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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 02291/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25768/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Serranti n. 75, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in [OSCURATO:PERSONA](MI), alla v ia dell’Unione Europea n.6/A-6/B, in persona del la procurat rice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'AvvocatoEmanuele Paladini, con cui elettivamente domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'Avv ocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 1469/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ANCONAin data 10 / 10 /2024 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 8, i l Tribunale di Ancona rigett ò le opposizioni separatamente promosse, e poi riunite, da N.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(d'ora in poi, anche, breviter , N .

S .

A . ) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2015 , provvisoriamente esecutivo, emesso dal medesimo tribunale, nei loro confronti, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui in corso di giudizio, era succeduta, exart. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito ingiunto ed ivi costituitasi a mezzodella sua mandataria di allora, [OSCURATO:SOCIETA].),per la somma di € 458.076,12, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del conto corrente n. 365 intestato alla N.S.A., per la quale il Calisesi ed il Gorini avevano prestato fideiussione generica limitata.

2. Il gravame promosso dal Gorini contro quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2024, n. 1469, resa nel contraddittorio con doValue s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima già intervenuta in primo grado, exart. 111 cod. proc. civ., essendosi resa medio tempore cessionaria del credito monitoriamente azionato.

Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese il motivo rubricato alla lett.

B) dell’atto di appello, con cui il Gorini aveva dedotto la decadenza della banca all’assunzione della prova volta a dimostrare la veridicità delle sottoscrizioni apposte dall’appellante sulle fideiussioni.

In particolare, muovendo dal rilievo che «l’appellante afferma che il giudice sarebbe incorso nella violazione dell’art. 208 c.p.c. in quanto, dopo aver rinviato la causa a precisazione delle conclusioni a seguito della mancata comparizione della banca opposta all’udienza fissata per [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione del saggio grafico, aveva, su richiesta della banca, revocato l’ordinanza di rinvio a precisazione delle conclusioni e disposto il proseguimento della c.t.u.», la corte dorica ritenne diaderire « a quanto già deciso dal primo giudice nonché dal Collegio del Tribunale nel procedimento di ricusazione avverso il predetto giudice, vale a dire che la disposizione di cui all’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è mezzo di prova vero e propria, principio espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte, […]: “ la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio” (Cass., 23 ottobre 1959, n. 3059)».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi aquattro motiv i .

Ha resistito, con controricors o , C erved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale procuratrice di Purple SPVs.r.l.).

In data15/17 marzo 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del15/16aprile 2025, L eonardo Gorini ha chiesto la decisione del suo ricorso .

Sono state deposit ate memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.

Violazione , per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell'art. 208 , primo comma , c . p . c . , intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione e comunque dall' assunzione di saggio grafico e di perizia calligrafica, revoca del decreto ingiuntivo opposto».

Si assume che la mancata comparizione, all’udienza in primo grado del 18 settembre 2018,«delle opposte ad impulso delle quali si doveva svolgere il procedimento di verificazione attraverso l'assunzione del saggio grafico e della perizia ed in presenza della parte opponente che non ha chiesto procedersi ed ha formulato istanza per il rinvio per la precisazione delle conclusioni (accolto),era condizione già sufficiente per ritenere l'intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione,atteso il necessario impulso di parte per come pacifico nella sopra riportata giurisprudenzadella S .

C. […].

Non rientra comunque nel potere officioso del Giudicante, all'interno di un procedimento di verificazione,sostituirsi alla parte e sopperire al suo difetto di impulso istruttorio,per cui la decadenza ex art. 208 , I comma , c . p . c . , ove occorrer possa, è comunque intervenuta anche relativamente alla c.t.u. grafologica edal saggio grafico quali fonti oggettive di prova ad impulso di parte.

Sarebbe conseguita la decisione della causa in assenza della prova documentale posta a fondamento dell'ingiunzione con ogni conseguenzacirca la revoca del decreto ingiuntivo opposto»; II)«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione, per falsa applicazione, dell'articolo 115 c.p.c. ed art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art 112 c.p.c.».Richiamate le argomentazioni di cui al motivo che precede e relativamente al medesimo passaggio motivazionale della sentenza impugnata,si deduce che quest’ultima, in parte qua,è anche «nulla o annullabile per avere il Giudicante esorbitato dai limiti imposti dall'art. 115 c.p.c., ove risulta violato il principio dispositivo applicabile ove “ il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”. […].

