CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2798/20 17 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno , n. 6023 / 0 9 / 20 16 , depositata in data 23 giugno2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’acconto - Operate ma non versate - Responsabilità solidale del sostituito d’imposta ex art. 35 d.P.R. n. 602/73 -Esclusione *Principio di diritto Rilevato che: 1.La ricorrente richiedeva, in seno alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, il rimborso di Euro 15.000,00, quale quota del credito IRPEF (Euro 32.436,00) risultante dalla medesima dichiarazione e derivante dall’attribuzione del reddito di partecipazione nello studio Associato DM P Associati e dall’attribuzione proporzionale delle ritenute d’acconto subite dallo studio. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, richiedeva alla contribuente la documentazione attestante l’esecuzione delle ritenute e, all’esito della ricezione di detta documentazione, rigettava in parte la domanda di rimborso, riconoscendo unicamente il diritto alla restituzione di Euro 1.646,00. L’Ufficio rilevava, al riguardo, che non tutte le ritenute subite dallo studio associato erano state versate dai sostituti d’imposta e quelle non versate non potevano, quindi, essere detratte. Avverso il diniego di rimborso la ricorrente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che accoglieva la tesi della contribuente: l’importo delle fatture era stato percepito al netto delle ritenute, operate dal sostituto di imposta ma da questo poi non versate; al fine dello scomputo delle ritenute era sufficiente l’effettuazione delle ritenute da parte del sostituto non anche il versamento delle stesse. 2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, che riformava la decisione di primo grado ‘sull’assorbente rilievo del mancato versamento delle ritenute d’acconto di che trattasi ad opera del sostituto d’imposta, il che radica, ex art. 35 dpr 602/73, la responsabilità solidale del sostituto e del sostituito in ordine al pagamento dell’imposta dovuta’. 3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato ad u n motiv o . L’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., la « violazione o falsa applicazione dell’art. 35 del DPR n. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 22 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 64 DPR 600/73 – violazione dell’art. 53 cost.». Sostiene , in particolare, che l’ art. 35 cit. prevede la solidarietà tra sostituto e sostituito solo in caso di ritenuta a titolo di imposta (non già anche a titolo di acconto); riporta, poi, la giurisprudenza di legittimità circa la solidarietà passiva, ab initiodel rapporto, tra sostituto e sostituito, chiedendone ‘rispettosamente’ il superamento mediante l’affermazione ‘che il diritto allo scomputo delle ritenute d’imposta spetti per il solo fatto di averle effettivamente subite in ossequio al principio della effettività del reddito e della capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.’ (pag. 11 del ricorso). Il motivo è fondato. 1.1. La quaestio iurisposta dal motivo in scrutinio è stata già decisa da questa Corte nel 2019 nel suo supremo consesso; chiamate ‘a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 d.p.r. n. 602 cit.’, le Sezioni Unite, con la sentenza 12/04/2019, n. 10378 , hanno affermato che: - la fattispecie è sempre stata risolta dalla Corte nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, per ambedue i soggetti, e, pertanto, alla stessa fosse tenuto anche il sostituto ex art. 1294 cod. civ.; -il detto orientamento non può essere condiviso; -l’art. 64, comma 2, d.P.R. 600/1973, dimostra che il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimane il sostituito, atteso che al sostituto è riconosciuta unicamente la facoltà di intervenire nel processo; pertanto, il dovere di versamento della ritenuta d’acconto integra un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, posta ex legein capo solo al sostituito (v. artt. 23 e ss. d.P.R. cit.); - l’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 conferma tale lettura, prevedendo la solidarietà solo in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituito e solo nel caso in cui le ritenute non siano state operate dal sostituito; -questa seconda condizione è in perfetta coerenza con quanto previstodall’art. 22 d.P.R. n. 917 cit., che riconosce il diritto, in capo al sostituito, allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto; ‘sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate’. [OSCURATO:PERSONA], quindi, affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. 1.2. Il collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (cfr. negli stessi termini, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 8903/2021). 1.3. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati, avendo affermato che la responsabilità solidale del sostituito sussiste ex art. 35 cit. anche nell’ipotesi in cui il sostituto d’impostaoperi le ritenute. 2. La sentenza cassata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , Sezione Staccata di Sale rno, in diversa composizione, perché proceda anuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute». P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda anuovo giudizio