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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12600/2026

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25 del [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;dato atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 in relazione al reato di estorsioneaggravata commesso, in concorso con altri correi, in Canosa di Puglia tra il luglio e l'agosto 2022.2.

Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha contestato sia lasussistenza dei gravi indizi del reato ascritto all’indagato che la presenza delle esigenze cautelari.2.1 In relazione al primo profilo (insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) si deduce laviolazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. – citandotutte le ipotesi contemplate nella lettera e: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione).Nel contestare la solidità del quadro indiziario si evidenzia la assenza di comunicazionidirette tra [OSCURATO:PERSONA] ed il principale mandante della vicenda, [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancanzadi prova che il [OSCURATO:PERSONA] a cui altro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) si riferiva in una intercettazione,indicandolo come partecipe della ‘spedizione estorsiva’ ai danni di [OSCURATO:PERSONA],rappresentante dei giostrai e vittima principale dell’estorsione, debba identificarsi con l’indagatopiuttosto che uno degli altri due soggetti con lo stesso nome, coinvolti nella vicenda (pg. 3).Del tutto apodittiche sono poi le affermazioni della motivazione dell’ordinanza in relazionealla effettiva partecipazione alla azione estorsiva e al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], posto che dailacerti di intercettazione citati nel provvedimento del Tribunale si può al più concludere che uncerto [OSCURATO:PERSONA] (non identificabile con l’indagato) replicò all’interlocutore solamente per non ‘tirarsiindietro’ ed evitare così di essere accusato di vigliaccheria, senza tuttavia potersi concludere perl’effettiva sua partecipazione all’azione delittuosa.Dubbi poi sussistono sull’identificazione in concreto del loquente nell’intercettazionemenzionata, basata esclusivamente su una ‘triangolazione parentale’ e non su un riconoscimentovocale.Ancor più labile la situazione indiziaria per il reato di cui al capo 4 (porto d’arma), basatosulla percezione dello scarrellamento di un’arma nel corso di un’intercettazione ambientale.2.2 Quale appendice del motivo ora illustrato, a pg. 6 si lamenta, sotto il profilo della errataapplicazione della legge penale e dell’illogicità motivazionale, la configurabilità dell’aggravante‘mafiosa’.

Infatti, sul piano oggettivo, non è emersa la adozione di alcuna metodica mafiosa incapo al [OSCURATO:PERSONA], mentre sul piano soggettivo, non risulta da alcun aspetto la consapevolezza, incapo allo stesso, di favorire o di facilitare l’attività di una associazione criminosa di stampomafioso.D’altro canto, [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato condannato per reati di stampomafioso, non ha parentele legali con soggetti gravitanti nell’orbita della criminalità organizzatané, come accennato, ha posto in essere condotte che potrebbero rientrare nel paradigma dellanorma evocata.Né è sufficiente il richiamo ad altra vicenda che vede attualmente imputati i correi perpartecipazione in consorteria malavitosa, posto che l’odierno indagato ne è estraneo.In definitiva, sotto nessun aspetto può profilarsi la sussistenza dell’aggravante, dal momentoche non vi fu la minaccia, che, in ogni caso, essa non venne posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], che nonvi è nemmeno la prova della sussistenza sul territorio della associazione mafiosa menzionata nelprovvedimento o che essa abbia raggiunto nell’area di interesse la rilevanza e, soprattutto, la‘fama criminale’ tale da lasciarne presumere la notorietà.2.3 Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] nonha precedenti e che l’unica sua pendenza è relativa ad una vicenda di detenzione e spaccio distupefacente riconducibile all’ipotesi minore (5 comma) della disposizione incriminatrice (art. 73d.p.r. 309/90).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, innanzi tutto, inammissibile per aspecificità.Invero, come emerge dalla sintesi dei motivi di riesame e dall’ordinanza del Tribunale, ledoglianze proposte costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianzepresentate all’istanza giudiziale precedente, articolate sulla contestazione del quadro indiziarioe della sussistenza di esigenze cautelari.

Infatti, a fronte di un’ordinanza del Tribunale che hafornito, in conformità con quella genetica, una risposta ai motivi di riesame, la pedissequariproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata comecritica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale: in questa ipotesi, pertanto, i motivisono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

QuestaCorte ha costantemente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettonodi assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto diricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01).Nel caso di specie, a fronte di una articolata motivazione, che dà puntuale e specificainterpretazione delle intercettazioni da cui, principalmente, emergono gli indizi delcoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’intrapresa azione estorsiva, la difesa tende ad una rivalutazionedel merito, delineando un quadro secondo il quale, se partecipazione dell’indagato vi fu, essa sirisolse in una disponibilità contingente, dettata dal timore di passare per rinunciatario, ma senzache da ciò conseguissero passi ulteriori.Rispetto a tale versione alternativa della difesa, vi sono due considerazioni, destinate aconfutarla.In primo luogo, ed in linea generale, l’interpretazione del materiale intercettivo è questionedi fatto, che spetta al giudice del merito (prima al g.i.p. e poi al tribunale).

L’esito di questaoperazione, cioè la lettura che ne viene fornita, non può essere soggetta ad ulteriore vaglio epuò essere sondata e ‘saggiata’ in questa sede solo nei limiti ed a mezzo dei parametritradizionali della critica, in cassazione, della motivazione, cioè (oltre alla mancanza) lacontraddittorietà o la manifesta illogicità, secondo il predicato dell’art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen., ovvero quando l’interpretazione si sia fondata su criteri inaccettabili o abbiaapplicato tali criteri in modo scorretto (ex multis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv.286599-01).Ebbene, nel caso concreto la difesa dell’imputato si è diffusa nell’illustrare la versionealternativa emergente dalle telefonate (quella di una partecipazione solo ‘di facciata’ determinatadall’esigenza di ‘non tirarsi in dietro’) ma non ha spiegato né tentato di indicare per quale ragionela interpretazione fornita dal tribunale dovrebbe essere pretermessa o perché fosse insostenibile,manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili.In secondo luogo nell’ordinanza, alle pagg. 20 e 21 in particolare, si spiega, all’esitodell’ampia ricostruzione della vicenda e della esposizione degli elementi indiziari, ed in replica aspecifiche sollecitazioni difensive, che:- il soggetto identificato come [OSCURATO:PERSONA] non può che essere l’odierno indagato (figlio dellaconvivente del correo [OSCURATO:PERSONA]), perché indicato nelle intercettazioni come “il figlio didella estorsione;- la spedizione estorsiva aveva avuto luogo e ad essa aveva partecipato sicuramente ilLenoci, come risultava da una intercettazione colta in itinere, nel corso della quale la presenzadel [OSCURATO:PERSONA] veniva attestata dall’interlocutore che dichiarava al contempo di dirigersi sul postodella programmata azione delittuosa, per portarla a compimento;- l’indubbio ed effettivo coinvolgimento nella vicenda del [OSCURATO:PERSONA].

Costui, come risulta dalleintercettazioni, dichiarava apertamente le proprie intenzioni, assegnandosi espressamente unruolo di punta nel gruppo ‘di fuoco’.

Inoltre, ad ulteriore conferma della concretezza del ruoloassunto, egli riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], convivente della madre delLenoci) il consiglio per occultare un segno di potenziale identificazione presente sul volto e lasollecitazione alla pronta fuga, una volta eseguito il mandato illecito.A queste considerazioni –formulate dal Tribunale proprio in replica ad una serie diargomentazioni difensive, come si legge nell’ordinanza – non è stata fornita alcuna risposta nelricorso.2.

Analoga considerazione vale in relazione alla gravità indiziaria concernente il capo 4 diimputazione, sulla detenzione d’arma: alle pagg. 26 e 27 si specificano i due elementi indiziariritenuti sufficientemente gravi da giustificare la conferma della misura, costituiti (i) dal contenutodelle intercettazioni, ove l’offerta dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] è incontrovertibile ed iriferimenti alla disponibilità ed all’utilizzabilità dell’arma sono molteplici, nonché (ii) dal rumoredi scarrellamento dell’arma, provocato dal movimento delle parti meccaniche della stessa.In conclusione, in assenza di una critica difensiva che si mantenga sul piano della legalità,che cioè si conformi ai parametri di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorsoè manifestamente infondato.3.

Medesima sorte affligge l’ulteriore censura imperniata sulla insussistenza delle condizioniper la configurazione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. e sullaestraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad ambienti malavitosi.In questo caso adeguata risposta si trova alle pagg. 24 e 26 del provvedimento del Tribunale.La premessa della estorsione è la condizione di coercizione, asservimento e vassallaggio cui lacomunità dei giostrai che gravitano intorno alla festa padronale di Canosa deve sottostare ognivolta che si presenti a svolgere le proprie attività di intrattenimento, per ottenere protezione eper soddisfare le famiglie dei detenuti.

