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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 luglio 1994

Cassazione n. 19849/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1994

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1991

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Padova il 10/10/1984

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1977

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1987

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1991

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1986

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; r A sentiti i difensori, avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova, ha confermato la condanna degli imputati sia per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con uso di scudi e lancio di bombe carta e petardi, che per lesioni aggravate ai danni di tre agenti di P.S., con revoca della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la prescrizione degli altri reati contestati.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi di seguito indicati, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile.

2.1. Con il primo e il secondo motivo deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen.

La sentenza della Corte di appello, da leggere come un unicum rispetto a quella di primo grado, ad avviso dei ricorrenti aveva erroneamente qualificato come minaccioso, rispetto al presidio della stazione ferroviaria operato dalla Polizia, l'avanzamento compatto dei manifestanti (fatto non contestato) con semplici cartelloni di poliuretano dipinti, raffiguranti titoli di libri (book block), privi di qualsiasi carica offensiva e inidonei, per questo, ad integrare il delitto.

Inoltre, la motivazione della sentenza era ritenuta risultava carente o contraddittoria sia per non avere descritto l'azione difensiva degli imputati che aveva determinato l'intervento delle forze di polizia; sia per avere travisato la testimonianza degli operanti della [OSCURATO:PERSONA] (Can e [OSCURATO:PERSONA]) che, senza esprimere un giudizio di effettiva potenzialità offensiva dei manifestanti rispetto all'azione delle Forze dell'ordine, si erano limitati a descrivere la loro posizione come "spalle al muro" tale da averli determinati ad una "carica di alleggerimento".

I ricorsi hanno censurato, inoltre, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. sostenendo: a) che i cartelloni usati dai manifestanti non potessero considerarsi armi od oggetti atti ad offendere proprio alla luce del loro uso, delle loro dimensioni e del materiale; b) che gli imputati non potessero considerarsi concorrenti nel reato, nei termini richiesti delle "più persone riunite", per il solo fatto di avere partecipato ad una manifestazione, alla luce dei principi sanciti dalla sentenza n. 409812 delle Sezioni unite del 22 febbraio 2018.

Una volta esclusa l'aggravante hanno chiesto dichiararsi la prescrizione del reato.

2.2. Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per erroneo diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. e per carente valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. alla luce degli elementi addotti dalle difese, con riferimento al concreto apporto di ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti sono inammissibili in quanto i motivi dedotti, nel lamentare l'esistenza di una violazione della norma incriminatrice e dell'aggravante contestata, sollecitano, al contrario, una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. 2.Vanno congiuntamente trattati il primo e il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi tra loro, riguardanti l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., anche nella forma aggravata di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. 2.1.

Premessa la non contestazione della materialità del fatto da parte degli imputati, si ritiene di condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Venezia che ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa descrizione delle prove assunte, già adeguatamente delineate nella sentenza di primo grado.

Invero, alla luce delle testimonianze, per come confermate dalla visione dei video che avevano immortalato gli imputati e la modalità degli scontri, era stato provato che il corteo non autorizzato, facente capo ad un centro sociale, arrivato alla stazione di Padova per occupare i binari dei treni, avesse proceduto a testuggine, verso la polizia che ne doveva interdire il passaggio, brandendo e coprendosi con "bookblock" (scudi di circa un metro, riportanti il nome di libri celebri, con una parte anteriore di plastica dura), per sfondare la linea di difesa predisposta.

Questo comportamento aveva imposto agli agenti di evitare lo schiacciamento al muro, reagendo, secondo l'ordine impartito dal dirigente della Questura, con la carica di alleggerimento.

