CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 1995
Cassazione n. 05569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. Nigeria il 21/1/1995 2.[OSCURATO:PERSONA] n. Nigeria il 4/4/1999 3.[OSCURATO:PERSONA] n. Nigeria il 30/10/1998 4. [OSCURATO:PERSONA] n. Nigeria il 10/1/1997 avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 8/9/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Modena, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava agli imputati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. prevalenti sulla contestata aggravante, la pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni loro ascritti in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti atti e comuni motivi l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione dell'irricevibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2023 I