CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque precluso dalla mancata deduzione in grado di appello di profili configuranti la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., fermo restando che il ricorrente aveva incontestatamente assunto la veste di custode dei beni sottoposti a sequestro e che l'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 334 comma primo cod. pen. di per sé implicava che la condotta fosse stata tenuta al solo scopo di favorire il soggetto che aveva una facoltà di esercizio di poteri di tipo dominicale sui beni, essendo altrimenti configurabile ben più grave delitto; Ritenuto che il secondo motivo sviluppa un'analisi inerente al merito, non consentita in questa sede, in assenza della specifica indicazione di vizi deducibili in sede di legittimità, e risulta comunque manifestamente infondato nella parte in cui non considera il collegamento tra la disponibilità dei beni e la qualità di custode del ricorrente, di per sé implicante un attivo dovere di controllo e di conservazione, la cui violazione aveva in concreto propiziato la sottrazione e il deterioramento dei beni in sequestro, scoperta al momento dell'insediamento del nuovo custode; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) et