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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2017

Cassazione n. 23608/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3949/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore Direttore di [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente al l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1370/2017 depositata il 30/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 1370/2017 la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc coop avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa nr 589/2011 che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dall’Istituto di credito condannando la società Inet al pagamento della minor somma di € 6.277,01 oltre interessi al saggio annuo del 9,250 dall’1.1.2008 al saldo.

Il giudice del gravame rilevava che la questione interpretativa riproposta dall’Istituto di credito con il primo motivo avente ad oggetto il contratto di conto corrente non coglieva la ratio decidendi in virtù della quale il primo giudice aveva accertato il carattere usurario della pattuizione concernente gli interessi debitori netti indicati dalle parti nella misura del 14,1989%.

Osservava che il secondo e terzo motivo, focalizzati sulla erronea inclusione della c.ms. nel computo del tasso soglia, dovevano ritenersi assorbiti dal rigetto della prima censura.

Con riguardo infine alla contestazione relativa alla accertata nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ai sensi degli art 1346 e 1418, secondo comma c.c. la censura doveva considerarsi infondata.

Evidenziava in questa prospettiva che le parti,come emergeva dal contratto, avevano previsto unicamente la misura di detta commissione (1%) senza indicarne la base di calcolo e le relative modalità.

Sottolineava che la riscontrata nullità della clausola pattuita nel contratto di conto corrente per quanto riguarda la misura degli interessi debitori e l’invalidità della clausola di c.m,s non poteva che condurre al rigetto delle ulteriori doglianze.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non resistono gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci,e [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della società Inet s.r.l., che si è estinta a seguito di cancellazione dal registro della imprese in data 16.01.2015. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 115 c.p.c. ,degli art 1362.1363,1366,1367 e 1369 c.c. nonché dell’art 117 Tub in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in ordine alla pattuizione degli interessi extralegali; l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice di appello condiviso in maniera acritica le conclusioni raggiunte dal Tribunale omettendo di interpretare il contenuto dell’accordo secondo i canoni legali e quindi di ricercare la comune intenzione della parti desumibile anche alla luce del comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto .

Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art 117 TUB in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in violazione dell’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per aver la Corte di appello considerata nulla la c.m.s. senza tenere conto che l’art 117 non impone alcuna ulteriore precisazione ed alcuna specificazione per tale emolumento.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame dei fatti oggetto del secondo, del terzo e del quinto motivodi appello relativi al computo della c.m.s. decisivi per il giudizio ai sensi dell’art 360 primo comma nr 5 c.p.c per avere la Corte di appello mancato di esaminare le deduzioni dell’Istituto di credito relative alla metodologia di calcolo della c.m.s. rispetto alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca ai rapporti contrattuali in questione nonché alle somme effettivamente dovute con riguardo al c/c nr 1005267.

Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di esaminare le deduzioni della Banca relative ai criteri di computo del Teg applicato al conto corrente in questione e le ulteriori difese svolte in comparsa conclusionale e negli ulteriori scritti difensivi.

Il primo motivo è inammissibile.

Giova in primo luogo ricordare che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico o di una pattuizione in esso inserita si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito.

E in questi casi il ricorrente per cassazione, al fine di far valere laviolazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e seg. c.c., non solo deve fare esplicito e pertinente riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione - come nella sostanza accade nella fattispecie - dell' interpretazione della ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (v. per tutteCass. n. 9461-21 , Cass. n. 27136 - 17 ).

D'altra parte, l'interpretazione data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica in terpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Ciò premesso la doglianza ,nei termini in cui è stata prospettata , si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di appello, di una diversa e più favorevole interpretazione delcontratto mirando al rinnovo dell’accertamento del tasso di interesse convenuto fra le parte sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (dei canoni ermeneutici ) e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per il quale non è rispettato il paradigma normativo dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ..

Giova ricordare in questo senso che l fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Con riguardo poi alla dedotta violazione del principio di non contestazione circa le definizioni fornite dalla Banca (“tasso di interesse debitore”; “ tasso di interesse netto”) occorre ricordare che detto principio si riferisce solo ai fatti dedotti e non già alle valutazioni giuridiche.

Va in particolare precisato che: 1) quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali dinon contestazione , la parte ricorrente, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, ha l'onere di indicarenon solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr.Cass. n. 31619 del 2018; Cass. n. 24062 del 2017 ; Cass. n. 15961 del 2007); 2) l'onere dicontestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (cfr.Cass. n. 30744 del 2017; Cass.n. 12748 del 2016;Cass. n. 6606 del 2016).

Ciò che attiene alla componente valutativa, invece, è sottratto alprincipio di non contestazione (cfr. Cass. n. 30744 del 2017 ; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la genericità della deduzione mancando la precisa indicazione del contenuto della clausola di c.m.s..in ossequio al principio di autosufficienza al fine di consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.

L'espressione "commissionedi massimo scoperto ", infatti, di per sé è scarsamente significativa e comunque non univoca, essendo storicamente riferita a vari tipi d i clausole, non tutte necessariamente legittime, come questa Corte (Sez.

U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018) ha avuto cura di precisare.

L’inammissibilità del primo e secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo che investe la metodologia di calcolo della Commissione di massimo scoperto rispetto alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dall’Istituto di credito ai rapporti contrattuali in questione Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto a sottoporre a revisione il sindacato espresso dal Giudice del merito relativamente al saldo positivo del conto (€ 2714,29 ) e al saldo debitorio del conto anticipi (€ 9018,30) sulla base deduzioni carenti di specificità e mancanti degli elementi che consentano di apprezzarne la decisività.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3949/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore Direttore di [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente al l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1370/2017 depositata il 30/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 1370/2017 la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc coop avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa nr 589/2011 che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dall’Istituto di credito condannando la società Inet al pagamento della minor somma di € 6.277,01 oltre interessi al saggio annuo del 9,250 dall’1.1.2008 al saldo. Il giudice del gravame rilevava che la questione interpretativa riproposta dall’Istituto di credito con il primo motivo avente ad oggetto il contratto di conto corrente non coglieva la ratio decidendi in virtù della quale il primo giudice aveva accertato il carattere usurario della pattuizione concernente gli interessi debitori netti indicati dalle parti nella misura del 14,1989%. Osservava che il secondo e terzo motivo, focalizzati sulla erronea inclusione della c.ms. nel computo del tasso soglia, dovevano ritenersi assorbiti dal rigetto della prima censura. Con riguardo infine alla contestazione relativa alla accertata nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ai sensi degli art 1346 e 1418, secondo comma c.c. la censura doveva considerarsi infondata. Evidenziava in questa prospettiva che le parti,come emergeva dal contratto, avevano previsto unicamente la misura di detta commissione (1%) senza indicarne la base di calcolo e le relative modalità. Sottolineava che la riscontrata nullità della clausola pattuita nel contratto di conto corrente per quanto riguarda la misura degli interessi debitori e l’invalidità della clausola di c.m,s non poteva che condurre al rigetto delle ulteriori doglianze. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non resistono gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci,e [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della società Inet s.r.l., che si è estinta a seguito di cancellazione dal registro della imprese in data 16.01.2015. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 115 c.p.c. ,degli art 1362.1363,1366,1367 e 1369 c.c. nonché dell’art 117 Tub in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in ordine alla pattuizione degli interessi extralegali; l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice di appello condiviso in maniera acritica le conclusioni raggiunte dal Tribunale omettendo di interpretare il contenuto dell’accordo secondo i canoni legali e quindi di ricercare la comune intenzione della parti desumibile anche alla luce del comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto . Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art 117 TUB in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in violazione dell’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per aver la Corte di appello considerata nulla la c.m.s. senza tenere conto che l’art 117 non impone alcuna ulteriore precisazione ed alcuna specificazione per tale emolumento. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame dei fatti oggetto del secondo, del terzo e del quinto motivodi appello relativi al computo della c.m.s. decisivi per il giudizio ai sensi dell’art 360 primo comma nr 5 c.p.c per avere la Corte di appello mancato di esaminare le deduzioni dell’Istituto di credito relative alla metodologia di calcolo della c.m.s. rispetto alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca ai rapporti contrattuali in questione nonché alle somme effettivamente dovute con riguardo al c/c nr 1005267. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di esaminare le deduzioni della Banca relative ai criteri di computo del Teg applicato al conto corrente in questione e le ulteriori difese svolte in comparsa conclusionale e negli ulteriori scritti difensivi. Il primo motivo è inammissibile. Giova in primo luogo ricordare che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico o di una pattuizione in esso inserita si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito. E in questi casi il ricorrente per cassazione, al fine di far valere laviolazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e seg. c.c., non solo deve fare esplicito e pertinente riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione - come nella sostanza accade nella fattispecie - dell' interpretazione della ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (v. per tutteCass. n. 9461-21 , Cass. n. 27136 - 17 ). D'altra parte, l'interpretazione data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica in terpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). Ciò premesso la doglianza ,nei termini in cui è stata prospettata , si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di appello, di una diversa e più favorevole interpretazione delcontratto mirando al rinnovo dell’accertamento del tasso di interesse convenuto fra le parte sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (dei canoni ermeneutici ) e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per il quale non è rispettato il paradigma normativo dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ.. Giova ricordare in questo senso che l fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Con riguardo poi alla dedotta violazione del principio di non contestazione circa le definizioni fornite dalla Banca (“tasso di interesse debitore”; “ tasso di interesse netto”) occorre ricordare che detto principio si riferisce solo ai fatti dedotti e non già alle valutazioni giuridiche. Va in particolare precisato che: 1) quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali dinon contestazione , la parte ricorrente, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, ha l'onere di indicarenon solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr.Cass. n. 31619 del 2018; Cass. n. 24062 del 2017 ; Cass. n. 15961 del 2007); 2) l'onere dicontestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (cfr.Cass. n. 30744 del 2017; Cass.n. 12748 del 2016;Cass. n. 6606 del 2016). Ciò che attiene alla componente valutativa, invece, è sottratto alprincipio di non contestazione (cfr. Cass. n. 30744 del 2017 ; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007). Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la genericità della deduzione mancando la precisa indicazione del contenuto della clausola di c.m.s..in ossequio al principio di autosufficienza al fine di consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura. L'espressione "commissionedi massimo scoperto ", infatti, di per sé è scarsamente significativa e comunque non univoca, essendo storicamente riferita a vari tipi d i clausole, non tutte necessariamente legittime, come questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018) ha avuto cura di precisare. L’inammissibilità del primo e secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo che investe la metodologia di calcolo della Commissione di massimo scoperto rispetto alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato dall’Istituto di credito ai rapporti contrattuali in questione Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto a sottoporre a revisione il sindacato espresso dal Giudice del merito relativamente al saldo positivo del conto (€ 2714,29 ) e al saldo debitorio del conto anticipi (€ 9018,30) sulla base deduzioni carenti di specificità e mancanti degli elementi che consentano di apprezzarne la decisività. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent