CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo con annullamento della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e € 300 di multa per il reato di furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale edalle ulteriori aggravanti previste dagli artt. 625 n. 2) e 61 n. 5) cod.pen. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando i seguenti motivi, illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e la mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando, in particolare, l’errata applicazione dell’art. 512 cod. proc pen. con riferimento all’acquisizione, disposta dal giudice di primo grado e ritenuta corretta dalla Corte d’Appello, delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 20 giugno 2018. Osserva il ricorrente che tali sommarie informazioni sono state dichiarate utilizzabili sulla base dell’irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA],accertata dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] al momento della notifica della citazione testimoniale; tuttavia, le ricerche si sono limitate al territorio italiano e non sono state estese all’estero,benché i Carabinieri avessero attestato nella loro relazione che la [OSCURATO:PERSONA] risultavatrasferita in Spagna da circa otto anni. In assenza di tali ulteriori indagini, dunque, non poteva ritenersi accertata l’impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni, con conseguente violazione dell’art. 512 cod.proc. p en . e, prima ancora, del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall’art. 111, 4° comma, Cost. Aggiunge il ricorrente che l’impossibilità di ripetizione dell’atto non può trarsi da “mere difficoltà logistiche” ma deve essere assoluta, il che presuppone che l’autorità giudiziaria non si limitia prendere atto dell’assenza del teste ma debba disporre tutte le necessarie ricerche, anche all’estero, allo scopo di rintracciarlo e consentirne l’esame nel contraddittorio delle parti. Solo una volta effettuate ricerche il più possibile esaurienti, e accertata la loro sterilità, si potrà ritenere l’impossibilità assoluta dell’audizione del teste e, dunque, si potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si prospetta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto le prove raccolte in dibattimento sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Il ricorrente nel 2015 aveva costituito,insieme a [OSCURATO:PERSONA], una società in nome collettivo per la gestione di un minimarket a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle prove documentali e orali acquisite in dibattimento; nel 2018, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva improvvisamente abbandonato l’attività allontanandosi da [OSCURATO:PERSONA] senza informarne il [OSCURATO:PERSONA]; nel mese di marzo dello stesso anno,inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’azienda ad altro soggetto, anche in questo caso senza informare il [OSCURATO:PERSONA] (come da lei riconosciuto nelle suddette sommarie informazioni) e in violazione dell’art. 7 dell’atto costitutivo della società. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse all’oscuro della cessione risulta confermato anche dalla teste [OSCURATO:PERSONA], acquirente del complesso aziendale, e dalla teste Spada, che era la professionista incaricata di gestire la contabilità della società. Pertanto, quando il 24 marzo 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ingresso nel negozio,non era a conoscenza dell’avvenuta cessione di azienda (peraltro illegittima perché conclusa senza la sua partecipazione), con la conseguenza che l’elemento soggettivo del reato non poteva ritenersi sussistente. 2.3 Il ricorrente deduce,infine, violazione della legge penale sostanziale e illogicità e mancanza di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva, che è stata riconosciuta sussistente esclusivamente sulla base dei precedenti penali senza alcuna valutazione in merito “all’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo”. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo. 4. Con successiva memoria di replica il difensore ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni del ricorso insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si rileva che il ricorrente, pur facendo espresso riferimento alle lettere c) e d) dell’art. 606 c od . p roc . p en ., si limita a segnalare la violazione dell’art. 512 cod. p roc . p en . , senza però argomentare in merito alla supposta decisivitàdelle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il ricorrente non prende minimamente posizione sul passo della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che, anche in caso di inutilizzabilitàdelle sommarie informazioni della [OSCURATO:PERSONA], questo tuttavia non inciderebbe sul giudizio di responsabilitàpenale, in considerazione del tenore delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e “dei verbalizzanti che hanno sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] all’interno dei locali di cui si tratta, nell’atto di rovistare tra gli scaffali” (pagina 2 sentenza cit.). Il ricorrente, in breve, non contesta tale specifico punto della motivazione e omette dunque un confronto critico con la puntuale, logica valutazione della Corte d’Appello sulla non decisività, ai fini del giudizio di colpevolezza, delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il motivo di ricorso si rivela lacunoso, privo di specificità e, come tale, inammissibile. 