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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 19121/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15952/2022R.G. proposto da A.C.A. s.p.a. in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso il suo studio (pec: avvsergiodellarocca @ cnfpec.it) ; –ricorrente – contro EDISONENERGIA s.p.a., in persona del rappresentante legale , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso , con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, Oggetto:Società -organizzata secondo il modello in house providing-Incaricata di gestire il servizio idrico integrato – Natura - R invio a nuovo ruolo – Competenza tabellare; C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi piazza Cavour(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Lagoteta, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, via Firenze n. 43,presso il suo studio (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 12 10 /2022 depositata l’11/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Rilevato che la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione propost a da A.C.A. s.p.a.(società affidataria del servizio idrico integrato di 64 comuni della provincia di Pescara,Chieti e Teramo e ) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7694/2020, con cui era stata respinta la domanda proposta dalla stessa società A.C.A. nei confronti di Edison e Enel (dapprima davanti al Tribunale di Pescara che dichiarava a competenza in favore di quella del Tribunale di Milano, confermata da questa Corte con ordinanza n. 12736/2017, a seguito di regolamento necessario di competenza) di risoluzione delcontratto stipulato con Edison, di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei servizi idrici dei comunipartecipanti (a far data dal maggio 2013), per avveramento della condizione risolutiva ex art. 1 comma7 decreto legge n. 92/2012 ; per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado escludendo dall’ambito di applicazione della invocata disciplina pubblicistica ( decreto legge n. 92/2012) la società A.C.A. costituita nelle forme del diritto privato, non attribuendole né la natura di ente pubblico (d.lgs. 118/2011) né che tale natura potesse discendere dalla C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi documentazione contrattuale con [OSCURATO:PERSONA] prodotta in atti né che potesse essere consideratocome “convenzione” il mero decreto sottoscritto dal direttore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] in data 15/05/2013 come “accordo bilaterale concretamente raggiunto, dotato di efficacia vincolante”.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la controversia in esame ha avuto origine dalla morosità di A.C.A., che , dal novembre 2013 aveva richiesto domanda diprocedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Pescara, e dei ritardi nei pagamenti sino a 40 giorni per Euro 1.066.329,79, confermati dalla CTU nonché il persistente debito ammontante ad Euro 185.088,08 a carico di A.C.A., inadempimento da potersi ritenere di “non scarsa importanza”; ha ritenutolegittima la risoluzione contrattuale operata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e pienamente giustificato il passaggio al c.d.

Regime di salvaguardia, con conseguente spettanza a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il periodo 1.7.2014 al 30.9.2014 dell’importo di Euro 2.432.466,32 come confermato dal CTU; in proposito, la Corte territorialeha ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione della documentazione relativa alla eccezione di estinzione; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la società A.C.A. s.p.a. in house providingha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Hannoresistito con distinti atti di controricorso E dison Energia s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.; la parte ricorrente e entrambe le part i resistent i ha nno depositato rispettive memorie.

Considerato che 1.la società ricorrente A.C.A. lamenta:

1.1. con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Error in judicando.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 8, d.l. n. 95/2012 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.]” che il G iudice d ’appello ha ritenuto erroneamente di non applicare le norme richiamate all’ACA S.p.A. in house providingsulla base, prima di tutto, dell’esclusione della società ricorrente dal C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi novero delle “pubbliche amministrazioni”, ritenendo di utilizzare a tal fine la definizione risultante dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; viceversa , avrebbe dovuto tenere conto di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimitàe da quella amministrativa che ha nno ormai qualificato la società in house providing alla stregua di una pubblica amministrazione, in quanto longa manus dell’ente pubblico costituente/affidante (richiama sul punto, il Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2008 e Corte di Cassazione Sezioni Unite n.26283/2013).

In ragione di detto orientamento, perciò, nel momento in cui veniva emanato il d.l. n. 95/2012, era pressoché pacifica la riconducibilità del modulo organizzativodella società in house providing nel novero degli enti qualificabili come“pubbliche amministrazioni” e, come tale, destinataria diretta dell’art. 1 D.L. n. 95/2012 anche a prescindere dall’inclusione nell’elenco ISTAT (del resto, comunque,non tassativo); sostiene che le società in house providing debbano farsi rientrare nel perimetro del consolidamentocome affermato dalla giurisprudenza contabile; evidenziaquindi l’oggettiva “confusione” tra elenchi compiuta dalla sentenza impugnataposto che vige il criterio contrario rispetto a quello affermato dal Giudice d’appelloe cioè che l e società in house providing rientra no nel gruppo amministrazione pubblica e debbono intendersi inclus e nel perimetro del consolidamento del bilancioattraverso la loro attrazione nella previsione del regime contabile del “gruppo amministrazione pubblica” dei Comuni partecipanti (ex d.lgs. n. 138/2011 e relativi principi contabili applicati); contesta la motivazione della sentenza impugnata in tema di affidamento e nell’ipotesi che venga ritenuto non applicabile il D.L. n. 95/2012 alle società in house, chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludele società in house, percontrasto con i principi unionali e costituzionali in materia di spesa pubblica, e dunque per contrasto con i principi desumibili dagli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. 1.2.con il secondo motivo, rubricato “ Error in judicando .

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 8, d.l. n. 95/2012 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.] – Violazione e falsa applicazione art. 1366 c.c.e 1399 c.c. ” C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi reitera quanto già sostenuto e disatteso dai giudici di merito ovvero che la condizione risolutiva di cui all’art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 cit. –quand’anche non applicabile ex lege- era da ritenersi comunque introdotta nel regolamento negoziale per essere stata espressamente considerata dalle parti del rapporto; contesta quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine alla circostanza che la sottoscrizione sarebbe stata apposta da un’Agenzia e non da [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe validamente sottoscritto il decreto di affidamento e asserisce che “la manifestazione di volontà dell’agente – in ipotesi senza rappresentanza documentata – è stata ratificata tramite comportamenti concludenti ed incontestabili, come l’esecuzione del contratto da parte di Edison alle condizioni previste nella proposta del proprio agente” (pag. 19 in ricorso); p arte ricorrente si duole dell’ omess a valutazione di una serie di elementi come l’applicazione ad A.C.A. del regime Consip e, soprattutto, la consapevolezza di Edison di applicare ad A.C.A il trattamento riservato alle pubbliche amministrazioni; a parere della ricorrente , in data 9.11.2013 , divenuta operativa la nuova convenzione [OSCURATO:PERSONA] 11, si sarebbe dunque avverata la clausola risolutiva espressa (ex art. 1, comma 7, D. L. n. 95/2012) che consentiva al contraente di usufruire di tariffe Consip più convenienti;

2. pur movendo da un contratto di somministrazione la causa ha ad oggetto materia di competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte, trattandosi di domanda propostaavverso s ocietà - organizzata secondo il modello in house providing– incaricata di gestire il servizio idrico integrato (cfr.Cass., Sez. 1, 26/6/2023 n. 18166); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente ( P.A. 100 ); P.Q.R.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente.

C.C. 2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15952/2022R.G. proposto da A.C.A. s.p.a. in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso il suo studio (pec: avvsergiodellarocca @ cnfpec.it) ; –ricorrente – contro EDISONENERGIA s.p.a., in persona del rappresentante legale , rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso , con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, Oggetto:Società -organizzata secondo il modello in house providing-Incaricata di gestire il servizio idrico integrato – Natura - R invio a nuovo ruolo – Competenza tabellare; C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi piazza Cavour(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Lagoteta, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, via Firenze n. 43,presso il suo studio (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 12 10 /2022 depositata l’11/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Rilevato che la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione propost a da A.C.A. s.p.a.(società affidataria del servizio idrico integrato di 64 comuni della provincia di Pescara,Chieti e Teramo e ) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7694/2020, con cui era stata respinta la domanda proposta dalla stessa società A.C.A. nei confronti di Edison e Enel (dapprima davanti al Tribunale di Pescara che dichiarava a competenza in favore di quella del Tribunale di Milano, confermata da questa Corte con ordinanza n. 12736/2017, a seguito di regolamento necessario di competenza) di risoluzione delcontratto stipulato con Edison, di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei servizi idrici dei comunipartecipanti (a far data dal maggio 2013), per avveramento della condizione risolutiva ex art. 1 comma7 decreto legge n. 92/2012 ; per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado escludendo dall’ambito di applicazione della invocata disciplina pubblicistica ( decreto legge n. 92/2012) la società A.C.A. costituita nelle forme del diritto privato, non attribuendole né la natura di ente pubblico (d.lgs. 118/2011) né che tale natura potesse discendere dalla C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi documentazione contrattuale con [OSCURATO:PERSONA] prodotta in atti né che potesse essere consideratocome “convenzione” il mero decreto sottoscritto dal direttore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] in data 15/05/2013 come “accordo bilaterale concretamente raggiunto, dotato di efficacia vincolante”. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la controversia in esame ha avuto origine dalla morosità di A.C.A., che , dal novembre 2013 aveva richiesto domanda diprocedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Pescara, e dei ritardi nei pagamenti sino a 40 giorni per Euro 1.066.329,79, confermati dalla CTU nonché il persistente debito ammontante ad Euro 185.088,08 a carico di A.C.A., inadempimento da potersi ritenere di “non scarsa importanza”; ha ritenutolegittima la risoluzione contrattuale operata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e pienamente giustificato il passaggio al c.d. Regime di salvaguardia, con conseguente spettanza a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il periodo 1.7.2014 al 30.9.2014 dell’importo di Euro 2.432.466,32 come confermato dal CTU; in proposito, la Corte territorialeha ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione della documentazione relativa alla eccezione di estinzione; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la società A.C.A. s.p.a. in house providingha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Hannoresistito con distinti atti di controricorso E dison Energia s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.; la parte ricorrente e entrambe le part i resistent i ha nno depositato rispettive memorie. Considerato che 1.la società ricorrente A.C.A. lamenta: 1.1. con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Error in judicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 8, d.l. n. 95/2012 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.]” che il G iudice d ’appello ha ritenuto erroneamente di non applicare le norme richiamate all’ACA S.p.A. in house providingsulla base, prima di tutto, dell’esclusione della società ricorrente dal C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi novero delle “pubbliche amministrazioni”, ritenendo di utilizzare a tal fine la definizione risultante dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; viceversa , avrebbe dovuto tenere conto di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimitàe da quella amministrativa che ha nno ormai qualificato la società in house providing alla stregua di una pubblica amministrazione, in quanto longa manus dell’ente pubblico costituente/affidante (richiama sul punto, il Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2008 e Corte di Cassazione Sezioni Unite n.26283/2013). In ragione di detto orientamento, perciò, nel momento in cui veniva emanato il d.l. n. 95/2012, era pressoché pacifica la riconducibilità del modulo organizzativodella società in house providing nel novero degli enti qualificabili come“pubbliche amministrazioni” e, come tale, destinataria diretta dell’art. 1 D.L. n. 95/2012 anche a prescindere dall’inclusione nell’elenco ISTAT (del resto, comunque,non tassativo); sostiene che le società in house providing debbano farsi rientrare nel perimetro del consolidamentocome affermato dalla giurisprudenza contabile; evidenziaquindi l’oggettiva “confusione” tra elenchi compiuta dalla sentenza impugnataposto che vige il criterio contrario rispetto a quello affermato dal Giudice d’appelloe cioè che l e società in house providing rientra no nel gruppo amministrazione pubblica e debbono intendersi inclus e nel perimetro del consolidamento del bilancioattraverso la loro attrazione nella previsione del regime contabile del “gruppo amministrazione pubblica” dei Comuni partecipanti (ex d.lgs. n. 138/2011 e relativi principi contabili applicati); contesta la motivazione della sentenza impugnata in tema di affidamento e nell’ipotesi che venga ritenuto non applicabile il D.L. n. 95/2012 alle società in house, chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludele società in house, percontrasto con i principi unionali e costituzionali in materia di spesa pubblica, e dunque per contrasto con i principi desumibili dagli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. 1.2.con il secondo motivo, rubricato “ Error in judicando . Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7 e 8, d.l. n. 95/2012 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.] – Violazione e falsa applicazione art. 1366 c.c.e 1399 c.c. ” C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15952/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi reitera quanto già sostenuto e disatteso dai giudici di merito ovvero che la condizione risolutiva di cui all’art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 cit. –quand’anche non applicabile ex lege- era da ritenersi comunque introdotta nel regolamento negoziale per essere stata espressamente considerata dalle parti del rapporto; contesta quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine alla circostanza che la sottoscrizione sarebbe stata apposta da un’Agenzia e non da [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe validamente sottoscritto il decreto di affidamento e asserisce che “la manifestazione di volontà dell’agente – in ipotesi senza rappresentanza documentata – è stata ratificata tramite comportamenti concludenti ed incontestabili, come l’esecuzione del contratto da parte di Edison alle condizioni previste nella proposta del proprio agente” (pag. 19 in ricorso); p arte ricorrente si duole dell’ omess a valutazione di una serie di elementi come l’applicazione ad A.C.A. del regime Consip e, soprattutto, la consapevolezza di Edison di applicare ad A.C.A il trattamento riservato alle pubbliche amministrazioni; a parere della ricorrente , in data 9.11.2013 , divenuta operativa la nuova convenzione [OSCURATO:PERSONA] 11, si sarebbe dunque avverata la clausola risolutiva espressa (ex art. 1, comma 7, D. L. n. 95/2012) che consentiva al contraente di usufruire di tariffe Consip più convenienti; 2. pur movendo da un contratto di somministrazione la causa ha ad oggetto materia di competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte, trattandosi di domanda propostaavverso s ocietà - organizzata secondo il modello in house providing– incaricata di gestire il servizio idrico integrato (cfr.Cass., Sez. 1, 26/6/2023 n. 18166); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente ( P.A. 100 ); P.Q.R. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente. C.C. 2.
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