CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 27850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta,tempestivamente depositata, concludeva per la correzione dell’errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo relativo al proc. n. 9409/2025 con il quale venivano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che nel disporre la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili istanti non era stato considerato che le stesse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 2. [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’errore segnalato dispone la correzione del dispositivorelativa al ricorso n. 6409\2025 del 14 maggio 2025 nei seguenti termini:dopo le parole « nel presente giudizio » deve essere scritto « dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 ed 83 d. P . R . n. 115 del 2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo della sentenza relativa al ricorso NRG 6409/25deliberata il 14 maggio 2025 riportato sul ruolo d'udienza , nel senso che le parole da «condanna,inoltre, gli imputati » fino a « in favore dello Stato» siano sostituite dalle seguenti «condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammess i al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamentoai se nsi degli articoli 82 e 83 d.P.R. 115 / 2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato». Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso, il giorno 11 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il P residen