La sentenza è altresì nulla o annullabileex art. 112 c.p.c. per non avere il Giudicante pronunciato sulla precisa eccezione già formulata all'udienza del 16 gennaio 2019 e poi formulata come precisa domanda pregiudiziale di rito a pag. 18 dell'atto di appello e nelle relative conclusioni»; III) « Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Violazione, per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell'art. 208, secondo comma, c.p.c., nullità delle udienze di primo grado successive al 16 gennaio 2019 e della sentenza di primo grado edin parte qua di quella di secondo grado » .

Si insiste nel sostenere la «chiara violazione dell'art. 208, II comma, c.p.c., per avere il Giudice di prime cure revocato l'ordinanza di rinvio della precisazione delle conclusioni rimettendo la parte decaduta in istruttoria in aperta violazione delle condizioni tassativamente previste dalla norma, con la conseguenza che tutte le udienze svoltesi dal 16 gennaio 2019 in avanti sono nulle e pure nulla è la sentenza di primo grado e quella di secondo grado in parte qua per radicale difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ed anche il Giudice di appello avrebbero dovuto decidere la causa allo stato degli atti al 16 gennaio 2019 con conseguente inutilizzabilità delle fidejussioni prodotte e conseguente revoca del DI opposto»; IV)«Art. 360, comma 1, n 4, c.p.c.

Nullità della sentenza per violazione per disapplicazione dell'art. 112 c.p.c.».

Si deduce che «un autonomo motivo di nullità o invalidità della sentenza di secondo grado, semprein parte qua, è costituito dal fatto che sulla dedotta violazione dell'art. 208, secondo comma, la Corte di Appello di Ancona non si è proprio pronunciata». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

In proposito, infatti, è sufficiente ricordare, oltre alla pronuncia (risalente ma successivamente mai smentita), già richiamata dalla corte distrettuale, resa da Cass. n. 3059 del 1959, secondo cui: “la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio”, anche, e soprattutto, – ove si voglia considerare la menzionata disposizione codicistica come non riferita alla sola prova testimoniale –la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979).

A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al secondo ed al quarto motivo, che: i) ove pure volesse escludersi, in via di mera ipotesi, la configurabilità di un rigetto implicito (come tale idoneo ad escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020), nelle argomentazioni della corte distrettuale, dell’eccezione di violazione dell’art. 208 cod. proc. civ. ivi sollevata dall’odierno ricorrente, ciò comunque non condurrebbe all’accoglimento dei motivi suddetti, posto che costituisce indirizzo ermeneutico costante che l’art.112 cod. proc. civ. non può essere invocato allorquando si lamenti l’omessa pronuncia su eccezioni di natura processuale (quale innegabilmente è quella di cui qui si discute), potendo il vizio di omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il merito delle questioni (cfr. Cass. n. 26913 del 2024; Cass. n. 6174 del 2018; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22952 del 2015); ii) come chiarito, tra le tante, da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”).

2. Il terzo motivo di ricorso si rivela parimenti destituito di fondamento, posto che, come affatto condivisibilmente osservato dalla controricorrente, il primo giudice, nel revocare l'ordinanza emessa all'udienza del 18 settembre 2018, ha sostanzialmente agito nell’esercizio del potere attribuitogli dall'art.177 cod. proc. civ. ("le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate"), che consente al giudicante –su istanza delle parti e/o d'ufficio –di rivisitare la questione ed eventualmente revocare/modificare tale provvedimento, qualora ritenuto non corretto e/o inopportuno». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendoleproprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dalricorrent e nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., posto che quest’ultimo non si confronta in alcun modo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979).

4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente.

