CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30041/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania, emessa in data 26 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di truffa. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed alla prova della identificazione dell'imputato, sono privi di concreta specificità e tendono ad invocare rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 107)5 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con motivazione esente da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935) e sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla condotta decettiva dell'imputato che, anche inviando documentazione della ditta intestata alla moglie e delle autovetture, falsamente si presentava come venditore affidabile e che, successivamente alla ricezione del pagamento, si rendeva irreperibile; sull'irrilevanza dell'eventuale negligenza della persona offesa e sulla prova logico-indiziaria dell'identificazione dell'imputato, titolare della utenza cellulare); che le considerazioni esposte nella memoria difensiva con cui chiede l'assegnazione alla 4}na Vseconda non incidono sull'evidente inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci