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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01280/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 1426/2021 depositata il14/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 590/2018 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli a seguito del rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada.

In particolare, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi tre motivi proposti dal ricorrente, con i quali lo stesso aveva contestato la nullità dell’atto per carenza di potere assoluta del soggetto che lo aveva emesso, la mancata certificazione della conformità della copia all’originale del verbale di contestazione, ed infine la nullità della notificazione del verbale stesso, accogliendo invece il solo quarto motivo, concernente l’omessa indicazione, in seno al verbale, dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione, compensando le spese.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1426/2021, il Tribunale di Messina rigettava il gravame proposto dal Mobilia in punto di spese, confermandone la compensazione per il primo grado e nulla disponendo per l’appello, essendo la Prefettura rimasta contumace in seconda istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di trattazione.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore.

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto operare un nuovo governo delle spese del primo grado, tenendo conto che il Mobilia era risultato vittorioso e che non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, non potendo valorizzarsi a tal fine il rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione, posta l’unicità della domanda di annullamento dell’atto ingiuntivo adottato dalla Prefettura.

La censura è fondata.

E’ pacifico – emergendo la circostanza dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 2)– che nel caso di specie il Mobilia aveva proposto quattro diversi motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Messina, e che solo il quarto di essi era stato accolto dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece rigettato le prime tre censure.

La compensazione delle spese, dunque, era stata disposta dal giudice di prime cure sulla base del duplice rilievo del rigetto dei primi tre motivi di opposizione e dell’assenza di un orientamento univoco sulla questione accolta.

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale, nel confermare tale statuizione, ha affermato che l’opposizione era stata accolta sulla base del solo “… difetto di prova in ordine alle ragioni della mancata contestazione immediata” ed ha ravvisato la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’art. 92 c.p.c. (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata).

In realtà, l’odierno ricorrente, pur in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che gli era stata a suo tempo notificata, era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito.

La compensazione delle spese, dunque, non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, per la liquidazione delle spese, tanto dei due gradi del giudizio di merito, che del presente giudizio di legittimità.

Detta liquidazione dovrà essere operata sul presupposto della soccombenza della Prefettura di Messina, con le eventuali variazioni in aumento o diminuzione consentite dalla norma, rispetto ai valori indicati dalla tariffa professionale in concreto applicabile alla fattispecie.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 1426/2021 depositata il14/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 590/2018 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli a seguito del rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada. In particolare, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi tre motivi proposti dal ricorrente, con i quali lo stesso aveva contestato la nullità dell’atto per carenza di potere assoluta del soggetto che lo aveva emesso, la mancata certificazione della conformità della copia all’originale del verbale di contestazione, ed infine la nullità della notificazione del verbale stesso, accogliendo invece il solo quarto motivo, concernente l’omessa indicazione, in seno al verbale, dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione, compensando le spese. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1426/2021, il Tribunale di Messina rigettava il gravame proposto dal Mobilia in punto di spese, confermandone la compensazione per il primo grado e nulla disponendo per l’appello, essendo la Prefettura rimasta contumace in seconda istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di trattazione. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto operare un nuovo governo delle spese del primo grado, tenendo conto che il Mobilia era risultato vittorioso e che non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, non potendo valorizzarsi a tal fine il rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione, posta l’unicità della domanda di annullamento dell’atto ingiuntivo adottato dalla Prefettura. La censura è fondata. E’ pacifico – emergendo la circostanza dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 2)– che nel caso di specie il Mobilia aveva proposto quattro diversi motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Messina, e che solo il quarto di essi era stato accolto dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece rigettato le prime tre censure. La compensazione delle spese, dunque, era stata disposta dal giudice di prime cure sulla base del duplice rilievo del rigetto dei primi tre motivi di opposizione e dell’assenza di un orientamento univoco sulla questione accolta. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale, nel confermare tale statuizione, ha affermato che l’opposizione era stata accolta sulla base del solo “… difetto di prova in ordine alle ragioni della mancata contestazione immediata” ed ha ravvisato la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’art. 92 c.p.c. (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). In realtà, l’odierno ricorrente, pur in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che gli era stata a suo tempo notificata, era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito. La compensazione delle spese, dunque, non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, per la liquidazione delle spese, tanto dei due gradi del giudizio di merito, che del presente giudizio di legittimità. Detta liquidazione dovrà essere operata sul presupposto della soccombenza della Prefettura di Messina, con le eventuali variazioni in aumento o diminuzione consentite dalla norma, rispetto ai valori indicati dalla tariffa professionale in concreto applicabile alla fattispecie. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimi
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