CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 23033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 33946/21 AccErrA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3), risolvendosi in un mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -[OSCURATO:PERSONA] la Giorg• [OSCURATO:PERSONA] ellis U3-Zeje DE.POST7 [OSCURATO:PERSONA]