Si tratta di una condizione radicata in precedenti eclatantie risalenti oltre il lustro, posti in essere da chi ritorna, a distanza di anni a pretendere ‘il pizzo’,anche se per interposta persona, ma sempre spendendo il nome dei [OSCURATO:PERSONA] e del clanStrisciuglio.

In siffatte condizioni, tanto condivise da essere oggetto di commenti – anchecompiaciuti - all’interno dello stesso gruppo malavitoso che prepara l’azione aggressiva, non èragionevole pensare che il [OSCURATO:PERSONA] ignorasse tali premesse o che esse non fossero percepite dallepersone offese.

La circostanza contestata e ritenuta manifesta ontologicamente natura oggettiva(Sez.

U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non massimata sul punto; Sez. 6, n.29816 del 29/3/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Buonanno, Rv.254776-01) in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" ditutti i partecipi, propagando i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte.3.

Infine, deve rilevarsi il deficit di specificità del motivo (articolato nel ricorso a pag. 11)sulle esigenze cautelari.

Ivi si ricorda, da un lato, la prestazione, da parte dell’indagato, di unlavoro regolare, con contratto a tempo determinato, presso una società di Canosa e, dall’altro,la modestia dell’unico precedente.Ciò, a fronte di una motivazione che, nelle ultime tre pagine del provvedimento, dopo lapuntuale ricostruzione dell’istituto, ampiamente illustrava le ragioni che imponevano ilmantenimento della cautela.

