CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 VALTER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne sussistessero le condizioni, non è deducibile, trattandosi di beneficio non richiesto nell'accordo sulla pena e, pertanto, estraneo al patto raggiunto dalle parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/202