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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1987

Cassazione n. 42791/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione AOULED [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Terni di condanna in ordine a più ipotesi in continuazione rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, commessi in Terni tra il 2018 e il 2019; considerato che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, all'esito della quale è stato assegnato valore assorbente al dato concernente l'organizzazione dell'attività delittuosa, avuto riguardo alla riconosciuta capacità dell'imputato di gestire un traffico capillare, avente a oggetto sostanze di tipologie diverse; alla capacità di eludere i controlli, anche mediante uso di schede telefoniche intestate a terzi; alle stabili relazioni con altri soggetti dediti ad analoghi traffici (Sez.

U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076), valutazione rispetto alla quale è mancato il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione AOULED [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Terni di condanna in ordine a più ipotesi in continuazione rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, commessi in Terni tra il 2018 e il 2019; considerato che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, all'esito della quale è stato assegnato valore assorbente al dato concernente l'organizzazione dell'attività delittuosa, avuto riguardo alla riconosciuta capacità dell'imputato di gestire un traffico capillare, avente a oggetto sostanze di tipologie diverse; alla capacità di eludere i controlli, anche mediante uso di schede telefoniche intestate a terzi; alle stabili relazioni con altri soggetti dediti ad analoghi traffici (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076), valutazione rispetto alla quale è mancato il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris