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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 15847/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27844/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.821/2017depositata il21/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22/3/18 la C orte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza 25/6/15 del Tribunale di Padova, che aveva escluso l'obbligo del geometra, in epigrafe indicato, di iscrizione alla Cassa in relazione all'attività di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, rilevato che l'attività della società riguardava l'intermediazione dei rifiuti e non quelle tecniche ingegneristiche cui si sarebbe pot uto ricollegare l'iscrizione alla Cassa e che, per altro verso, i codici Ateco delle attività indicati dalla società riguardavano attività secondarie ed avevano una mera valenza statistica, la Corte territoriale ha ritenuto che non era stata data prova dell'attività presupposta per l'iscrizione alla Cassa.

Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per due motivi, cui resiste il geometra con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 1 legge n.37/67, 10-17 e 22 legge n.773 del 1982, 1 decreto legislativo n.509 del 1994, 5 dello statuto della Cassa, 38 Costituzione, per avere la C orte territoriale trascurato l'automatica iscrizione alla Cassadegli iscritti ad albo.

Il motivo è inammissibile.

Si discute, invero, di iscrizione alla Cassa di un geometra in quanto socio amministratore di società di capitali, e non in quanto iscritto all'albo, sicché il motivo non scalfisceaffatto la sentenza impugnata.

Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 16 regio decreto n. 724 del 1929, 2697 c.c., 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, per avere la C orte territoriale trascurato la necessità di iscrizione alla Cassa in relazione all'amministrazione di società che svolgono attività implicanti conoscenze tipiche del professionista.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto tende,in realtà, ad un nuovo accertamento di fatto delle attività svolte in concreto, inammissibile in sede di legittimità.

Per altro verso, il motivo non censura in alcun modo l’affermazione contenuta in sentenza (e in sé idonea a sostenere il decisum) quanto all’inadempimento,da parte della Cassa, dell’onere della prova , sulla stessa gravante, in ordine allo svolgimento di attività rilevanti ai fini dell’iscrizione alla Cassa.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27844/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.821/2017depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22/3/18 la C orte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza 25/6/15 del Tribunale di Padova, che aveva escluso l'obbligo del geometra, in epigrafe indicato, di iscrizione alla Cassa in relazione all'attività di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, rilevato che l'attività della società riguardava l'intermediazione dei rifiuti e non quelle tecniche ingegneristiche cui si sarebbe pot uto ricollegare l'iscrizione alla Cassa e che, per altro verso, i codici Ateco delle attività indicati dalla società riguardavano attività secondarie ed avevano una mera valenza statistica, la Corte territoriale ha ritenuto che non era stata data prova dell'attività presupposta per l'iscrizione alla Cassa. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per due motivi, cui resiste il geometra con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 1 legge n.37/67, 10-17 e 22 legge n.773 del 1982, 1 decreto legislativo n.509 del 1994, 5 dello statuto della Cassa, 38 Costituzione, per avere la C orte territoriale trascurato l'automatica iscrizione alla Cassadegli iscritti ad albo. Il motivo è inammissibile. Si discute, invero, di iscrizione alla Cassa di un geometra in quanto socio amministratore di società di capitali, e non in quanto iscritto all'albo, sicché il motivo non scalfisceaffatto la sentenza impugnata. Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 16 regio decreto n. 724 del 1929, 2697 c.c., 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, per avere la C orte territoriale trascurato la necessità di iscrizione alla Cassa in relazione all'amministrazione di società che svolgono attività implicanti conoscenze tipiche del professionista. Anche tale motivo è inammissibile in quanto tende,in realtà, ad un nuovo accertamento di fatto delle attività svolte in concreto, inammissibile in sede di legittimità. Per altro verso, il motivo non censura in alcun modo l’affermazione contenuta in sentenza (e in sé idonea a sostenere il decisum) quanto all’inadempimento,da parte della Cassa, dell’onere della prova , sulla stessa gravante, in ordine allo svolgimento di attività rilevanti ai fini dell’iscrizione alla Cassa. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato,se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art
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