CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; minat gr atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati atteso che: la disamina degli atti, favorita dalla natura del vizio prospettato, consente di evidenziare che del tutto correttamente in sentenza è stato valorizzato, nell'ottica della sospensione del prescrizione, l'intero portato del rinvio disposto alla udienza del 24 maggio 2018 (,accordato non per un legittimo impedimento del difensore, come esposto dal ricorso nel primo motivo, Pensi per consentire all'imputato di formulare eventuali richieste di riti alternativi); ia doglianza esposta in appello e richiamata dal secondo motivo, non scrutinata dalla Corte me to, sostanziava in una censura all'evidenza non fondata (l'intervenuta assoluzione dopo Vevasione dai domiciliari, per il fatto di reato che dava titolo alla misura restrittiva violata dell'ad 385, comma 3, cp, circostanza che di certo non elide la responsabilità per la regiudicanda), tanto da rendere indifferente il silenzio prestato sul punto dalla decisione gravata; il terzo motivo, inerente alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, replica una censura ntualmente superata dalla Corte del merito con valutazione logica e conforme al dato norm2.trvc di rierimento, diretta a disvelare modalità della condotta e una ritenuta intensità del dolo ritenute incompatibili con la causa di non punibilità rivendicate dalla difesa, così da rendere a relativa conclusione immune a censure prospettabili in questa sede perché estranea a vizi del :elvo motivare levato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen P.Q.M. DicHai'a inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos: deciso i! 4 novembre 2022. Consigliere estensore -.ecletto [OSCURATO:PERSONA] D E POSIT1TA