4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’infondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrent e suddett o , va condannat o , nei confronti d ella costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte rigettail ricorso proposto da L eonardo Gorini e l o condanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della costituitasi controricorrente,in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il medesim o ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25768/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Serranti n. 75, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in [OSCURATO:PERSONA](MI), alla v ia dell’Unione Europea n.6/A-6/B, in persona del la procurat rice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'AvvocatoEmanuele Paladini, con cui elettivamente domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'Avv ocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 1469/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ANCONAin data 10 / 10 /2024 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 8, i l Tribunale di Ancona rigett ò le opposizioni separatamente promosse, e poi riunite, da N.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(d'ora in poi, anche, breviter , N . S . A . ) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2015 , provvisoriamente esecutivo, emesso dal medesimo tribunale, nei loro confronti, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui in corso di giudizio, era succeduta, exart. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito ingiunto ed ivi costituitasi a mezzodella sua mandataria di allora, [OSCURATO:SOCIETA].),per la somma di € 458.076,12, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del conto corrente n. 365 intestato alla N.S.A., per la quale il Calisesi ed il Gorini avevano prestato fideiussione generica limitata. 2. Il gravame promosso dal Gorini contro quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2024, n. 1469, resa nel contraddittorio con doValue s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima già intervenuta in primo grado, exart. 111 cod. proc. civ., essendosi resa medio tempore cessionaria del credito monitoriamente azionato. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese il motivo rubricato alla lett. B) dell’atto di appello, con cui il Gorini aveva dedotto la decadenza della banca all’assunzione della prova volta a dimostrare la veridicità delle sottoscrizioni apposte dall’appellante sulle fideiussioni. In particolare, muovendo dal rilievo che «l’appellante afferma che il giudice sarebbe incorso nella violazione dell’art. 208 c.p.c. in quanto, dopo aver rinviato la causa a precisazione delle conclusioni a seguito della mancata comparizione della banca opposta all’udienza fissata per [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione del saggio grafico, aveva, su richiesta della banca, revocato l’ordinanza di rinvio a precisazione delle conclusioni e disposto il proseguimento della c.t.u.», la corte dorica ritenne diaderire « a quanto già deciso dal primo giudice nonché dal Collegio del Tribunale nel procedimento di ricusazione avverso il predetto giudice, vale a dire che la disposizione di cui all’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è mezzo di prova vero e propria, principio espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte, […]: “ la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio” (Cass., 23 ottobre 1959, n. 3059)». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi aquattro motiv i . Ha resistito, con controricors o , C erved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale procuratrice di Purple SPVs.r.l.). In data15/17 marzo 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del15/16aprile 2025, L eonardo Gorini ha chiesto la decisione del suo ricorso . Sono state deposit ate memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Violazione , per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell'art. 208 , primo comma , c . p . c . , intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione e comunque dall' assunzione di saggio grafico e di perizia calligrafica, revoca del decreto ingiuntivo opposto». Si assume che la mancata comparizione, all’udienza in primo grado del 18 settembre 2018,«delle opposte ad impulso delle quali si doveva svolgere il procedimento di verificazione attraverso l'assunzione del saggio grafico e della perizia ed in presenza della parte opponente che non ha chiesto procedersi ed ha formulato istanza per il rinvio per la precisazione delle conclusioni (accolto),era condizione già sufficiente per ritenere l'intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione,atteso il necessario impulso di parte per come pacifico nella sopra riportata giurisprudenzadella S . C. […]. Non rientra comunque nel potere officioso del Giudicante, all'interno di un procedimento di verificazione,sostituirsi alla parte e sopperire al suo difetto di impulso istruttorio,per cui la decadenza ex art. 208 , I comma , c . p . c . , ove occorrer possa, è comunque intervenuta anche relativamente alla c.t.u. grafologica edal saggio grafico quali fonti oggettive di prova ad impulso di parte. Sarebbe conseguita la decisione della causa in assenza della prova documentale posta a fondamento dell'ingiunzione con ogni conseguenzacirca la revoca del decreto ingiuntivo opposto»; II)«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione, per falsa applicazione, dell'articolo 115 c.p.c. ed art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art 112 c.p.c.».Richiamate le argomentazioni di cui al motivo che precede e relativamente al medesimo passaggio motivazionale della sentenza impugnata,si deduce che quest’ultima, in parte qua,è anche «nulla o annullabile per avere il Giudicante esorbitato dai limiti imposti dall'art. 115 c.p.c., ove risulta violato il principio dispositivo applicabile ove “ il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”. […]. La sentenza è altresì nulla o annullabileex art. 112 c.p.c. per non avere il Giudicante pronunciato sulla precisa eccezione già formulata all'udienza del 16 gennaio 2019 e poi formulata come precisa domanda pregiudiziale di rito a pag. 18 dell'atto di appello e nelle relative conclusioni»; III) « Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Violazione, per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell'art. 208, secondo comma, c.p.c., nullità delle udienze di primo grado successive al 16 gennaio 2019 e della sentenza di primo grado edin parte qua di quella di secondo grado » . Si insiste nel sostenere la «chiara violazione dell'art. 208, II comma, c.p.c., per avere il Giudice di prime cure revocato l'ordinanza di rinvio della precisazione delle conclusioni rimettendo la parte decaduta in istruttoria in aperta violazione delle condizioni tassativamente previste dalla norma, con la conseguenza che tutte le udienze svoltesi dal 16 gennaio 2019 in avanti sono nulle e pure nulla è la sentenza di primo grado e quella di secondo grado in parte qua per radicale difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ed anche il Giudice di appello avrebbero dovuto decidere la causa allo stato degli atti al 16 gennaio 2019 con conseguente inutilizzabilità delle fidejussioni prodotte e conseguente revoca del DI opposto»; IV)«Art. 360, comma 1, n 4, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione per disapplicazione dell'art. 112 c.p.c.». Si deduce che «un autonomo motivo di nullità o invalidità della sentenza di secondo grado, semprein parte qua, è costituito dal fatto che sulla dedotta violazione dell'art. 208, secondo comma, la Corte di Appello di Ancona non si è proprio pronunciata». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare, oltre alla pronuncia (risalente ma successivamente mai smentita), già richiamata dalla corte distrettuale, resa da Cass. n. 3059 del 1959, secondo cui: “la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio”, anche, e soprattutto, – ove si voglia considerare la menzionata disposizione codicistica come non riferita alla sola prova testimoniale –la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979). A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al secondo ed al quarto motivo, che: i) ove pure volesse escludersi, in via di mera ipotesi, la configurabilità di un rigetto implicito (come tale idoneo ad escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020), nelle argomentazioni della corte distrettuale, dell’eccezione di violazione dell’art. 208 cod. proc. civ. ivi sollevata dall’odierno ricorrente, ciò comunque non condurrebbe all’accoglimento dei motivi suddetti, posto che costituisce indirizzo ermeneutico costante che l’art.112 cod. proc. civ. non può essere invocato allorquando si lamenti l’omessa pronuncia su eccezioni di natura processuale (quale innegabilmente è quella di cui qui si discute), potendo il vizio di omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il merito delle questioni (cfr. Cass. n. 26913 del 2024; Cass. n. 6174 del 2018; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22952 del 2015); ii) come chiarito, tra le tante, da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”). 2. Il terzo motivo di ricorso si rivela parimenti destituito di fondamento, posto che, come affatto condivisibilmente osservato dalla controricorrente, il primo giudice, nel revocare l'ordinanza emessa all'udienza del 18 settembre 2018, ha sostanzialmente agito nell’esercizio del potere attribuitogli dall'art.177 cod. proc. civ. ("le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate"), che consente al giudicante –su istanza delle parti e/o d'ufficio –di rivisitare la questione ed eventualmente revocare/modificare tale provvedimento, qualora ritenuto non corretto e/o inopportuno». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendoleproprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dalricorrent e nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., posto che quest’ultimo non si confronta in alcun modo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979). 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’infondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrent e suddett o , va condannat o , nei confronti d ella costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte rigettail ricorso proposto da L eonardo Gorini e l o condanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della costituitasi controricorrente,in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il medesim o ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
Decreto Cassazione n. 02291/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris