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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 41827/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] p ersona offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Enna; visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in data 30/08/2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Enna, emesso il 13 maggio 2024 nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati in epigrafe indicati per il delitto di cui agli artt. 110-640 cod. pen. 2.

La difesa affida il ricorso a quattro motivi, con cui denuncia:

2.1. Violazione dell’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (rectius comma 3) per omessa comunicazione al difensore e procuratore della parte civile della data dell’udienza fissata per la decisione sul reclamo.

Al riguardo, il ricorrenteadduce che il decreto con cui il Tribunale aveva fissato l’udienza per decidere sul reclamo proposto dalla difesa del ricorrente non era stato ritualmente comunicato via pec al legale, in quanto almessaggio di trasmissione era allegato un file pdf relativo ad un provvedimento emesso nell’ambito di diverso procedimento e nei confronti di altro soggetto (l’imputato [OSCURATO:PERSONA]), per come dallo stesso legale rappresentato alla cancelleria del Tribunale con pec del 24 febbraio 2025, rimasta senza esito, con cui deduceva per la p.o. la nullità della predetta comunicazione.

2.2. Violazione degli artt. 410 e 410-biscod. proc. Pen.

Erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo;

2.3. Vizio di motivazione.

Apparenza o manifesta illogicità.

2.4. Violazione dell’art. 111, comma 7, Cost.

Mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce del primo motivo avente carattere preliminare ed assorbente, debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca del provvedimento impugnato.

La Corte di legittimità, infatti, seppur riguardo a differente fattispecie, ma affermando un principio di carattere generale che è applicabile anche al caso in esame, ha affermato che ilprovvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410 - biscod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile(ai sensi del terzo comma),ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo(Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 –

01. In termini, Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018 , Scarcella, Rv.272717 – 01 ; Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 – 01).

4. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.

P.Q.M Qualificato il ricorso come istanza di revoca dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.

Così deciso, li 23 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] p ersona offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Enna; visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in data 30/08/2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Enna, emesso il 13 maggio 2024 nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati in epigrafe indicati per il delitto di cui agli artt. 110-640 cod. pen. 2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi, con cui denuncia: 2.1. Violazione dell’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (rectius comma 3) per omessa comunicazione al difensore e procuratore della parte civile della data dell’udienza fissata per la decisione sul reclamo. Al riguardo, il ricorrenteadduce che il decreto con cui il Tribunale aveva fissato l’udienza per decidere sul reclamo proposto dalla difesa del ricorrente non era stato ritualmente comunicato via pec al legale, in quanto almessaggio di trasmissione era allegato un file pdf relativo ad un provvedimento emesso nell’ambito di diverso procedimento e nei confronti di altro soggetto (l’imputato [OSCURATO:PERSONA]), per come dallo stesso legale rappresentato alla cancelleria del Tribunale con pec del 24 febbraio 2025, rimasta senza esito, con cui deduceva per la p.o. la nullità della predetta comunicazione. 2.2. Violazione degli artt. 410 e 410-biscod. proc. Pen. Erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo; 2.3. Vizio di motivazione. Apparenza o manifesta illogicità. 2.4. Violazione dell’art. 111, comma 7, Cost. Mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce del primo motivo avente carattere preliminare ed assorbente, debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca del provvedimento impugnato. La Corte di legittimità, infatti, seppur riguardo a differente fattispecie, ma affermando un principio di carattere generale che è applicabile anche al caso in esame, ha affermato che ilprovvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410 - biscod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile(ai sensi del terzo comma),ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo(Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 – 01. In termini, Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018 , Scarcella, Rv.272717 – 01 ; Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 – 01). 4. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso. P.Q.M Qualificato il ricorso come istanza di revoca dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso. Così deciso, li 23 dicembre
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