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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 33555/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17837-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro E.N.P.A.F. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso Oggetto R.G.N. 17837/2017 Cron.

Rep.

Ud. 26/10/2023 CC lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 624/215; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17837/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.4.2017 n. 27, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza farmacisti – ENPAF – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA], emessa a seguito di revoca della riduzione contributiva, inizialmente accordata, in ragione dell’85% dell’importo dovuto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai sensi dell’art. 21 del regolamento ENPAF, con pagamento soltanto del residuo 15%, per detto triennio di contribuzione.

Il recupero a contribuzione era dovuto al fatto che l’assicurata aveva percepito, nel triennio di riferimento, utili derivanti dalla partecipazione ad impresa farmaceutica familiare, scioltasi il 24 maggio 2011, per € 36.700,00.

Il tribunale, in particolare, ha accertato detto reddito da partecipazione ad impresa familiare in quanto, nell’atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo (che teneva luogo della precedente impresa familiare), ancorché fossero indicati utili percepiti dall’opponente nella misura di € 36.700,00, non risultavano affatto gli anni di imputazione di tali utili.

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’ENPAF, sulla base delle risultanze del predetto atto notarile, per le quali la stessa risultava partecipe nell’impresa familiare in oggetto, tanto da maturare una quota di utili pari a € 36.700,00, riteneva lecito presumere che, in mancanza di prova contraria, detti utili fossero maturati anche negli anni in contestazione; pertanto, si versava nell’ipotesi della partecipazione agli utili della collaboratrice all’impresa familiare, circostanza incompatibile con la possibilità di fruire della riduzione contributiva ex art. 21 comma 1 del regolamento della Fondazione dell’ENPAF.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’ENPAF ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento a quanto dichiarato all’udienza del 9.4.14 (riferito alla circostanza che il diritto di credito della Rossi, indicato nell’atto pubblico, atteneva unicamente agli incrementi previsti dall’art. 230 bis c.c. e maturati al 31.12.05 -non ancora corrisposti – e non agli utili, che risulta no dalle dichiarazioni dei redditi in atti) ; deduce anche il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2712, 2909 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte di appello non aveva considerato che la circostanza sopra indicata, e inserita nel verbale dell’udienza del 9.4.14, non era stata oggetto di contestazione da parte dell’ente previdenziale.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt.2712, 2909 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello di Ancona, partendo dal corretto presupposto che l’onere della prova della pretesa previdenziale incombeva sull’ENPAF ha, tuttavia, erroneamente accertato l’esistenza di una impresa familiare tra la ricorrente e il dott. [OSCURATO:PERSONA] sino all’anno 2012, contravvenendo alla documentazione fiscale e previdenziale non disconosciuta (e, che dunque, faceva piena prova dei fatti ivi documentati), pur essendo carente l’aspetto della continuatività della prestazione della ricorrente, in qualità di collaboratrice.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (rectius n. 3), sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nella omessa ammissione delle istanze istruttorie testimoniali che avrebbero dovuto riferire sull’assenza di qualsivoglia collaborazione della ricorrente in favore dell’impresa individuale di cui era titolare il dr. [OSCURATO:PERSONA], negli anni in contestazione.

Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; le censure di omesso esame non riguardano fatti decisivi, ma meri elementi istruttori, consistenti tutti i n documenti prodotti e asseritamente non esaminati dalla Corte d’appello.

Le censure di violazione di legge, invece, mirano in realtà al riesame del merito della vicenda attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, e, pertanto, sono altrettanto inammissibili .

L a Corte d’appello, infatti, sulla base di una valutazione degli elementi istruttori disponibili, non sindacabile in questa sede, ha accertato che la ricorrente avevapartecipato agli utili della medesima impresa familiare, circostanza ostativa al riconoscimento dello sgravio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente a pagare all’ENPAF le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17837-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro E.N.P.A.F. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso Oggetto R.G.N. 17837/2017 Cron. Rep. Ud. 26/10/2023 CC lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 624/215; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17837/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.4.2017 n. 27, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza farmacisti – ENPAF – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA], emessa a seguito di revoca della riduzione contributiva, inizialmente accordata, in ragione dell’85% dell’importo dovuto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai sensi dell’art. 21 del regolamento ENPAF, con pagamento soltanto del residuo 15%, per detto triennio di contribuzione. Il recupero a contribuzione era dovuto al fatto che l’assicurata aveva percepito, nel triennio di riferimento, utili derivanti dalla partecipazione ad impresa farmaceutica familiare, scioltasi il 24 maggio 2011, per € 36.700,00. Il tribunale, in particolare, ha accertato detto reddito da partecipazione ad impresa familiare in quanto, nell’atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo (che teneva luogo della precedente impresa familiare), ancorché fossero indicati utili percepiti dall’opponente nella misura di € 36.700,00, non risultavano affatto gli anni di imputazione di tali utili. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’ENPAF, sulla base delle risultanze del predetto atto notarile, per le quali la stessa risultava partecipe nell’impresa familiare in oggetto, tanto da maturare una quota di utili pari a € 36.700,00, riteneva lecito presumere che, in mancanza di prova contraria, detti utili fossero maturati anche negli anni in contestazione; pertanto, si versava nell’ipotesi della partecipazione agli utili della collaboratrice all’impresa familiare, circostanza incompatibile con la possibilità di fruire della riduzione contributiva ex art. 21 comma 1 del regolamento della Fondazione dell’ENPAF. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’ENPAF ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento a quanto dichiarato all’udienza del 9.4.14 (riferito alla circostanza che il diritto di credito della Rossi, indicato nell’atto pubblico, atteneva unicamente agli incrementi previsti dall’art. 230 bis c.c. e maturati al 31.12.05 -non ancora corrisposti – e non agli utili, che risulta no dalle dichiarazioni dei redditi in atti) ; deduce anche il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2712, 2909 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte di appello non aveva considerato che la circostanza sopra indicata, e inserita nel verbale dell’udienza del 9.4.14, non era stata oggetto di contestazione da parte dell’ente previdenziale. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt.2712, 2909 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello di Ancona, partendo dal corretto presupposto che l’onere della prova della pretesa previdenziale incombeva sull’ENPAF ha, tuttavia, erroneamente accertato l’esistenza di una impresa familiare tra la ricorrente e il dott. [OSCURATO:PERSONA] sino all’anno 2012, contravvenendo alla documentazione fiscale e previdenziale non disconosciuta (e, che dunque, faceva piena prova dei fatti ivi documentati), pur essendo carente l’aspetto della continuatività della prestazione della ricorrente, in qualità di collaboratrice. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (rectius n. 3), sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nella omessa ammissione delle istanze istruttorie testimoniali che avrebbero dovuto riferire sull’assenza di qualsivoglia collaborazione della ricorrente in favore dell’impresa individuale di cui era titolare il dr. [OSCURATO:PERSONA], negli anni in contestazione. Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; le censure di omesso esame non riguardano fatti decisivi, ma meri elementi istruttori, consistenti tutti i n documenti prodotti e asseritamente non esaminati dalla Corte d’appello. Le censure di violazione di legge, invece, mirano in realtà al riesame del merito della vicenda attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, e, pertanto, sono altrettanto inammissibili . L a Corte d’appello, infatti, sulla base di una valutazione degli elementi istruttori disponibili, non sindacabile in questa sede, ha accertato che la ricorrente avevapartecipato agli utili della medesima impresa familiare, circostanza ostativa al riconoscimento dello sgravio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’ENPAF le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto pe
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