CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08812/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RQUKF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 4 giugno 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio argomentativo in punto di accertamento dell'età dell'imputato, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha dato conto in maniera completa e congrua di come il disposto accertamento medico legale sulla persona del prevenuto, eseguito nel rispetto dei protocolli da tempo in uso, non si fosse limitato alla valutazione della sua età ossea, ma avesse tratto elementi di conferma in ordine alla sua maggiore età valorizzando i dati desunti dall'accertato completo sviluppo della sua arcata dentaria, di modo che deve ritersi che le doglianze sul punto siano anche non consentite in questa sede, in quanto volte a mettere in discussione un giudizio in fatto (quello del medico specialista) senza allegare nessuna evidenza specifica e decisiva (Sez. 3, n. 41114 del 05/10/2022) e senza confrontarsi con l'ulteriore argomentazione spesa dal giudice censurato relativa alla circostanza che l'imputato fosse stato condannato per un fatto relativo a falsità dichiarativa, commessa due anni prima di quello di cui alla regiudicanda, con sentenza passata in giudicato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P s