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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 20946/2026

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ello;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bergamo nonconvalidava il provvedimento del Questore di Bergamo del 10.2.2026, nella partein cui dispone che [OSCURATO:PERSONA] compaia personalmente innanzi alCommissariato di P.S. di Treviglio, in occasione di manifestazioni sportive.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblicoministero della Procura della Repubblica del tribunale di Bergamo, deducendo unmotivo di impugnazione.3.

Deduce, il vizio di violazione di legge, non avendo il giudice tenuto contodell’art. 6 comma 5 l. 401/1989 che nel caso, quale quello di specie, di soggettorecidivo, ossia già destinatario del divieto di cui al comma 1 dell’art. 6 cit.,introduce un automatismo non sindacabile per cui è sempre disposta laprescrizione di cui al comma 2 ad eccezione del solo caso in cui la condotta siastata posta in essere dopo tre anni dalla cessazione del precedente divieto e ildestinatario abbia chiesto e ottenuto la cessazione degli effetti pregiudizievoli(ancora una volta diversamente dal caso di specie).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve preliminarmente ribadire il principio per cui il disposto dell'art. 6,comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimentodel questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono,emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura,sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazionepersonale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e chela durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore adieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se lacondotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, nondeve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concretae attuale del destinatario del provvedimento; se la condotta è stata tenuta decorsitre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto delproprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatariodel provvedimento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effettipregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa nonsia stata concessa ( in tal senso Sez. 3 - n. 19640 del 01/02/2024 Cc. (dep.17/05/2024 ).2.

Nel caso di specie tuttavia, il ricorrente, trascurando l’ineludibile principiodi cd.

“autosufficienza del ricorso”, ha solo asserito la sussistenza della circostanzaper cui la condotta in esame sarebbe stata posta in essere nel triennio successivoad un precedente divieto e non vi sarebbero eccezioni sopra citate.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bergamo nonconvalidava il provvedimento del Questore di Bergamo del 10.2.2026, nella partein cui dispone che [OSCURATO:PERSONA] compaia personalmente innanzi alCommissariato di P.S. di Treviglio, in occasione di manifestazioni sportive.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblicoministero della Procura della Repubblica del tribunale di Bergamo, deducendo unmotivo di impugnazione.3. Deduce, il vizio di violazione di legge, non avendo il giudice tenuto contodell’art. 6 comma 5 l. 401/1989 che nel caso, quale quello di specie, di soggettorecidivo, ossia già destinatario del divieto di cui al comma 1 dell’art. 6 cit.,introduce un automatismo non sindacabile per cui è sempre disposta laprescrizione di cui al comma 2 ad eccezione del solo caso in cui la condotta siastata posta in essere dopo tre anni dalla cessazione del precedente divieto e ildestinatario abbia chiesto e ottenuto la cessazione degli effetti pregiudizievoli(ancora una volta diversamente dal caso di specie).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve preliminarmente ribadire il principio per cui il disposto dell'art. 6,comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimentodel questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono,emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura,sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazionepersonale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e chela durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore adieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se lacondotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, nondeve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concretae attuale del destinatario del provvedimento; se la condotta è stata tenuta decorsitre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto delproprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatariodel provvedimento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effettipregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa nonsia stata concessa ( in tal senso Sez. 3 - n. 19640 del 01/02/2024 Cc. (dep.17/05/2024 ).2. Nel caso di specie tuttavia, il ricorrente, trascurando l’ineludibile principiodi cd. “autosufficienza del ricorso”, ha solo asserito la sussistenza della circostanzaper cui la condotta in esame sarebbe stata posta in essere nel triennio successivoad un precedente divieto e non vi sarebbero eccezioni sopra citate.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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