Esse sono da ravvisarsi, sia nella particolare spregiudicatezzadimostrata dall’indagato con l’assunzione di un ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva,sia nella contiguità, favorita ed indotta dal vincolo familiare, con l’ambiente malavitoso locale.Con tali considerazioni, il ricorso non si confronta affatto, così come con l’accenno, purecontenuto nelle ultime pagine dell’ordinanza, alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una coltivazioneestesa ed organizzata (con controllo da remoto a mezzo telecamere) di marijuana, circostanzasvalutata nel ricorso in quanto ritenuta in via del tutto ipotetica ed apodittica meritevole dellariconduzione nel comma 5 dell’art. 73 Dpr 309/90.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 21 gennaio 2026Il Consigliere relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;dato atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 in relazione al reato di estorsioneaggravata commesso, in concorso con altri correi, in Canosa di Puglia tra il luglio e l'agosto 2022.2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha contestato sia lasussistenza dei gravi indizi del reato ascritto all’indagato che la presenza delle esigenze cautelari.2.1 In relazione al primo profilo (insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) si deduce laviolazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. – citandotutte le ipotesi contemplate nella lettera e: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione).Nel contestare la solidità del quadro indiziario si evidenzia la assenza di comunicazionidirette tra [OSCURATO:PERSONA] ed il principale mandante della vicenda, [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancanzadi prova che il [OSCURATO:PERSONA] a cui altro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) si riferiva in una intercettazione,indicandolo come partecipe della ‘spedizione estorsiva’ ai danni di [OSCURATO:PERSONA],rappresentante dei giostrai e vittima principale dell’estorsione, debba identificarsi con l’indagatopiuttosto che uno degli altri due soggetti con lo stesso nome, coinvolti nella vicenda (pg. 3).Del tutto apodittiche sono poi le affermazioni della motivazione dell’ordinanza in relazionealla effettiva partecipazione alla azione estorsiva e al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], posto che dailacerti di intercettazione citati nel provvedimento del Tribunale si può al più concludere che uncerto [OSCURATO:PERSONA] (non identificabile con l’indagato) replicò all’interlocutore solamente per non ‘tirarsiindietro’ ed evitare così di essere accusato di vigliaccheria, senza tuttavia potersi concludere perl’effettiva sua partecipazione all’azione delittuosa.Dubbi poi sussistono sull’identificazione in concreto del loquente nell’intercettazionemenzionata, basata esclusivamente su una ‘triangolazione parentale’ e non su un riconoscimentovocale.Ancor più labile la situazione indiziaria per il reato di cui al capo 4 (porto d’arma), basatosulla percezione dello scarrellamento di un’arma nel corso di un’intercettazione ambientale.2.2 Quale appendice del motivo ora illustrato, a pg. 6 si lamenta, sotto il profilo della errataapplicazione della legge penale e dell’illogicità motivazionale, la configurabilità dell’aggravante‘mafiosa’. Infatti, sul piano oggettivo, non è emersa la adozione di alcuna metodica mafiosa incapo al [OSCURATO:PERSONA], mentre sul piano soggettivo, non risulta da alcun aspetto la consapevolezza, incapo allo stesso, di favorire o di facilitare l’attività di una associazione criminosa di stampomafioso.D’altro canto, [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato condannato per reati di stampomafioso, non ha parentele legali con soggetti gravitanti nell’orbita della criminalità organizzatané, come accennato, ha posto in essere condotte che potrebbero rientrare nel paradigma dellanorma evocata.Né è sufficiente il richiamo ad altra vicenda che vede attualmente imputati i correi perpartecipazione in consorteria malavitosa, posto che l’odierno indagato ne è estraneo.In definitiva, sotto nessun aspetto può profilarsi la sussistenza dell’aggravante, dal momentoche non vi fu la minaccia, che, in ogni caso, essa non venne posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], che nonvi è nemmeno la prova della sussistenza sul territorio della associazione mafiosa menzionata nelprovvedimento o che essa abbia raggiunto nell’area di interesse la rilevanza e, soprattutto, la‘fama criminale’ tale da lasciarne presumere la notorietà.2.3 Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] nonha precedenti e che l’unica sua pendenza è relativa ad una vicenda di detenzione e spaccio distupefacente riconducibile all’ipotesi minore (5 comma) della disposizione incriminatrice (art. 73d.p.r. 309/90).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, innanzi tutto, inammissibile per aspecificità.Invero, come emerge dalla sintesi dei motivi di riesame e dall’ordinanza del Tribunale, ledoglianze proposte costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianzepresentate all’istanza giudiziale precedente, articolate sulla contestazione del quadro indiziarioe della sussistenza di esigenze cautelari. Infatti, a fronte di un’ordinanza del Tribunale che hafornito, in conformità con quella genetica, una risposta ai motivi di riesame, la pedissequariproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata comecritica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale: in questa ipotesi, pertanto, i motivisono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. QuestaCorte ha costantemente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettonodi assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto diricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01).Nel caso di specie, a fronte di una articolata motivazione, che dà puntuale e specificainterpretazione delle intercettazioni da cui, principalmente, emergono gli indizi delcoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’intrapresa azione estorsiva, la difesa tende ad una rivalutazionedel merito, delineando un quadro secondo il quale, se partecipazione dell’indagato vi fu, essa sirisolse in una disponibilità contingente, dettata dal timore di passare per rinunciatario, ma senzache da ciò conseguissero passi ulteriori.Rispetto a tale versione alternativa della difesa, vi sono due considerazioni, destinate aconfutarla.In primo luogo, ed in linea generale, l’interpretazione del materiale intercettivo è questionedi fatto, che spetta al giudice del merito (prima al g.i.p. e poi al tribunale). L’esito di questaoperazione, cioè la lettura che ne viene fornita, non può essere soggetta ad ulteriore vaglio epuò essere sondata e ‘saggiata’ in questa sede solo nei limiti ed a mezzo dei parametritradizionali della critica, in cassazione, della motivazione, cioè (oltre alla mancanza) lacontraddittorietà o la manifesta illogicità, secondo il predicato dell’art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen., ovvero quando l’interpretazione si sia fondata su criteri inaccettabili o abbiaapplicato tali criteri in modo scorretto (ex multis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv.286599-01).Ebbene, nel caso concreto la difesa dell’imputato si è diffusa nell’illustrare la versionealternativa emergente dalle telefonate (quella di una partecipazione solo ‘di facciata’ determinatadall’esigenza di ‘non tirarsi in dietro’) ma non ha spiegato né tentato di indicare per quale ragionela interpretazione fornita dal tribunale dovrebbe essere pretermessa o perché fosse insostenibile,manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili.In secondo luogo nell’ordinanza, alle pagg. 20 e 21 in particolare, si spiega, all’esitodell’ampia ricostruzione della vicenda e della esposizione degli elementi indiziari, ed in replica aspecifiche sollecitazioni difensive, che:- il soggetto identificato come [OSCURATO:PERSONA] non può che essere l’odierno indagato (figlio dellaconvivente del correo [OSCURATO:PERSONA]), perché indicato nelle intercettazioni come “il figlio didella estorsione;- la spedizione estorsiva aveva avuto luogo e ad essa aveva partecipato sicuramente ilLenoci, come risultava da una intercettazione colta in itinere, nel corso della quale la presenzadel [OSCURATO:PERSONA] veniva attestata dall’interlocutore che dichiarava al contempo di dirigersi sul postodella programmata azione delittuosa, per portarla a compimento;- l’indubbio ed effettivo coinvolgimento nella vicenda del [OSCURATO:PERSONA]. Costui, come risulta dalleintercettazioni, dichiarava apertamente le proprie intenzioni, assegnandosi espressamente unruolo di punta nel gruppo ‘di fuoco’. Inoltre, ad ulteriore conferma della concretezza del ruoloassunto, egli riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], convivente della madre delLenoci) il consiglio per occultare un segno di potenziale identificazione presente sul volto e lasollecitazione alla pronta fuga, una volta eseguito il mandato illecito.A queste considerazioni –formulate dal Tribunale proprio in replica ad una serie diargomentazioni difensive, come si legge nell’ordinanza – non è stata fornita alcuna risposta nelricorso.2. Analoga considerazione vale in relazione alla gravità indiziaria concernente il capo 4 diimputazione, sulla detenzione d’arma: alle pagg. 26 e 27 si specificano i due elementi indiziariritenuti sufficientemente gravi da giustificare la conferma della misura, costituiti (i) dal contenutodelle intercettazioni, ove l’offerta dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] è incontrovertibile ed iriferimenti alla disponibilità ed all’utilizzabilità dell’arma sono molteplici, nonché (ii) dal rumoredi scarrellamento dell’arma, provocato dal movimento delle parti meccaniche della stessa.In conclusione, in assenza di una critica difensiva che si mantenga sul piano della legalità,che cioè si conformi ai parametri di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorsoè manifestamente infondato.3. Medesima sorte affligge l’ulteriore censura imperniata sulla insussistenza delle condizioniper la configurazione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. e sullaestraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad ambienti malavitosi.In questo caso adeguata risposta si trova alle pagg. 24 e 26 del provvedimento del Tribunale.La premessa della estorsione è la condizione di coercizione, asservimento e vassallaggio cui lacomunità dei giostrai che gravitano intorno alla festa padronale di Canosa deve sottostare ognivolta che si presenti a svolgere le proprie attività di intrattenimento, per ottenere protezione eper soddisfare le famiglie dei detenuti. Si tratta di una condizione radicata in precedenti eclatantie risalenti oltre il lustro, posti in essere da chi ritorna, a distanza di anni a pretendere ‘il pizzo’,anche se per interposta persona, ma sempre spendendo il nome dei [OSCURATO:PERSONA] e del clanStrisciuglio. In siffatte condizioni, tanto condivise da essere oggetto di commenti – anchecompiaciuti - all’interno dello stesso gruppo malavitoso che prepara l’azione aggressiva, non èragionevole pensare che il [OSCURATO:PERSONA] ignorasse tali premesse o che esse non fossero percepite dallepersone offese. La circostanza contestata e ritenuta manifesta ontologicamente natura oggettiva(Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non massimata sul punto; Sez. 6, n.29816 del 29/3/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Buonanno, Rv.254776-01) in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" ditutti i partecipi, propagando i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte.3. Infine, deve rilevarsi il deficit di specificità del motivo (articolato nel ricorso a pag. 11)sulle esigenze cautelari. Ivi si ricorda, da un lato, la prestazione, da parte dell’indagato, di unlavoro regolare, con contratto a tempo determinato, presso una società di Canosa e, dall’altro,la modestia dell’unico precedente.Ciò, a fronte di una motivazione che, nelle ultime tre pagine del provvedimento, dopo lapuntuale ricostruzione dell’istituto, ampiamente illustrava le ragioni che imponevano ilmantenimento della cautela. Esse sono da ravvisarsi, sia nella particolare spregiudicatezzadimostrata dall’indagato con l’assunzione di un ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva,sia nella contiguità, favorita ed indotta dal vincolo familiare, con l’ambiente malavitoso locale.Con tali considerazioni, il ricorso non si confronta affatto, così come con l’accenno, purecontenuto nelle ultime pagine dell’ordinanza, alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una coltivazioneestesa ed organizzata (con controllo da remoto a mezzo telecamere) di marijuana, circostanzasvalutata nel ricorso in quanto ritenuta in via del tutto ipotetica ed apodittica meritevole dellariconduzione nel comma 5 dell’art. 73 Dpr 309/90.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 21 gennaio 2026Il Consigliere relatore La Presidente
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