La Corte di appello di Venezia, con stringente e completa capacità persuasiva, ha analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata nella parte in cui: a) al punto 10.2 della sentenza aveva escluso l'utilizzo pacifico degli scudi, da qualificare come strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona, in quanto in plastica dura e più grandi di quelli in dotazione alla Polizia, "branditi con l'inequivoco intento di fronteggiare le forze dell'ordine"; b) al punto 11.1 della sentenza aveva ritenuto che l'avanzata dei manifestanti avesse costituito una minaccia idonea ad opporsi al legittimo svolgimento di un pubblico servizio da parte degli agenti di P.S., incaricati di impedire l'ingresso del corteo alla stazione, per garantire la regolarità del trasporto ferroviario.

Né può dirsi che vi sia stata contraddittorietà della motivazione con riguardo al contenuto delle testimonianze degli operanti (Calì e Fonsi) che avendo spiegato di trovarsi "spalle al muro" e senza possibilità di arretrare avevano così dimostrato l'effettiva carica offensiva della condotta contestata.

Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del soggetto che usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207).

2.2. Ad identiche conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure mosse dai ricorrenti circa l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. sotto i profili dell'uso di armi e del numero di persone.

Infatti, le dettagliate ricostruzioni operate dai giudici di merito, fondate peraltro anche sulle immagini dei video che immortalavano gli imputati e riprendevano gli scontri, appaiono congrue, avendo le difese proposto solo una lettura diversa delle emergenze probatorie.

Rende inequivocabilmente integrata l'aggravante in esame la circostanza di fatto, non contestata, che circa 30 manifestanti (solo alcuni dei quali identificati) fossero avanzati, contro le forze dell'ordine bloccate alle spalle da un muro, tutti uniti a testuggine, brandendo o coprendosi con grandi scudi, anche con il lancio di oggetti, per impedire, con modalità aggressive e minacciose, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali, consistente nell'interdire l'ingresso alla stazione.

Alla luce di detta condotta e della testimonianza di Fonsi la sentenza impugnata ha correttamente qualificato i "bookblock", usati dagli imputati per sfondare la linea di difesa predisposta dalla Polizia e per colpire alcuni poliziotti, come "corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 339 cod. pen. (così le pagine 13 e 16 della sentenza di secondo grado).

Con riferimento, inoltre, alla circostanza aggravante della pluralità di persone riunite, correttamente applicata in ragione del numero elevato di manifestanti intervenuti nello scontro, non è pertinente il richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 40981 del 2018.

Questa, infatti, concerne il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., nella condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

Circa la questione del concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, come quella in esame, la Corte di appello di Venezia, dopo avere descritto al paragrafo 11.2 della sentenza la condotta tenuta da ciascuno, ha ben argomentato circa la piena consapevolezza degli imputati di partecipare ad un corteo non autorizzato, la cui finalità non era di manifestare pacificamente e legittimamente, ma di commettere il reato di resistenza attraverso una prova di forza consistente nello sfondamento dello schieramento di polizia, posto a presidio della stazione ferroviaria di Padova.

3. Analoghe conclusioni devono essere svolte in ordine alle residue doglianze riguardanti la quantificazione della pena con riferimento sia al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sull' aggravante di cui all'art. 339 cod.pen.; sia alla quantificazione della pena nei minimi edittali anche alla luce dell'apporto concreto di ciascun imputato.

Infatti, la sentenza della Corte distrettuale, unitamente a quella di primo grado, ha puntualmente indicato, con motivazione congrua, ampia, personalizzata ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento discrezionale, tenendo conto di quanto indicato dalle difese in sede di appello, come lo specifico apporto offerto da ciascun imputato, anche quando minirnale, nel corso dello scontro e la giovane età.

Allo stesso tempo, la sentenza impugnata ha anche doverosamente valutato le gravi ed allarmanti modalità di consumazione della condotta delittuosa, dei precedenti penali a carico di ciascun imputato, dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di secondo grado hanno, dunque, svolto valutazioni discrezionali, coerentemente esposte, in quanto tali non assoggettabili a sindacato di legittimità stanti le deduzioni difensive formulate sul punto, volte soltanto ad accreditare una diversa lettura e valutazione degli atti in ordine all'entità della pena irrogata.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1994 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1991 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Padova il 10/10/1984 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1977 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1987 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1991 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1986 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; r A sentiti i difensori, avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova, ha confermato la condanna degli imputati sia per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con uso di scudi e lancio di bombe carta e petardi, che per lesioni aggravate ai danni di tre agenti di P.S., con revoca della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la prescrizione degli altri reati contestati. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi di seguito indicati, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile. 2.1. Con il primo e il secondo motivo deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. La sentenza della Corte di appello, da leggere come un unicum rispetto a quella di primo grado, ad avviso dei ricorrenti aveva erroneamente qualificato come minaccioso, rispetto al presidio della stazione ferroviaria operato dalla Polizia, l'avanzamento compatto dei manifestanti (fatto non contestato) con semplici cartelloni di poliuretano dipinti, raffiguranti titoli di libri (book block), privi di qualsiasi carica offensiva e inidonei, per questo, ad integrare il delitto. Inoltre, la motivazione della sentenza era ritenuta risultava carente o contraddittoria sia per non avere descritto l'azione difensiva degli imputati che aveva determinato l'intervento delle forze di polizia; sia per avere travisato la testimonianza degli operanti della [OSCURATO:PERSONA] (Can e [OSCURATO:PERSONA]) che, senza esprimere un giudizio di effettiva potenzialità offensiva dei manifestanti rispetto all'azione delle Forze dell'ordine, si erano limitati a descrivere la loro posizione come "spalle al muro" tale da averli determinati ad una "carica di alleggerimento". I ricorsi hanno censurato, inoltre, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. sostenendo: a) che i cartelloni usati dai manifestanti non potessero considerarsi armi od oggetti atti ad offendere proprio alla luce del loro uso, delle loro dimensioni e del materiale; b) che gli imputati non potessero considerarsi concorrenti nel reato, nei termini richiesti delle "più persone riunite", per il solo fatto di avere partecipato ad una manifestazione, alla luce dei principi sanciti dalla sentenza n. 409812 delle Sezioni unite del 22 febbraio 2018. Una volta esclusa l'aggravante hanno chiesto dichiararsi la prescrizione del reato. 2.2. Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per erroneo diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. e per carente valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. alla luce degli elementi addotti dalle difese, con riferimento al concreto apporto di ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti sono inammissibili in quanto i motivi dedotti, nel lamentare l'esistenza di una violazione della norma incriminatrice e dell'aggravante contestata, sollecitano, al contrario, una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. 2.Vanno congiuntamente trattati il primo e il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi tra loro, riguardanti l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., anche nella forma aggravata di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. 2.1. Premessa la non contestazione della materialità del fatto da parte degli imputati, si ritiene di condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Venezia che ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa descrizione delle prove assunte, già adeguatamente delineate nella sentenza di primo grado. Invero, alla luce delle testimonianze, per come confermate dalla visione dei video che avevano immortalato gli imputati e la modalità degli scontri, era stato provato che il corteo non autorizzato, facente capo ad un centro sociale, arrivato alla stazione di Padova per occupare i binari dei treni, avesse proceduto a testuggine, verso la polizia che ne doveva interdire il passaggio, brandendo e coprendosi con "bookblock" (scudi di circa un metro, riportanti il nome di libri celebri, con una parte anteriore di plastica dura), per sfondare la linea di difesa predisposta. Questo comportamento aveva imposto agli agenti di evitare lo schiacciamento al muro, reagendo, secondo l'ordine impartito dal dirigente della Questura, con la carica di alleggerimento. La Corte di appello di Venezia, con stringente e completa capacità persuasiva, ha analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata nella parte in cui: a) al punto 10.2 della sentenza aveva escluso l'utilizzo pacifico degli scudi, da qualificare come strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona, in quanto in plastica dura e più grandi di quelli in dotazione alla Polizia, "branditi con l'inequivoco intento di fronteggiare le forze dell'ordine"; b) al punto 11.1 della sentenza aveva ritenuto che l'avanzata dei manifestanti avesse costituito una minaccia idonea ad opporsi al legittimo svolgimento di un pubblico servizio da parte degli agenti di P.S., incaricati di impedire l'ingresso del corteo alla stazione, per garantire la regolarità del trasporto ferroviario. Né può dirsi che vi sia stata contraddittorietà della motivazione con riguardo al contenuto delle testimonianze degli operanti (Calì e Fonsi) che avendo spiegato di trovarsi "spalle al muro" e senza possibilità di arretrare avevano così dimostrato l'effettiva carica offensiva della condotta contestata. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del soggetto che usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). 2.2. Ad identiche conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure mosse dai ricorrenti circa l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. sotto i profili dell'uso di armi e del numero di persone. Infatti, le dettagliate ricostruzioni operate dai giudici di merito, fondate peraltro anche sulle immagini dei video che immortalavano gli imputati e riprendevano gli scontri, appaiono congrue, avendo le difese proposto solo una lettura diversa delle emergenze probatorie. Rende inequivocabilmente integrata l'aggravante in esame la circostanza di fatto, non contestata, che circa 30 manifestanti (solo alcuni dei quali identificati) fossero avanzati, contro le forze dell'ordine bloccate alle spalle da un muro, tutti uniti a testuggine, brandendo o coprendosi con grandi scudi, anche con il lancio di oggetti, per impedire, con modalità aggressive e minacciose, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali, consistente nell'interdire l'ingresso alla stazione. Alla luce di detta condotta e della testimonianza di Fonsi la sentenza impugnata ha correttamente qualificato i "bookblock", usati dagli imputati per sfondare la linea di difesa predisposta dalla Polizia e per colpire alcuni poliziotti, come "corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 339 cod. pen. (così le pagine 13 e 16 della sentenza di secondo grado). Con riferimento, inoltre, alla circostanza aggravante della pluralità di persone riunite, correttamente applicata in ragione del numero elevato di manifestanti intervenuti nello scontro, non è pertinente il richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 40981 del 2018. Questa, infatti, concerne il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., nella condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. Circa la questione del concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, come quella in esame, la Corte di appello di Venezia, dopo avere descritto al paragrafo 11.2 della sentenza la condotta tenuta da ciascuno, ha ben argomentato circa la piena consapevolezza degli imputati di partecipare ad un corteo non autorizzato, la cui finalità non era di manifestare pacificamente e legittimamente, ma di commettere il reato di resistenza attraverso una prova di forza consistente nello sfondamento dello schieramento di polizia, posto a presidio della stazione ferroviaria di Padova. 3. Analoghe conclusioni devono essere svolte in ordine alle residue doglianze riguardanti la quantificazione della pena con riferimento sia al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sull' aggravante di cui all'art. 339 cod.pen.; sia alla quantificazione della pena nei minimi edittali anche alla luce dell'apporto concreto di ciascun imputato. Infatti, la sentenza della Corte distrettuale, unitamente a quella di primo grado, ha puntualmente indicato, con motivazione congrua, ampia, personalizzata ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento discrezionale, tenendo conto di quanto indicato dalle difese in sede di appello, come lo specifico apporto offerto da ciascun imputato, anche quando minirnale, nel corso dello scontro e la giovane età. Allo stesso tempo, la sentenza impugnata ha anche doverosamente valutato le gravi ed allarmanti modalità di consumazione della condotta delittuosa, dei precedenti penali a carico di ciascun imputato, dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di secondo grado hanno, dunque, svolto valutazioni discrezionali, coerentemente esposte, in quanto tali non assoggettabili a sindacato di legittimità stanti le deduzioni difensive formulate sul punto, volte soltanto ad accreditare una diversa lettura e valutazione degli atti in ordine all'entità della pena irrogata. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremil
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