1.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, anche qui, il ricorrente non prende posizione su alcuni specifici punti,sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado. Riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e in particolare alla consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta cessione dell’azienda, i giudici di merito evidenziano infatti una serie di dati probatori sui quali il ricorrente tace completamente: 1) il fatto cheil locale fosse stato messo a soqquadro, che vari contenitori di vernice fossero stati rovesciati sul pavimento e che, inoltre, fossero stati strappati i cartelli con la scritta “Prossima apertura, nuova gestione” (v.pagina 3 della sentenza di primo grado e pagina3 della sentenza impugnata); 2) la collocazione dei fatti in tempo di notte, coerentemente citata dai giudici di merito nel richiamare ledichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che, a loro volta,riferiscono di aver sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] nellocale alle 1,30 del 24 marzo 2018 (pagina 4 sentenza primo grado e pagina 3 sentenza impugnata); 3) la circostanza che, al momento della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel negozio, le lu ci fossero spente e che (come già evidenziato nell’esame del primo motivo) l’imputato stesse rovistando fra gli scaffali ; 4) la forzatura dell’infisso della porta d’ingresso, presso la quale la polizia giudiziaria, in occasione dell’accesso prima citato, aveva anche rinvenuto un cacciavite (pagine 3 e 4 sentenza impugnata); 5) la circostanza, definita dalla Corte d’Appello “”inusuale”, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia premurato di esibire agli agenti entrati nel negozio una visura camerale a conferma della sua qualità di titolare dell’attività (pagina 3 sentenza cit.). Ebbene, sull’abbondanza,chiarezza e convergenza di tali elementi di prova, oltre che sulla loro idoneità a dar conto dell’elemento soggettivo del reato,i giudici di merito hanno approfonditamente motivatocon argomentazioni che sfuggono a qualunque censura di illogicitàe incompletezza; ciò nonostante , il ricorrente non ha formulato nessuna osservazionein merito, mettendo così in luce la mancanza di specificità anche di questo motivo di impugnazione. Identiche conclusioni valgono in merito ai passi della sentenza di primo grado– sul punto richiamati dalla sentenza impugnata -in cui si citano e valutano le prove dichiarative, ossia la testimonianza della persona offesa e le sommarie informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui queste fanno riferimento alla previaconsapevolezza dell’imputato in merito alla cessione dell’azienda (pagine 3 e 4 sentenza cit.): anche in questo caso, infatti, il ricorrente non solo non sottopone a rilievi critici il preciso passaggio argomentativo della sentenza, ma neanche ne fa menzione nel proprio atto di impugnazione. Alla lucepertanto delle uniformi, complete e logiche argomentazioni delle sentenze di merito (che ovviamente formano, nel loro insieme,un unico corpus motivazionale) e considerata l’evidente genericità e lacunosità del motivo di ricorso, si impone anche sul puntouna dichiarazione di inammissibilità. 1.3 Generico e,come tale inammissibile, è anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. Il ricorrente si limita a sostenere che il riconoscimento della recidiva non può basarsi sul mero riferimento ai precedenti penali, ma presuppone un’incisiva valutazione sul disvalore della condotta criminosa e sulla sua sintomaticità diuna maggiore inclinazione a delinquere del reo. Trascura, però , di prendere posizione sulla parte di motivazione in cui la Corte d’Appello cita specificamente, quali elementi che giustificano il riconoscimento della recidiva, le particolari modalità della condotta(puntualmente analizzate, come si è visto, dalla sentenza impugnata)e la natura specifica di tutti i numerosi precedenti penali che si riscontrano a carico dell’imputato. E’ dunque evidente che la Corte d’Appello non solo non si è limitata ad una mera ricognizione dei precedenti penali, dei quali anzi ha valorizzato la natura specifica e la molteplicità, ma si è soffermata anche sulle concrete caratteristiche della condotta criminosa. La motivazione, pur nella sua sinteticità, appare pertanto lineare, completa, immune d a vizi logic o - giuridici e non intaccata dagli argomenti del ricorrente che, anche sul punto, appaiono frammentari e privi di specificità. 2. La declaratoria di inammissibilità comportala condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua