 del 1992 relativ amente all’immobile sito in CastelSan Pietro, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38 ; - laCTP rigett ava il ricorso; appellava la contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata conferma va la sentenza di primogrado; - ricorre a questa Corte la P arrocchia di cui si è detto co n atto affidatoa due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memori e illustrativedelle proprie eccezioni e difese; Consideratoche: - ilricorso è improcedibile; - invero,parte ricorrente solo con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. haprodotto la sentenza notificata , ch e non risulta quindi prodotta all’attodel deposito del l’impugnazione per cassazione ; - questa Corte ritiene , essendosi sul punto di recente espressa in sede massimamente nomofilattica (Cass. Sez.U, Sentenza n. 21349 del 06/07/20 2 2) , di dover qui confermare che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneoa far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultimaa subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgerein capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; - pertanto,il ricorso va dichiarato improced i bile; - stantela recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale dicui sopra si è detto, determinatosi in epoca ben successiva alla proposizione dell’impugnazione , le spese vanno integralmente compensate tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a pronunciasulle spese con riferimento alla parte rimasta intimata; p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese processuali tra le particostituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib
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