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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 32244/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla invocata esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza in cui, peraltro, si sottolinea la quantificazione nel minimo edittale della pena). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla invocata esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza in cui, peraltro, si sottolinea la quantificazione nel minimo edittale della pena). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 32244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris