CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN,[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4 novembre 2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 13 luglio 2018, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. I due motivi di ricorso, nei quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in termini di ricettazione, e che invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano privi di specificità e sono comunque manifestamente infondati. In ordine agli stessi, meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura oggetto dell'appello, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta. Ragione questa per la quale, a fronte dei riferimenti contenuti a pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto, dalla condotta dell'imputato, nonché dall'assenza di plausibili giustificazioni circa il possesso della res da parte dello stesso (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), e dagli altri elementi fattuali riscontrati, il dolo di ricettazione, ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente e una diversa e alternativa lettura non consentita (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I