CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2017
Cassazione n. 31067/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Teramodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Teramo,in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazionedella continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse delcondannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con sei distintesentenze, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identitàdel disegno criminoso;considerato, in particolare, che il G.E. ha rilevato di non poter unificaresotto il vincolo della continuazione i reati indicati nell’istanza, valorizzando illungo arco temporale di commissione delle condotte, comprese tra il 2013 e il2017, la diversità delle concrete modalità esecutive, la non coincidenza deicorrei coinvolti nelle diverse vicende e l’assenza di elementi concreti dai qualidesumere che le successive violazioni fossero state preventivamenteprogrammate, almeno nelle loro linee essenziali, al momento dellacommissione del primo reato;letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione, censurandosi il provvedimento impugnato nella parte in cui ilgiudice dell’esecuzione non avrebbe verificato la possibilità di riconoscere ilvincolo della continuazione almeno tra due sole sentenze, relative a fatticronologicamente prossimi, collocati tra il 2013 e il 2014 e commessi con ilmedesimo correo, nei confronti del quale la continuazione sarebbe statariconosciuta;ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché basato su censuregeneriche, manifestamente infondate e comunque dirette a sollecitare unanuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità;ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fattoche, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);osservato che, sebbene l’istanza proposta al giudice dell’esecuzione fosseformulata con riferimento al complesso dei reati giudicati con le sei sentenzeindicate e non sviluppasse una specifica prospettazione riferita a singoli gruppidi decisioni o a determinate coppie di reati, l’ordinanza impugnata non si èarrestata a tale rilievo, ma ha comunque esaminato l’intero compendiosottoposto al suo scrutinio;ritenuto, infatti, che il giudice dell’esecuzione ha offerto una rispostasostanziale e complessiva alla domanda, riferibile a tutti i reati dedotti,individuando gli elementi ostativi alla configurabilità di una preventivaprogrammazione unitaria e spiegando perché le condotte oggetto delle diversesentenze dovessero essere considerate espressione di autonomedeterminazioni criminose;osservato, pertanto, che la censura difensiva, nel prospettare la possibilitàdi isolare due sole sentenze valorizzando la loro prossimità temporale e lapresenza del medesimo correo, non evidenzia un’effettiva lacunamotivazionale, ma sollecita una diversa selezione e ponderazione degli indicigià valutati dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una motivazione estesaall’intero quadro delle condanne;considerato che la mera contiguità temporale costituisce indice dipossibile rilievo, ma non assume valore decisivo se non accompagnata daulteriori elementi sintomatici di una programmazione criminosa preventiva, eche la partecipazione del medesimo correo a talune condotte non dimostra, diper sé sola, che esse fossero state ideate ab origine come segmenti di ununico programma criminoso;ritenuto, inoltre, che non assume decisivo rilievo il dedotto riconoscimentodella continuazione nei confronti del correo, trattandosi di valutazione aventenatura personale, da compiersi con riferimento alla concreta posizione delsingolo condannato, alla sua progressione criminosa, agli elementi desumibilidalle decisioni irrevocabili che lo riguardano e alle allegazioni specificamenteintrodotte nell’incidente di esecuzione;osservato, conclusivamente, che il ricorso non evidenzia alcunamancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, ma si limita acontrapporre alla valutazione del giudice dell’esecuzione una diversa letturadegli stessi dati di fatto, sollecitando una rivalutazione del merito nonconsentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]